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Distacco in Italia dei lavoratori stranieri: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene fornendo indicazioni operative su alcune particolari fattispecie di distacco.

Con una nota del 5 giugno u.s., l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce ulteriori precisazioni circa gli adempimenti a carico di imprese straniere che distaccano lavoratori Italia, in attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 136/2016.

Ad integrazione della circolare n. 1 del 9 gennaio 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene nuovamente sulle novità introdotte dal D.Lgs. 136/2016 relativo alla disciplina del distacco in Italia di lavoratori stranieri nell’ambito di una prestazione di servizi.

In premessa l’INL ricorda che la finalità principale del nuovo quadro regolatorio della disciplina del distacco transnazionale è quella di impedire eventuali pratiche di dumping sociale poste in essere in violazione dei diritti dei lavoratori, nonché in danno di aziende italiane e, più in generale, dell’economia nazionale, da parte di imprese straniere – o presunte tali – che hanno costituito di fatto una base stabile in Italia, senza ottemperare agli obblighi previsti dalla legge italiana in materia fiscale, lavoristica e previdenziale.

L’INL passa quindi all’esame di due casi specifici: il distacco effettuato nell’ambito di una prestazione di servizi che coinvolga una pluralità di operatori economici (impresa distaccante, soggetto distaccatario e destinatario finale della prestazione); invio di propri dipendenti in Italia presso stand temporanei allestiti nell’ambito di fiere, mostre, manifestazioni commerciali ed eventi congressuali.

In merito al primo caso, posto che va sempre verificato a monte se si è di fronte ad una prestazione di servizi e quindi ad un distacco genuino, in relazione a quanto contenuto nel citato D.Lgs. 136/2016, l’INL ricorda che tra le informazioni che l’impresa distaccante deve fornire, è ricompresa anche l’indicazione della sede del distacco quale luogo di svolgimento effettivo della prestazione, che può anche non coincidere con la sede del soggetto distaccatario, come avviene ad es. per i cantieri o nelle ipotesi in cui l’esecuzione dei lavori viene espletata presso la sede/unità produttiva di altra impresa, destinataria finale della prestazione, in presenza di un idoneo titolo giuridico (ad es. contratto di appalto o subappalto).

In altri termini, con riferimento all’ipotesi di distacco che vede coinvolti più soggetti:

- il soggetto distaccatario è individuato nella sede/filiale italiana della stessa impresa straniera distaccante ovvero di altro operatore economico stabilito in Italia;

- mentre la sede del distacco va individuata presso il luogo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale distaccato.

Per quanto attiene, invece, al distacco in Italia presso stand temporanei allestiti nell’ambito di fiere, mostre, manifestazioni commerciali ed eventi congressuali, l’INL chiarisce che, laddove non sia individuabile una prestazione di servizi nei confronti di un soggetto destinatario - distaccatario o committente - avente sede legale o operativa in Italia ( nel caso delle fiere lo stand non può essere identificato come sede operativa o filiale in Italia), ovvero non sia stato stipulato un contratto di natura commerciale (appalto di opera o di servizi per montaggio/smontaggio degli stand) tra l’impresa straniera stessa e il destinatario della prestazione di cui sopra, non si applicano le disposizioni del D.Lgs. 136/2016.

In ogni caso, ricorda l’INL, per l’esecuzione delle suddette attività su territorio italiano, siano o meno quest’ultime inquadrabili nell’ambito del distacco transnazionale di lavoratori, resta fermo il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008.

Alleghiamo alla presente il testo della circolare.

  • Data inserimento: 08.06.17