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LA SOSPENSIONE ESTIVA DELLE COMUNICAZIONI DEL FISCO

Riepilogo della disciplina

Come ogni anno, anche nel 2026 trova applicazione la disciplina della sospensione estiva dei termini fiscali, che interessa versamenti, richieste documentali, avvisi bonari e l’invio di specifiche comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Con una nota stampa del 6 luglio 2026, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inoltre precisato che non è previsto alcun invio straordinario di cartelle di pagamento prima della pausa estiva. L'attività di riscossione prosegue, quindi, secondo l'ordinaria programmazione mentre le sospensioni previste dalla normativa operano nei termini stabiliti.

Di seguito si riepilogano le principali sospensioni previste per l'estate 2026.

Differimento dei versamenti e degli adempimenti

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997, i versamenti e gli adempimenti fiscali con scadenza compresa tra il 1° e il 20 agosto 2026 sono differiti al 20 agosto 2026, senza applicazione di interessi. Il differimento riguarda anche gli importi oggetto di rateazione.

Sospensione dei termini per richieste documentali

Dal 1° agosto al 4 settembre 2026 sono sospesi i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall'Agenzia delle Entrate o dagli altri enti impositori.

La sospensione opera automaticamente e determina l'interruzione della decorrenza del termine, che riprende dal 5 settembre 2026.

Restano esclusi dalla sospensione i termini relativi alle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché quelli riguardanti le procedure di rimborso IVA.

Sospensione dei termini relativi agli avvisi bonari

Dal 1° agosto al 4 settembre 2026 sono sospesi anche i termini per il pagamento delle somme dovute e per la trasmissione dei chiarimenti relativi:

  • agli avvisi bonari derivanti dai controlli automatizzati delle dichiarazioni;
  • ai controlli formali delle dichiarazioni;
  • agli avvisi di liquidazione relativi ai redditi assoggettati a tassazione separata.

La sospensione interrompe la decorrenza dei termini, che riprendono dal 5 settembre 2026.

Sospensione dell'invio delle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate

L'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2024 (Decreto Adempimenti) prevede la sospensione dell'invio, nei periodi dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, di alcune comunicazioni elaborate o emesse dall'Agenzia delle Entrate.

La sospensione riguarda:

  • le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni;
  • le comunicazioni degli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni;
  • le comunicazioni di liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata;
  • le lettere di invito all'adempimento spontaneo (c.d. lettere di compliance).

Restano ferme le ipotesi di indifferibilità e urgenza previste dalla normativa.

 Sospensione dei termini processuali

È inoltre confermata la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto 2026, applicabile anche al contenzioso tributario.

Durante tale periodo sono sospesi, tra gli altri, i termini per la proposizione del ricorso, la costituzione in giudizio, il deposito di documenti e memorie, la proposizione dell'appello e il ricorso per Cassazione.

La sospensione estiva costituisce un'importante misura di alleggerimento degli adempimenti fiscali nel periodo feriale. Tuttavia, non comporta una sospensione generalizzata di tutti i termini: è pertanto necessario verificare, caso per caso, la disciplina applicabile ai singoli adempimenti e procedimenti.

  • Data inserimento: 20.07.26
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 7243