Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Legge 4 agosto 2010 n. 127: pacchetto autotrasporto

Sintesi della Legge 4 agosto 2010 n. 127, di conversione del decreto-legge 6 luglio 2010 n. 103, contenente il pacchetto di norme sull’autotrasporto

Facendo seguito al Convegno provinciale Trasporti organizzato sabato 11 dicembre 2010 presso il Centro Congressi di Confartigianato Vicenza, si invia una scheda di sintesi della Legge 4 agosto 2010 n. 127, di conversione del decreto-legge 6 luglio 2010 n. 103, contenente il pacchetto di norme sull’autotrasporto, che recepisce le norme sull’autotrasporto contenute nell’accordo del 17 giugno 2010, sottoscritto dal Governo e da tutte le Associazioni di categoria di settore compresa la nostra Confartigianato Trasporti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2010.

Nel rinviarvi in ogni caso alla lettura della scheda di sintesi allegata, vi ricordiamo che alcune disposizioni di interesse per il settore quali la corresponsabilità tra committente e vettore nel caso di contratti verbali e le disposizioni in materia di pallet, sono già in vigore dal 12 agosto 2010. Invece, rispetto alle altre misure contenute dalla legge, ricordiamo che, per quanto attiene ai costi minimi nel caso di contratti scritti, con l’entrata in vigore della legge decorrono i nove mesi per la loro determinazione nell’ambito degli accordi di settore, mentre sui tempi di carico e scarico occorrerà attendere il decreto del Ministero dei Trasporti che ne individuerà le modalità applicative e la definizione da parte dell’Osservatorio dell’indennizzo per il superamento del periodo di franchigia. 

 

SCHEDA DI SINTESI

Disposizioni in materia di costi minimi

e tempi di pagamento

 

Costi Minimi

Il comma 1 ha modificato l’art. 83 bis nella parte in cui vengono disciplinati i contratti scritti. Prima il comma 4 dell’art. 83 bis stabiliva che le parti che concludevano un contratto scritto fossero libere di determinare prezzi e condizioni delle prestazioni contrattuali.

Con la nuova formulazione le parti che stipulano un contratto scritto ai sensi dell’art. 6 DLgs 286/2005, sono tenute a stabilire un importo che deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti e ciò al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di merci per conto di terzi. Detti costi minimi saranno individuati nell’ambito di accordi volontari di settore conclusi dalla maggioranza delle Associazioni dei vettori rappresentate nella consulta e le organizzazioni associative dei committenti. Gli accordi in questione possono prevedere contratti di durata o quantità garantite, per i quali è possibile derogare al principio dei costi minimi, nonché alle disposizioni in materia di responsabilità condivisa, alla scheda di trasporto e alle disposizioni in materia di azione diretta.

La norma individua un termine per la stipulazione di tali accordi volontari di settore che è fissato in nove mesi. Qualora il suddetto termine decorra senza la conclusione degli accordi, è l’Osservatorio che nei successivi trenta giorni determinerà detti costi minimi. Decorsi i predetti termini ai contratti scritti si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 83 bis.

L’azione del vettore per richiedere la differenza di corrispettivo si prescrive in un anno, salvo diverse pattuizioni previste dagli accordi volontari di settore.

Nell’ambito di un contratto stipulato in forma scritta, la determinazione del corrispettivo è rimessa alla libera determinazione delle parti qualora il trasporto, a prescindere dalla tipologia di mezzi utilizzati, sia effettuato nel limite di 100 km giornalieri, fatte salve diverse pattuizioni fondate su accordi volontari di settore.

Infine, all’atto della conclusione del contratto il vettore sarà obbligato a consegnare al committente un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali di data non anteriore a 3 mesi dalla quale risulta il regolare versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

 

Tempi di pagamento

La norma in questione ha modificato i commi 12, 13 e 14 ed inserito un nuovo comma 13 bis all’articolo 83 bis. Con tali disposizioni si è voluto dare certezza al vettore in merito al termine di pagamento del corrispettivo pattuito per l’esecuzione delle operazioni di trasporto.

In particolare le norme di modifica introdotte stabiliscono che:

-  il termine di pagamento del corrispettivo dovuto al vettore non può essere superiore a 60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura;

-  il pagamento deve avvenire sulla base di una fattura che il vettore emetterà entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni;

-  è esclusa ogni diversa pattuizione tra le parti, sia scritta che verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore.

-  in caso di mancato rispetto del termine di pagamento sono dovuti gli interessi moratori previsti dal decreto legislativo 231/2002 e qualora il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il 90esimo giorno dalla data di emissione della fattura, al committente si applicano le sanzioni di cui al comma 14 dell’art. 83 bis, vale a dire l’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché l’esclusione per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

-  quanto sopra indicato si applica a tutte le prestazioni fatturate dagli operatori della filiera del trasporto.

