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Decreto 6 agosto 2020 su etichettatura carni suine

Riceviamo da Confartigianato regionale e pubblichiamo nota su Decreto su etichettatura carni suine:

ETICHETTATURA CARNI SUINE TRASFORMATE
In G.U. del 16 settembre 2020 é stato pubblicato il Decreto 6 agosto 2020 recante "Disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’'etichetta delle carni suine trasformate." (ved. allegato)
In estrema sintesi il decreto sui salumi prevede che i produttori indichino in maniera leggibile sulle etichette le informazioni relative a: “Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali); “Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali); “Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali).
Vediamo ora nel dettaglio i contenuti della norma.

Articolo 1
L'articolo 1 contiene le definizioni di "carni di ungulati domestici", "carni macinate", "carni separate meccanicamente", "prodotti a base di carne" e "preparazioni di carni", rimandando, a tal fine, al regolamento (UE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Nell'allegato I al regolamento comunitario sono presenti, infatti, tra le altre, le definizioni di: carni di "Ungulati domestici": carni di animali domestici delle specie bovina (comprese le specie Bubalus e Bison), suina, ovina e caprina e di solipedi domestici; "Carni macinate": carni disossate che sono state sottoposte a un'operazione di macinazione in frammenti e contengono meno dell'1 % di sale; "Carni separate meccanicamente" o "CSM": prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa; «Prodotti a base di carne»: i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche; «Preparazioni di carni»: carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche.

Articolo 2
L'articolo 2, al comma 1 sono definite le modalità di indicazione obbligatoria del luogo di provenienza cosi come previsto all'art. 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1169 del 2011.
Il comma 2 prevede che il provvedimento in esame non si applichi alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti 1151/2012/UE sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (in particolare, DOP e IGP) e 1308/2013/UE, recante organizzazione comune dei mercati o protette in virtù di accordi internazionali.

Articolo 3
L'articolo 3, al comma 1 chiarisce che questo provvedimento tende ad assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, nonché la tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale anche delle indicazioni geografiche semplici.
Al comma 2 sono descritte le modalità di indicazione del luogo di provenienza nella etichettatura, stabilendo che è obbligatorio riportare nelle etichette dei prodotti di cui sopra (carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina) l'indicazione del luogo di provenienza della carne suina con le modalità di cui al successivo articolo 4. L'indicazione del luogo di provenienza della carne suina deve essere apposta in etichetta nel campo visivo principale ed essere stampata in modo da risultare facilmente visibile e chiaramente leggibile, non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

Articolo 4
L'articolo 4 prevede che l'indicazione del luogo di provenienza delle carni di cui all'articolo 2 includa le seguenti informazioni:

  • Paese di nascita: nome del paese di nascita degli animali;
  • Paese di allevamento: nome del paese di allevamento degli animali;
  • Paese di macellazione: nome del paese in cui sono stati macellati gli animali.


Al comma 2 é stabilito che:

  • quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma: "Origine: (nome del paese)".
  • la dicitura "100% italiano" è utilizzabile solo quando ricorrano le predette condizioni e la carne sia proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.
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I successivi commi 3, 4 e 5 regolano, rispettivamente, i casi in cui, a seconda della provenienza della carne suina, l'indicazione possa apparire nella forma:

  • Origine: UE": quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell'Unione europea,
  • Origine: extra UE": quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati non membri dell'Unione europea;
  • Origine: "UE", "extra UE" o "UE o extra UE", a seconda dei casi: qualora l'indicazione dell'origine si riferisca a più di uno Stato.


Articolo 5
L'articolo 5, al comma 1, stabilisce che le sanzioni sono quelle previste per le violazioni degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 231 del 2017, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e della direttiva 2011/91/UE.
Il comma 2 sancisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha competenza per la vigilanza in tema di pubblicità ingannevole" e del decreto legislativo n. 206 del 2005, recante il Codice del consumo.

Articolo 6
L'articolo 6 prevede la clausola di mutuo riconoscimento in base alla quale le disposizioni del decreto non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, né ai prodotti fabbricati o commercializzati in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Articolo 7
L'articolo 7, infine, prevede norme transitorie e l'entrata in vigore. In particolare,  i prodotti che non soddisfano i requisiti del decreto in esame, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte o, comunque, entro il termine di conservazione previsto in etichetta. Il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16/09/2020 entrerà in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione. Da una interpretazione letterale della norma l'entrata in vigore dovrebbe essere quindi il 16 novembre 2020*.

  • Data inserimento: 18.09.20