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Approvo

Area Meccanica: Contratto Collettivo Regionale Area Meccanica 30 settembre 2025.

Sottoscritto il nuovo CCRL per i settori meccanica, orafo e odontotecnico decorrente dal 30.09.2025.

Il 30 settembre 2025 Confartigianato Imprese Veneto e le altre associazioni datoriali regionali dell’artigianato hanno siglato con le OO.SS. di categoria il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dell’Area Meccanica, il cui testo definitivo è stato sottoscritto dalle Parti Sociali in data 9 ottobre e reso noto il giorno successivo.

Il CCRL si applica ai dipendenti:

  • delle imprese artigiane dei settori metalmeccanico di produzione, installazione di impianti ed autoriparazione;
  • delle imprese artigiane dei settori orafo, argentieri ed affini,
  • delle imprese artigiane e non artigiane (PMI) del settore odontotecnico

così come definite sulla base della sfera di applicazione di cui all’art. 1 del CCNL Area Meccanica 19 novembre 2024 e s.m.i.

Il CCRL decorre dal 30 settembre 2025 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2027, per un totale di 27 mesi. Continuerà, poi, a produrre i propri effetti anche dopo la scadenza e fino alla data di decorrenza del successivo contratto, se non disdettato dalle parti nel termine fissato dal CCRL medesimo.

Descriviamo di seguito i principali contenuti del nuovo Contratto Regionale:

Parte normativa

Previdenza complementare

Il contratto ripropone il contributo contrattuale veneto, già introdotto dal precedente accordo del 2022, quale istituto diretto a favorire l’adesione piena del lavoratore alle forme di previdenza complementare negoziale, ossia mediante il conferimento del TFR ad un Fondo pensionistico del comparto artigianato (Solidarietà Veneto o Fonte).

Rispetto al previgente testo contrattuale varia, in aumento, l’aliquota del contributo che passa da 1,4% a 1,6% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (in precedenza si utilizzava il riferimento alla retribuzione tabellare).

Hanno diritto al contributo contrattuale datoriale i dipendenti con la qualifica di operaio, impiegato, quadro (compresi gli apprendisti professionalizzanti) che, dal 1° ottobre 2025, decidono di aderire ad uno dei Fondi Pensione negoziali dell’artigianato (Solidarietà Veneto o Fonte) con il solo conferimento del TFR. Non è richiesto anche il contestuale versamento del contributo volontario a carico del lavoratore (1% da CCNL). Tuttavia, qualora il lavoratore volesse versare la contribuzione a proprio carico anche con un’aliquota più elevata rispetto a quella fissata dal CCNL di settore (1%), la contribuzione a carico del datore di lavoro rimane pari a quella prevista dal CCRL (1,6%). Al riguardo, si precisa che il valore del contributo contrattuale veneto assorbe fino a capienza l’aliquota del contributo datoriale previsto dal CCNL Area Meccanica (attualmente fissato all’1%), vale a dire che in Veneto l’aliquota dell’1,6% sostituisce e assorbe il valore del contributo datoriale (1%) previsto dal CCNL.

Il contributo nella nuova aliquota dell’1,6% è versato anche in favore dei lavoratori e delle lavoratrici che alla data di sottoscrizione del CCRL risultano già iscritti ad uno dei due Fondi menzionati.

La decorrenza del versamento del contributo contrattuale è la seguente:

  • per i lavoratori che si iscrivono al Fondo negoziale dal 1° ottobre 2025: dal mese successivo a quello di iscrizione al Fondo;
  • per i lavoratori già iscritti al Fondo negoziale alla data di sottoscrizione del CCRL (30 settembre 2025): da ottobre 2025. Per i lavoratori già iscritti e destinatari del contributo contrattuale veneto nell’intensità prevista dal CCRL 2022 (1,4%) verrà riconosciuto l’incremento dello 0,2%, portando quindi il contributo datoriale alla nuova aliquota fissata dal CCRL 30.09.2025.

Il contributo contrattuale è versato dal datore di lavoro direttamente al Fondo pensione secondo le modalità e le procedure in essere definite dal fondo medesimo.

Sempre in tema di previdenza complementare, il CCRL conferma le due prestazioni di EBAV, una in favore dell’azienda (A44) e una in favore del lavoratore (D44), introdotte dal contratto del 2022, con il fine di incentivare l’adesione alla previdenza complementare, e consistenti in un contributo una tantum a fronte dei lavoratori che aderiscono ad uno dei due Fondi pensione negoziali dell’artigianato.

Bilateralità e quote EBAV

A partire dal 1° gennaio 2026 il fondo di secondo livello EBAV della categoria Orafi viene accorpato al fondo “Area Meccanica” istituito dal precedente CCRL del 2022 che già include i Metalmeccanici e gli Odontotecnici.

Dal 1° gennaio 2026 viene previsto anche l’adeguamento delle quote di 2° livello per i tre settori che vengono fissate a 5,00 € euro a carico impresa e a 2,05 € a carico lavoratore.

