Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

La legge finanziaria 2019

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 – terza parte

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 31 dicembre 2018, la legge di bilancio 2019 è entrata in vigore. Come oramai di consuetudine la legge finanziaria è composta da un solo articolo che conta però più di 1.100 commi.

Numerosi sono gli interventi di carattere fiscale ma molti di essi necessiteranno, per loro corretta applicazione, di decreti attuativi.

Credito di imposta per le imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati

I commi da 73 a 77 riconoscono un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

Nel dettaglio il comma 73 riconosce, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute (e documentate) dalle imprese per gli acquisti di:

  • prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
  • imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.

Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi.

Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applica il limite annuale di 250 mila euro, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

E’ abrogato l’analogo credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2018 (comma 77, primo periodo).

Proroga credito d’imposta formazione 4.0

E’ prorogata di un anno l’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0, estendendolo alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Le disposizioni in esame mantengono fermo il limite massimo annuale di 300.000 euro ed effettuano alcune rimodulazioni del credito, secondo la dimensione delle imprese.

In particolare, il credito è attribuito:

  • alle piccole imprese nella misura del 50% delle spese sostenute per la formazione (in luogo della precedente misura del 40%);
  • rimane ferma la misura del 40 % per le medie imprese,
  • viene ridotta al 30% per le grandi imprese. Per queste ultime vi è anche un limite massimo annuale di 200.000 euro.

Si autorizza, a tal fine, una spesa di 250 milioni di euro anche per l’anno 2020.

Rivalutazione beni d’impresa

E’ riproposta la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

La rivalutazione ha per oggetto beni di impresa e le partecipazioni iscritte in bilancio al 31 dicembre 2017 ed è effettuata, nel bilancio 2018, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del:

  • 16% per i beni ammortizzabili;
  • 12% per i beni non ammortizzabili.

Per l'affrancamento anche parziale del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del 10%.

I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali per le operazioni effettuate dal 1.1.2022. Le operazioni eseguite prima di tale data dovranno, al fine della determinazione della plusvalenza, fare riferimento al costo fiscalmente riconosciuto ante rivalutazione.

Per quanto riguarda il riconoscimento dei:

  • maggiori ammortamenti deducibili;
  • maggiori quote deducibili di spese di manutenzione/rip./trasformazione;
  • maggiori valori rilevanti ai fini della normativa sulle società di comodo;

esso troverà valenza fiscale dall’anno 2021 con anticipazione all’esercizio in corso all’1.12.2020 limitatamente ai beni immobili.

Gli importi dovuti per il riconoscimento della rivalutazione e per l’affrancamento della riserva vanno versati in unica soluzione senza interessi entro il termine previsto per il saldo IRES e potranno comunque essere compensati con eventuali crediti.

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e partecipazioni

E’ prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva.

La rivalutazione è possibile per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2019. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2019.

E’ rideterminato il valore delle aliquote dell'imposta sostitutiva. A differenza delle passate edizioni della disciplina in esame, le aliquote sono previste come segue:

  • 11% per le partecipazioni qualificate alla data del 1º gennaio 2019;
  • 10% per le partecipazioni che non risultano qualificate;
  • 10% per la rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
  • Data inserimento: 04.02.19