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Canoni pozzi artesiani e altre derivazioni d’acqua per il 2012

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 952 del 05/07/2011, sono stati definiti i canoni del demanio idrico. Disposizioni per l’anno 2012

La Giunta della regione del Veneto ha deliberato che l’aggiornamento dei canoni della concessioni di derivazione d’acqua e per l’uso dei beni del demanio idrico, per l’anno 2012, sia pari alla percentuale del 1,55% da applicarsi ai canoni demaniali vigenti per l’anno 2011.

Di seguito le tariffe per il 2012

Uso dell’acqua

Tipologia

Unità di misura (1)

Importi anno 2012 (7)

Irrigazione

Canone annuo

€/mod. (1 mod.=100 l/s)

€ 95,51

 

Canone annuo BNT(2)

€/ha

€ 0,85

 

Canone minimo (3)

€ 45,48

 

Dgr 1942/25.06.2004

 

 

Consumo umano (potabile)

Canone annuo

€/mod. (1 mod.=100 l/s)

€ 4.071,12

 

Canone minimo (3)

€ 678,33

Dgr 1942/25.06.2004

Dgr 2061/27.06.2006

Industriale

Canone annuo SR (4)

€/mod.

(1 mod.=3.000.000 mc/anno)

€ 29.857,90

 

Canone annuo CR (5)

 

€ 22.386,31

 

Canone minimo (3)

-oltre 50.000 mc/anno

€ 4.070,23

 

 

-da 10.000 a 50.000 mc/anno

€ 2.272,99

 

 

Da 2.000 a 10.000 mc/anno

€ 1.136,49

 

 

Fino a 2.000 mc/anno

€ 568,26

Dgr 1942/25.06.2004

Vallicoltura

Canone annuo

€/mod. (1 mod.=100 l/s)

€ 177,82

 

Canone minimo (3)

€ 83,37

Pescicoltura

Canone annuo

€/mod. (1 mod.=100 l/s)

€ 355,49

 

Canone minimo (3)

€ 127,98

Irrig. Attrezz. Sportive /verde pubblico

Canone annuo

€/mod. (1 mod.=100 l/s)

€ 678,33

 

Canone minimo (3)

€ 244,21

Igienico e assimilati:

-antincendio e igienico riferito a strutture varie, anche di impianti sportivi e industrie

- autolavaggio e lavaggio strade

- zootecnico effettuato da azienda con reddito agrario

Canone annuo

€/mod. (1 mod.=100 l/s)

€ 2.035.10

 

Canone minimo (3)

€ 242,07

 

Canone minimo (6)

€ 122,11

Idroelettrico

Canone annuo

€/kw

€ 27,73

 

Canone minimo (3)

€ 242,07

 Legenda

(1) unità di misura dell’acqua a seconda del tipo di uso

(2) BNT = bocca non tassata

(3) in tabella sono riportati gli importi minimi applicati per tipologia di uso dell’acqua

(4) SR = senza restituzione

(5) CR = con restituzione nel medesimo corpo idrico mantenendo inalterate le caratteristiche qualitative e quantitative salvo il parametro della temperatura allo scarico che dovrà essere contenuto nei limiti di legge

(6) da applicare solo per l’uso zootecnico effettuato da aziende con reddito agrario, per portata <=6 l/s (litri/secondo) – Dgr 2061/2006

(7) importo 2012 = importo 2011 incrementato dell’1,55%

Sono inoltre previsti canoni per l’utilizzo in concessione di specchi d’acqua formatisi al termine di attività di cava (Dgr 1511 del 17/06/2008).

Inoltre è opportuno ricordare che è stata pubblicata nel Bollettino Regionale del Veneto n. 15/1 del 19/02/2010, la legge regionale 16/02/2010, n. 11 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010). Art. 24 – disposizioni in materia di canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque e attraversamento di beni del demanio idrico (riportata nella informativa n. 6 – notizia ambiente n. 35)

“I canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque superficiali destinate ad essere utilizzate per attività di acquacoltura, già aumentati ai sensi dell’art. 39 della legge regionale 27/02/2008, n. 1, sono diminuiti di pari importo.” In relazione a questo aspetto la delibera della Giunta Regionale n. 1475 del 25/05/2010 precisa quanto segue:

“Per quanto concerne la riduzione dei canoni di derivazione d'acqua per l'attività di acquacoltura, va evidenziato che la fattispecie "acquacoltura" non trova riscontro nella tabella riepilogativa dei canoni di derivazione d'acqua di cui alla DGR 1511/2008. Pertanto, in primo luogo è necessario stabilire, in una interpretazione estensiva della norma, che per "acquacoltura" si debbano intendere entrambi gli usi "vallicoltura" e "pescicoltura" ove, però, riferiti a prelievi di acqua superficiale.

La norma, infatti, non opera nei confronti dei prelievi per vallicoltura e pescicoltura di acque sotterranee, i cui canoni rimangono inalterati.

Per quanto attiene l'entità del canone, si consideri che l'importo con, cui nel 2008, erano stati aumentati (in misura del 100%) i canoni di derivazione d'acqua, coincide con il valore del canone stesso nell'anno 2008. Pertanto, vista la dizione "di pari importo" contenuta nell'art. 24 della l.r. 11/2010, il canone conseguente va determinato sottraendo al valore vigente per l'anno 2010 (come stabilito con DGR 1511/2008) il canone fissato per l'anno 2008. Il valore risultante va quindi incrementato dell'1,35%, ottenendo il canone per l'anno 2011. Per il 2012 si applica un aumento dell’1,55% calcolato sulla tariffa del 2011.

