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Approvo

D.L. Fiscale: Conversione definitiva del D.L. n. 146/2021 – Misure in materia di lavoro.

Pubblicata sulla GU n. 301 del 20 dicembre u.s. la Legge n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre u.s. è stata pubblicata la legge n. 215/2021 di conversione del decreto legge n. 146/2021, recante "misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", c.d. Decreto Fiscale.

La legge è in vigore dal 21 dicembre 2021.

Si riportano le principali novità in materia di lavoro.

Lavoro in somministrazione

L'articolo 11, comma 15, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 settembre 2022 la previsione che consente la somministrazione a termine di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato (il testo originario del decreto prevedeva la soppressione di ogni limite temporale).

Trattamenti di integrazione salariale per causale Covid-19

Il nuovo articolo 11 bis, introdotto in sede di conversione del decreto, prevede il differimento dei termini relativi agli invii di dati per i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID- 19 (articolo 11 bis).

Il differimento riguarda i termini di decadenza scaduti tra il 31 gennaio 2021 ed il 30 settembre 2021 e relativi all’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o il saldo dei trattamenti o assegni ordinari di integrazione salariale con causale COVID – 19: in virtù della modifica legislativa il nuovo termine è fissato al 31 dicembre 2021.

Le domande di trattamento già inviate alla data del 21 dicembre 2021 (entrata in vigore della legge di conversione) e non accolte in ragione del mancato rispetto dei termini previgenti saranno considerate validamente presentate.

Si segnala che l’INPS con messaggio n. 4580 del 21 dicembre (vedi allegato) ha diramato le istruzioni applicative della disposizione sopra descritta.

Fondo Nuove competenze

In sede di conversione sono state destinate ulteriori risorse di finanziamento al Fondo Nuove Competenze (articolo 11 ter), al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR.

Lo stesso articolo 11 ter prevede, inoltre, l’emanazione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, di un decreto interministeriale Ministero del Lavoro/MEF volto a ridefinire:

  • i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo Nuove Competenze, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione;
  • le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, con particolare attenzione a quelli che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale;
  • le caratteristiche dei progetti formativi.

In relazione a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, si prevede la riformulazione delle disposizioni istitutive del programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL).

Il provvedimento interviene anche su diverse disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 13 D.L. n. 146/2021).

Viene modificato l'articolo 14 del D.lgs. n. 81/2008 in materia di provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

In particolare, viene disposto che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro adotti un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 e segg. del Codice Civile) in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Inoltre, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo del lavoro autonomo occasionale, la legge di conversione del D.L. n. 146/2021 introduce l’obbligo in capo al committente di effettuare, prima di avviare l’attività con il lavoratore autonomo occasione, una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio mediante SMS o posta elettronica. Quanto alle modalità operative si applica quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2015 in relazione alla comunicazione preventiva per il lavoro intermittente (art. 15, c. 3, D.lgs. 81/2015).

La violazione di tale obbligo comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 124/2004.

  • Data inserimento: 22.12.21