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Infortunio provocato da attentati terroristici: il datore di lavoro ha l'obbligo di valutarlo in presenza di determinate circostanze

E’ necessario valutare il rischio di attentati in relazione a determinati territori ed a determinate attività.

Le recenti vicende di cronaca riguardanti gravi attentati terroristici, impongono una riflessione anche in materia di sicurezza sul lavoro: è necessario valutare se sussista o no la responsabilità del datore di lavoro, in caso di morte od infortunio di un suo lavoratore causato da un attentato terroristico. L’art. 2087 del codice civile recita: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Si tratta di un articolo che pone in capo al datore di lavoro un obbligo in materia di sicurezza di ampia portata, ma che non obbliga a valutare tutti i possibili rischi in astratto. Eventi di tale gravità, come gli attentati, possano però essere previsti ed il loro rischio può essere eliminato o per lo meno contenuto? La risposta non può che essere positiva, per lo meno riguardo a determinati Stati, da considerarsi a rischio, e riguardo a determinati luoghi di lavoro, come potrebbero essere, villaggi turistici, aeroporti, stazioni, manifestazioni pubbliche etc. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza 23 ottobre 2014, ha stabilito la responsabilità del datore di lavoro per un infortunio subito da un lavoratore a causa di un attentato terroristico. L’incidente si era verificato nel 2007 in Algeria, un territorio che, all’epoca, era considerato a rischio. Nel caso in oggetto il datore di lavoro aveva adottato diverse contromisure, “blindando” il cantiere in cui operavano i lavoratori e utilizzando addirittura un elicottero per il collegamento con l’aeroporto. Purtroppo l’attentato che aveva causato l’infortunio era avvenuto durante uno spostamento in macchina di un lavoratore, costretto a uscire dal cantiere per recarsi da un medico in città, e la macchina della ditta non era blindata. Il fatto stesso che il datore di lavoro fosse consapevole di questi rischi e che avesse adottato delle misure di sicurezza testimoniava come l’evento-attentato fosse prevedibile. Il Tribunale non ha valutato sufficienti le misure di sicurezza attuate: non a caso, in seguito all’infortunio, l’impresa aveva adottato un’auto blindata per lo spostamento dei lavoratori in città. In Algeria in quel periodo si erano verificati una lunga serie di attentati nei confronti degli stranieri. Inoltre, sin dalla fine del 2006, le autorità italiane e straniere avevano avvertito le società operanti in Algeria, tra le quali la società chiamata in giudizio, circa il pericolo di attentati, in particolare nei confronti di lavoratori stranieri. Chi esercitava un’impresa e lavorava in quel Paese, aveva un vero e proprio obbligo di protezione dei propri lavoratori, riguardo al rischio-attentati. In una situazione di siffatta emergenza il rischio extra lavorativo e/o determinato dal fatto del terzo (nel caso, l’attentatore) si configurava come un vero e proprio rischio lavorativo riflettendosi sul lavoro e divenendo intrinseco allo stesso. Il rischio di attentati era pertanto una delle condizioni di rischio dell’attività lavorativa che l’impresa svolgeva e che avrebbe dovuto fronteggiare con misure protettive adeguate, così come richiesto dall’art. 2087 c.c. (norma di chiusura del sistema che ha lo scopo di colmare le eventuali lacune della normativa non sempre in grado di prevedere ogni fattore di rischio). Secondo la Giurisprudenza, l’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro una serie di obblighi che non si riferiscono soltanto alle attrezzature, ai macchinari e ai servizi che il datore di lavoro fornisce o deve fornire, ma si estendono anche all'ambiente di lavoro, con l’obbligo di prevenire sia i rischi propri di quell’ambiente sia i rischi che possono derivare da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova. I rischi professionali non sono fissati nel tempo ma si evolvono tenendo conto dello sviluppo della società, delle ricerche scientifiche e, perché no, del contesto storico.

Informazioni possono essere chieste alla dott.ssa Alessandra Cargiolli del settore ambiente di Confartigianato Vicenza (tel. 0444 168357) In allegato la sentenza Tribunale di Ravenna del 23/10/2014

  • Data inserimento: 24.10.16