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Emergenza Covid-19: tirocini extracurriculari

La Regione Veneto pubblica sul proprio sito le indicazioni per la gestione dei tirocini extracurriculari

La regione Veneto ha dato indicazioni per gestire i tirocini extracurriculari in corso presso le aziende sino al termine della situazione di emergenza per rischio epidemiologico.

Il tirocinio extracurriculare costituisce un’esperienza formativa, anche se finalizzata all’inserimento lavorativo, pertanto qualsiasi tirocinio in svolgimento presso un ambiente di lavoro non può proseguire, né sono attivabili nuovi percorsi di tirocinio, per lo stesso motivo.

Di fronte all’impossibilità di continuare il tirocinio con le ordinarie modalità, il soggetto ospitante dovrà scegliere una delle seguenti opzioni:

  1. Interruzione del tirocinio, nel caso in cui il soggetto ospitante ritenga non più conseguibili gli obiettivi formativi del tirocinio, data l’attuale situazione di emergenza.

Il soggetto ospitante dovrà trasmettere entro 5 giorni la comunicazione di interruzione del tirocinio al sistema delle comunicazioni obbligatorie e comunicare la stessa al soggetto promotore e al tirocinante, motivando l’interruzione con la sopravvenuta situazione di emergenza epidemiologica e la conseguente impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi;

 

  1. Sospensione del tirocinio: le giornate di tirocinio che non si sono potute svolgere a causa della situazione di emergenza epidemiologica vengono “congelate” e potranno essere recuperate dopo la scadenza naturale. comunicare al promotore e al tirocinante che, dal giorno stabilito, il tirocinio è sospeso.

Si fa presente che durante la sospensione non vi è obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione. Prima della scadenza naturale del tirocinio si potrà prorogare l’esperienza, per un periodo corrispondente alla sospensione, come se si fosse trattato formalmente di infortunio o malattia del tirocinante, evidenziando, nel campo “note” del progetto formativo, che la stessa è dovuta all'emergenza epidemiologica COVID-19 o coronavirus.

 

  1. Prosecuzione dell’esperienza con modalità a distanza. Questa modalità di svolgimento è resa possibile solo fino a quando perdura l’emergenza, per tirocini che prevedano attività che non sia necessario svolgere presso la sede del datore di lavoro e con obiettivi formativi conseguibili anche mediante strumenti e verifiche a distanza. L’attività a distanza non può essere svolta presso il soggetto promotore, come da disposizioni del DPCM 11 marzo 2020. Il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all’assistenza a distanza, per il tramite di adeguata tecnologia.

Particolare attenzione deve essere prestata alla copertura assicurativa e all’inoltro al tirocinante dell’informativa sulla salute e sicurezza.

  • Data inserimento: 16.03.20