ESTENSIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE
Come già previsto dalla normativa, i file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione al fine di essere utilizzati:
- dalla G.d.F. nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
- dall’Agenzia delle Entrate / G.d.F. per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali;
- dall’Agenzia delle Dogane per le attività di vigilanza e di controllo.
Ora, al fine di dare attuazione alla Riforma dell’Amministrazione fiscale, è confermato che i file in esame possono essere utilizzati dall’Agenzia delle Entrate anche per mettere a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi ai corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo / loro coobbligati ad uno stesso acquirente / committente, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, con l’evidente intento di contrastare la c.d. "evasione da riscossione".
Pur apparendo una misura al momento “teorica” ed in attesa dello specifico decreto attuativo, con la norma introdotta si prevede la possibilità di effettuare il pignoramento di somme presso terzi con una tempistica molto più rapida che in passato.