Art. 39 – legge regionale 27/02/2008, n. 1

Azioni a salvaguardia delle risorse idriche

Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 83, comma 4 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modifiche ed integrazioni, i canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque sotterranee destinate a qualsiasi uso, nonché di derivazione di acque superficiali, sono aumentati di un importo pari al cento per cento.

Inoltre sempre con l’art. 24, viene aggiunto al comma 4 bis dell’articolo 83 della legge regionale 13/04/2001, n. 11, il comma 4 bis 2, che cita testualmente: “le concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee di piccola portata inferiori a 5lt/sec a servizio di rifugi alpini ed escursionistici, come individuati ai sensi della legge regionale 4/11/2002, n. 33, a servizio di malghe, di casere, di baite tipiche dell’ambiente rurale montano, funzionali alla manutenzione ambientale, previa autorizzazione da parte dell’autorità competente al rilascio della concessione, sono esentate dal relativo canone di concessione.

Va ricordata anche la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1509 del 17/06/2008, pubblicata nel Bollettino regionale n. 62 del 29/07/2010, che affronta altri aspetti legati all’applicazione o meno dei canoni:

1) viene confermata la vigenza dell’art. 93 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, che consente al proprietario di un fondo di estrarre e utilizzare liberamente le acque sotterranee del suo fondo per usi domestici, come definiti nello stesso articolo. Si ritiene inoltre possa essere assimilato all’”uso domestico” anche il caso di pozzo che serve una aggregazione di abitazioni (condominio, case a schiera, ecc.), ivi incluse eventuali unità artigianali/commerciali purché l’acqua fornita a queste ultime sia utilizzata per scopo igienico sanitario. In ogni caso, l’uso domestico è configurabile esclusivamente in zone provviste di acquedotto;

2) interessi legali in caso di mancati pagamenti. La problematica si presenta in particolare per i casi in cui è stata avviata un’azione legale finalizzata al recupero di annualità pregresse, nel caso di utenti morosi. Al riguardo, gli interessi dovranno essere calcolati con le modalità in uso per i ritardati pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni;

3) regole per lo scomputo dal costo delle opere idrauliche. Viene concessa la possibilità di scomputare dal canone annuale, il costo delle opere idrauliche, in rapporto all’utilità e consistenza delle opere, che devono essere di esclusivo interesse pubblico nonché strettamente finalizzate alla difesa idraulica del corso d’acqua. In ogni caso detta quota non potrà superare il 50% del costo ammissibile delle opere. Lo scomputo si applica a valere dall’anno successivo e per un periodo massimo corrispondente alla durata della concessione. Nella delibera sono riportate le modalità di calcolo e le procedure per la richiesta.

4) concessioni di derivazioni d’acqua dai laghi (non viene sviluppata)

5) attraversamenti con tubazioni per allacciamento servizi essenziali. Si ritiene che nel caso di attraversamenti di aree demaniali con tubazioni per l’allacciamento di più servizi essenziali (acquedotto, energia elettrica, telefono e gas), l’annualità del canone debba essere calcolata moltiplicando la lunghezza di ciascun attraversamento per il relativo canone unitario. La sommatoria dei prodotti così ottenuti costituirà l’annualità predetta che, nel caso risulti inferiore al canone minimo di € 170,00, verrà ricondotta a tale valore, sempre che rispetti alcune condizioni riportate in delibera.

In ultimo vale la pena di ricordare il Decreto 25/11/2009, del Ministero dell’ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 04/12/2009 riguardante la “determinazione del sovra canone in tema di concessioni di derivazioni d’acque per produzione di forza motrice per il biennio 01/01/2010 – 31/12/2011”.

Nella sostanza questo decreto definisce la misura del sovracanone annuo dovuto dai concessionari di derivazione d’acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, elevandola per il biennio 2010 e 2011, da € 20,35 a € 21,08 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (Regio decreto 11/12/1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni)

Ulteriori note

Con la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto, n. 952 del 05/07/2011 è stato previsto anche quanto di seguito riportato:

-          di stabilire che per le concessioni di derivazioni d’acqua ad uso potabile che prevedono la distribuzione pubblica e gratuita dell’acqua, può essere accordata l’esenzione dal canone previa richiesta contenente una dichiarazione sostitutiva nella quale si dichiari la quantità di acqua distribuita gratuitamente per i soli usi potabili alla cittadinanza. Qualora solamente una parte della portata della derivazione potabile sia distribuita gratuitamente, il canone sarà commisurato alla portata rimanente, ferma restando l’eventuale applicazione del canone minimo. Il prelievo deve avvenire esclusivamente con recipienti di capacità non superiore a 50 litri. L’esenzione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di presentazione della richiesta;

-          l’abrogazione della norma regionale che prevedeva che “Nel caso di attraversamento con ponti, ponticelli e tombini da parte di viabilità pubblica di Veneto Strade, si applica il canone – Tipo d’uso A – viabilità pubblica – con il massimale previsto”. L’abrogazione riguarda il punto 2 della Delibera della Giunta Regionale n. 1511 del 17/06/2008;

-          di esonerare Veneto Strade spa e per essa le ditte incaricate di eseguire i lavori dall’obbligo di corrispondere tasse e canoni, sulle strade facenti parte della rete viaria in gestione alla Società e relative pertinenze, derivanti da occupazioni temporanee o permanenti del sotto e soprasuolo con cantieri, condotte, cavi, impianti in genere, in caso di occupazioni temporanee o permanenti del sotto o soprasuolo, per l’esecuzione di lavori collegati ai servizi affidati alla società stessa.

  • Data inserimento: 11.10.11