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CONTAMINANTI – LE REGOLE SULL'ACRILAMMIDE

Ricordiamo regole definite dal Regolamento UE 2017/2158 (ved. notizia 3976 del 21/9/2018)

Risale a circa due anni fa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del regolamento (UE) 2017/2158, che indica misure volte a ridurre la presenza di acrilammide negli alimenti.

Questo contaminante si forma prevalentemente nei prodotti ricchi di carboidrati, cotti al forno o fritti, costituiti da materie prime che contengono i suoi precursori, come i cereali, le patate e i chicchi di caffè.

Le misure di attenuazione sono adattate alla natura dell’attività di vendita generalmente svolta dagli operatori del settore alimentare che producono alimenti rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2017/2158, entrato in applicazione l’11 aprile dello scorso anno. Principalmente si tratta di operatori su piccola scala che svolgono attività di vendita al dettaglio e/o rifornimento di soli esercizi locali di vendita al dettaglio. Gli operatori di più ampie dimensioni dovrebbero invece applicare misure supplementari praticabili per aziende operanti su una scala più vasta.

Il regolamento (UE) 2017/2158 è composto da 6 articoli e 4 allegati.

L’articolo 1, delineando l’ambito di applicazione, stabilisce che le misure di attenuazione si applicano agli operatori del settore alimentare che producono e immettono sul mercato i seguenti alimenti:

  • patate fritte tagliate a bastoncino, altri prodotti tagliati fritti e patatine (chips) ottenuti a partire da patate fresche;
  • patatine, snack, cracker e altri prodotti a base di patate ottenuti a partire da pasta di patate;
  • pane;
  • cerali per la prima colazione (escluso il porridge);
  • prodotti da forno fini: biscotti, gallette, fette biscottate, barrette ai cereali, scones, coni, cialde, crumpets e pane con spezie (panpepato), nonché cracker, pane croccanti e sostituti del pane. In questa categoria per “cracker” si intende una galletta secca (prodotto da forno a base di farina di cereali);
  • caffè: caffè torrefatto e caffè (solubile) istantaneo;
  • succedanei del caffè;
  • alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) 609/2013.

 Le misure di attenuazione, citate all'articolo 2, sono riportate, differenziandole per ogni categoria di prodotti, negli allegati I e II.

Dopo una breve puntualizzazione in merito alle definizioni (contenuta all'articolo 3), l’articolo 4 prevede la predisposizione di un programma per la campionatura e l’analisi dei tenori di acrilammide, prescrizioni contenute nell'allegato III.

Per quanto riguarda il riesame dei livelli di riferimento, di cui all'allegato IV, l’articolo 5 prevede che avvenga ogni tre anni da parte della Commissione.

  • Data inserimento: 08.11.19