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Gas fluorurati a effetto serra: comunicazione dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Alle aziende iscritte al registro nazionale F GAS che non hanno ancora provveduto a completare il percorso di certificazione aziendale è in arrivo una comunicazione riguardante gli obblighi previsti

In base ai Regolamenti CE n. 303/2008 e n. 304/2008, in seguito all’iscrizione obbligatoria al Registro Nazionale, le aziende che svolgono le seguenti attività:

  • Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
  • installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

devono ottenere un certificato rilasciato da un organismo di certificazione.

In questi giorni il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sta inviando, a mezzo PEC, una lettera alle aziende iscritte correttamente al registro ma sprovviste del suddetto certificato, chiedendo di compilare, entro 15 giorni, un questionario in cui chiarire i motivi del mancato conseguimento.

Nel questionario sono presenti le seguenti cinque motivazioni tra cui scegliere:

  • L’impresa è in attesa del rilascio della certificazione da parte dell’Organismo di certificazione oppure ha appena conseguito il certificato (va specificato l’ente certificatore);
  • L’impresa non svolge alcuna attività per la quale sussiste un obbligo di certificazione;
  • Difficoltà a reperire Organismi di certificazione nelle vicinanze del territorio in cui l’impresa svolge la propria attività;
  • L’impresa non è a conoscenza dell’obbligo di certificazione, ma solo di iscrizione al registro;
  • L’impresa è cessata o è in procedura concorsuale o è in liquidazione;

All’epoca dell’entrata in vigore del D.P.R. 43 del 27 gennaio 2012, con cui veniva istituito il registro nazionale e venivano stabiliti i termini temporali di iscrizione (60 giorni decorrenti a partire dalla data di istituzione del registro, poi prorogati di altri 60 giorni), probabilmente a diverse aziende non erano ben chiari i termini e le condizioni di iscrizione.

Molte aziende hanno richiesto l’iscrizione al registro ma non hanno proseguito con la certificazione per vari motivi. In questa casistica probabilmente rientrano molte aziende che attualmente non svolgono le attività di cui ai regolamenti 303 e 304.

Si ricorda quindi di controllare nel proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata la presenza di tale comunicazione e compilare il questionario all’indirizzo indicato, ed eventualmente, per ricevere ulteriori informazioni in merito agli obblighi e su come procedere, contattare il Settore ambiente di Confartigianato Vicenza ai seguenti contatti

 

dott. Barausse Gianluca – tel. 0444 168339 – email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

ing. Strazzari Alessio – tel. 0444 168472 –  email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  • Data inserimento: 08.07.15