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Cassazione penale: responsabilità amministrativa da reato dell’impresa e sul comportamento abnorme del lavoratore

E’ importante che il datore di lavoro consideri anche i comportamenti imprudenti del lavoratore. Confermata la condanna sia al datore che all’impresa

A seguito di un infortunio subito dal lavoratore, il Tribunale condannava per lesioni colpose gravi, sia il datore di lavoro, sia l’impresa riconoscendo in capo a quest’ultima la responsabilità amministrativa da reato commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In seguito, anche la Corte di Appello riconosceva sussistenti entrambe le responsabilità, accogliendo sostanzialmente la posizione dell’accusa per la quale non erano state messe a disposizione del lavoratore attrezzature conformi e adeguate al lavoro da svolgere. Nel caso concreto il lavoratore aveva utilizzato una macchina laminatrice priva di qualsiasi sistema di sicurezza atto ad evitare il contatto accidentale, e, mentre stava inserendo fogli di cartone all’interno del macchinario, scivolava ed agganciava il piede sinistro al rullo in movimento che lo trascinava all'interno degli organi lavoratori, riportando gravi ferite ed un periodo di malattia di oltre 63 giorni. La Corte di Cassazione con sentenza 8 luglio 2016 n. 28557 ha confermato le argomentazioni dei giudici di primo e di secondo grado: l’infortunio era riferibile alla condotta colposa del datore di lavoro che non aveva messo adeguatamente in sicurezza il macchinario e tale condotta colposa era stata posta in essere sia nell’interesse sia a vantaggio della società configurandosi in capo a quest’ultima la responsabilità amministrativa da reato. L’interesse per l’impresa veniva individuato nell’aumento della produttività (il presidio antinfortunistico, se fosse stato adottato, avrebbe ridotto l’imbocco del macchinario rallentando i tempi di produzione) e il vantaggio per l’impresa veniva ravvisato nel fatto che l’aggiornamento e l’adeguamento del macchinario avrebbe comportato un costo che sarebbe gravato sulla stessa. Irrilevanti le argomentazioni della difesa circa l'esistenza di un organigramma e di mansionari, la tenuta di riunioni periodiche e l’esistenza di un modello organizzativo adottato qualche mese prima dell’infortunio. La difesa non era riuscita a dimostrare l’idoneità del modello organizzativo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, non avendo chiarito se il modello contemplasse l’adozione delle misure di sicurezza mancanti. La corte di Cassazione rigettava anche l’altro argomento difensivo addotto dall’avvocato della difesa, secondo il quale l’infortunio era da attribuire al comportamento dell'infortunato, che avrebbe inserito il cartone mediante il piede e non utilizzando le mani, mettendo in atto un comportamento assolutamente imprevedibile ed anomalo e, quindi, non controllabile da parte del datore di lavoro. In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio comportamento abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori della normale prevedibilità. Ebbene, in questo caso, la condotta del lavoratore non era configurabile come comportamento abnorme dal momento che in tale nozione non rientra il compimento da parte del lavoratore di un’operazione che, seppure imprudente, non sia eccentrica rispetto alle mansioni a lui affidate. Richiamando precedenti decisioni, la Suprema Corte ribadisce che per “abnorme” si deve intendere un comportamento assolutamente imprevedibile e quindi ingovernabile da parte di chi riveste una posizione di garanzia: una condotta, per quanto imprudente o negligente, se rientra nelle mansioni assegnate, non può ritenersi imprevedibile. Il datore di lavoro deve considerare la possibilità di un allontanamento del lavoratore dagli standard di piena prudenza, diligenza e perizia. Il comportamento è abnorme non perché eccezionale ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante deve governare. Nel caso concreto, per quanto "imprudente", il gesto del lavoratore risultava comunque compiuto nello svolgimento dei compiti assegnatigli, non estraneo al processo produttivo e non imprevedibile nel senso sopra chiarito.

Informazioni possono essere chieste alla dott.ssa Alessandra Cargiolli del settore ambiente di Confartigianato Vicenza (tel. 0444 168357.)

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione 8/07/2016, N. 28557.

  • Data inserimento: 10.10.16