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Cassazione e tassa dei rifiuti (TARSU): le esenzioni sono possibili solo nel caso di produzione di rifiuti speciali non assimilati, prodotti nelle superfici produttive

Secondo la Cassazione, nei magazzini si producono solo rifiuti urbani (concetto di assimilazione)

Secondo la Corte di Cassazione, l’esenzione o riduzione delle superfici tassabili deve intendersi limitata a quella parte di esse su cui insiste l'opificio vero e proprio, perché solo in tali locali possono formarsi rifiuti speciali, per le specifiche caratteristiche strutturali relative allo svolgimento dell'attività produttiva, mentre in tutti gli altri locali destinati ad attività diverse, i rifiuti devono considerarsi "urbani" per esclusione (salvo che non siano classificati rifiuti tossici o nocivi) e la superficie di tali locali va ricompresa per intero nell'ambito della superficie tassabile (uffici, depositi, servizi, ecc.).

L'esenzione della tassa sui rifiuti viene quindi riconosciuta per le sole superfici produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi (pericolosi), non assimilabili agli urbani, mentre tale esenzione non sarebbe prevista per le superfici in cui sono prodotti rifiuti che non presentando caratteristiche di pericolosità, rientrano nella categoria dei rifiuti urbani e/o assimilabili agli urbani; infatti, il presupposto dell'imposta è la detenzione delle aree a qualunque titolo e non alcun rilievo che la parte si avvalga concretamente del servizio pubblico predisposto per lo smaltimento dei rifiuti.

La Corte di Cassazione, anche in questa occasione, ha ribadito che non è oggetto di controversia la circostanza che la superficie assoggettata a tassazione non fosse riferita a lavorazioni artigianali e/o industriali, ma si trattasse di un'area adibita a deposito, per la quale la normativa non contempla alcuna ipotesi d'esenzione.

Infine la Corte di Cassazione con la sentenza 22/12/2016, n. 26725 ha accolto il ricorso presentato dal comune di Genova, che contestava il parere precedentemente espresso dalla Commissione Tributaria Regionale, e ha rinviato nuovamente alla sezione regionale della Liguria, in diversa composizione, affinché, determini l'estensione delle superfici tassabili in riferimento al tipo di rifiuti suscettibili di riduzione dell'imposta, alla luce del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, quindi, per verificare l'estensione delle superfici dove si producono rifiuti speciali e se c'è prova di smaltimento in proprio, sempre che il comune abbia istituito il servizio.

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione 22/12/2016, n. 26725.

  • Data inserimento: 16.10.17