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Ecoreati: traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

La configurazione del nuovo reato è una risposta contro la criminalità organizzata

L’art. 452 sexies c.p. sanziona con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività. Il delitto è commesso da “chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente".

La norma prevede più fattispecie, sicché il reato si verifica ogni qualvolta sia stata posta in essere anche solo una delle condotte individuate.

Sono previste delle aggravanti: la pena è aumentata “se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà".

Come rilevato dall’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, nella relazione di commento, l’utilizzo dell’avverbio “abusivamente” in tutte e tre i reati ambientali (inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) non è scelta felice in quanto rischia di creare una fattispecie troppo vaga ponendosi in contrasto con quel principio di “determinatezza dell’incriminazione penale “ che la Corte Costituzionale ha ribadito (vedi sentenza n. 5 del gennaio 2004).

Per il reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, si pone altresì un problema di coordinamento con l’art 260 del D.lgs. 152/2006 (T.U. Ambientale) che prevede un’ipotesi aggravata di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti quando si tratta di rifiuti ad alta radioattività. L’interpretazione più accreditata e riportata nella relazione, ritiene che, qualora ne ricorrano gli elementi costitutivi (carattere di rifiuto, organizzazione, fine d’ingiusto profitto, ingente quantità), l’art. 260 possa “assorbire” il nuovo articolo. 452 sexies c.p. contemplando la prima norma pene superiori (da tre ad otto anni di reclusione) rispetto a quelle previste nell’ipotesi base di cui al primo comma del nuovo ecoreato.

 

Informazioni possono essere chieste alla dott.ssa Alessandra Cargiolli del settore ambiente di Confartigianato Vicenza (tel. 0444 168357).

  • Data inserimento: 17.07.15