 

Modifiche al decreto legislativo 286/2005

Tempi di attesa ai fini del carico e scarico - Franchigia

Ferma restando l’indicazione nel contratto di trasporto stipulato in forma scritta dei tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata, che costituisce elemento essenziale del contratto così come stabilito dall’art. 6 del decreto legislativo 286/2005, la nuova norma ha inserito nel 286/2005 un nuovo articolo 6 bis, che disciplina i tempi di attesa nelle operazioni di carico e scarico della merce. Finalità della norma è quella di responsabilizzare i soggetti coinvolti nelle operazioni di carico e scarico e di spingerli ad organizzare e pianificare le proprie attività per ridurre al minimo i tempi di attesa al carico e allo scarico delle merci.

Nel dettaglio la norma prevede che nel contratto scritto dovrà essere indicato il periodo di franchigia per le operazioni di carico e scarico, che non potrà comunque superare le due ore per il carico e le due re per lo scarico.

A tal fine, il committente sarà tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte in ordine al luogo e l’orario in cui sono previste le operazioni di carico o scarico, nonché le modalità di accesso ai punti di carico o scarico.

La norma prosegue stabilendo che l’indennizzo in favore del vettore per il superamento dei tempi di cui sopra è carico del committente, ferma restando per quest’ultimo la possibilità di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dell’eventuale responsabile. L’indennizzo, dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo viene commisurato al costo orario del lavoro e al fermo del veicolo come definiti in sede di Osservatorio.

L’articolo prosegue stabilendo che le disposizioni di cui sopra non si applicano nel caso di diverse pattuizioni delle parti basate sugli accordi volontari di settore con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico nelle strutture della grande distribuzione e dedicate alla movimentazione delle merci nelle aree urbane, e su specifici accordi di programma – promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - con gli enti e amministrazioni competenti per quanto riguarda le attività di autotrasporto connesse alla movimentazione delle merci nei porti, interporti e terminal ferroviari.

Ai contratti verbali, per i quali il periodo di attesa non potrà essere superiore complessivamente a 2 ore per il carico e lo scarico, si applica l’impianto normativo generalmente previsto dalla norma.

Un decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e trasporti individuerà le modalità applicative delle disposizioni previste.

 

Corresponsabilità nei contratti verbali

Il pacchetto di nuove norme prevede la riformulazione di alcuni commi degli artt. 7, 7bis e 8 del D.Lgs. 286/2005, per quanto riguarda il principio di responsabilità solidale nei contratti verbali, prevedendo che a bordo del veicolo devono essere presenti le istruzioni attraverso le quali sia possibile accertare, da parte degli organi di controllo, che siano state impartite disposizioni in linea con i principi della sicurezza della circolazione. Tali istruzioni possono essere riportate anche nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente oppure allegata a quella ad essa equipollente.

Qualora dette istruzioni non si trovino a bordo del veicolo o siano incompatibili con il rispetto delle norme relative ai limiti di velocità o all’osservanza dei tempi di guida e di riposo, di cui rispettivamente gli artt. 142 e 174 del Codice della Strada, si applicano al vettore e al committente le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente.

 

Azione diretta

Con l’inserimento dell’articolo 7 ter al decreto legislativo 286/2005 si prevede inoltre la possibilità per il sub-vettore, di poter agire direttamente nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. Anche in questo caso le diverse pattuizioni tra le parti saranno consentite solo sulla base degli accordi di settore.

La norma si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

 

Disposizioni in materia di pallet

Pallet

L’articolo, nello specifico, prevede che al termine del viaggio il vettore che ha trasportato merce imballata o stivata su apposite unità di movimentazione non ha alcun obbligo relativo gestione e alla restituzione di detti imballaggi o unità di movimentazione utilizzate durante il trasporto.

Qualora vi sia un accordo tra il vettore ed il committente per la riconsegna degli imballaggi o dei pallet, il vettore:

-  ha diritto ad un compenso per ogni prestazione eseguita;

-  non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione che per numero e qualità siano inferiori a quelle con cui è stato effettuato il trasporto.

La norma prosegue stabilendo che l’esercizio dell’attività di commercio delle unità di movimentazione usate è consentito sulla base di una apposita licenza rilasciata dalla Questura competente per territorio e che il titolare della licenza sarà tenuto ad una serie di adempimenti formali quali la annotazione su di un apposito registro di quantità e tipologia delle unità di movimentazione cedute e acquistate e dati identificativi dei soggetti cedenti e cessionari.

La norma, in merito alla igiene e alla salute pubblica, richiama tutti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di operazioni di trasporto destinate alla alimentazione umana o animale.

 

 

  • Data inserimento: 24.01.11