Viene introdotto, per l’anno di competenza 2025, un nuovo sussidio a favore dei dipendenti (mod. D di EBAV) relativo al rimborso delle spese per le bollette energetiche. Il contributo potrà essere richiesto dai lavoratori e dalle lavoratrici iscritte ad EBAV in possesso di ISEE pari o inferiore a € 23.000 relativo all’anno successivo a quello della spesa per bollette energetiche e sarà pari a € 200.

Viene inoltre aumentato il sussidio “mod. D11F figli a carico”, sempre a favore dei dipendenti, portandolo a €150 per 1 figlio, €250 per 2 figli e €350 per 3 o più figli.

 

Istituti in materia di orario di lavoro

Viene confermato l’istituto della gestione dei regimi di orario su base quadrimestrale e per periodi superiori ai 4 mesi, mantenendo le procedure e la modulistica già previste dal precedente CCRL in ordine all’attivazione dei regimi di orario superiori ai 4 mesi e per il monitoraggio (art. 11).

Viene inoltre mantenuto il meccanismo di accantonamento annuo in compensazione (banca ore), il quale, dal CCRL 2022, è stato reso facoltativo e non più obbligatorio (art. 12).

È stata, invece, espunta dal nuovo contratto la previsione (art. 11 CCRL 2022) che consentiva di attivare una diversa distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale, legata alla gestione dei consumi energetici.

Gli istituti sopra descritti possono essere utilizzati per espressa previsione contrattuale (art. 7) solo dalle imprese iscritte e regolarmente versanti alla bilateralità artigiana (EBAV e Sani.In.Veneto).

Lavoro agile (Smart Working)

Il CCRL (art. 12) recepisce espressamente e nel dettaglio la regolamentazione del Lavoro Agile di cui all’Accordo Interconfederale regionale del 28 marzo 2024, pienamente applicabile dalle imprese dei settori coperti dal CCRL.

Apprendistato

L’art. 13 regola per tutti i settori rientranti nella sfera di applicazione del CCRL il trattamento economico dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per la qualificazione o   riqualificazione professionale ai sensi dell’art. 47, c. 4, D.lgs. n. 81/2015.

Durante tutto il periodo di apprendistato tali lavoratori godono del trattamento economico calcolato sulla retribuzione corrispondente al livello di arrivo previsto dal CCNL con applicazione della percentuale più alta definita dalle tabelle del CCNL per il livello di inquadramento finale (100%).

Per la parte normativa, ivi compreso la disciplina dei profili formativi, si applica la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante prevista dal CCNL.

Anche per tale tipologia di apprendistato trovano applicazione le norme della contrattazione regionale concernenti il rimborso della formazione interna assistita.

Sempre in materia di apprendistato vengono confermati (art. 14) gli interventi EBAV già previsti dalla precedente contrattazione a beneficio delle imprese che investono sulla crescita professionale di giovani nel settore e a favore dei giovani stessi:

  • A12: contributo per assunzione a tempo indeterminato di ex apprendisti già alle dipendenze dell’azienda;
  • A43 e D43: Trasformazione dal contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale in contratto di apprendistato professionalizzante;
  • D20: Contributo ai lavoratori confermati dopo 24 mesi come apprendisti

Banca ore solidale

Al fine di valorizzare e promuovere l’istituto della Banca ore solidale prevista dal decreto legislativo n. 151/2015, il CCRL disciplina le linee guida, con i relativi allegati, per consentire l’utilizzo di tale istituto che consente ai lavoratori di cedere ferie e permessi a chi deve assistere familiari o conviventi in gravi condizioni di salute (art. 16).

Conservazione del posto di lavoro malattie oncologiche

Viene aumentato a dodici mesi (rispetto ai dieci previsti dal CCNL nazionale) il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di neoplasie o patologie di analoga gravità, senza oneri aggiuntivi a carico delle imprese (art. 18).

Quota volontaria di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale

Il CCRL istituisce una quota volontaria a carico del lavoratore a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale, pari a € 30,00 per ogni anno di vigenza del CCRL.

Nel testo del contratto è evidenziato in modo netto che la trattenuta a carico del lavoratore verrà fatta solo nel caso in cui lo stesso esprima la volontà di partecipare alle spese per il rinnovo contrattuale, riconsegnando al datore di lavoro l’informativa che gli verrà fornita entro il 30 settembre di ogni anno di vigenza del contratto, sulla base del modello messo a disposizione dalle Parti sociali (sarà pubblicato appena disponibile). L’importo sarà, poi, trattenuto dal datore di lavoro con la mensilità del mese di ottobre di ogni anno sul conto corrente bancario indicato dalle Organizzazioni Sindacali.

Per l’anno 2025 la consegna dell’informativa potrà essere effettuata nel mese di novembre e la trattenuta con la retribuzione di competenza del mese di novembre.

Parte Economica

Elemento Retributivo Veneto (E.R.V.)

Il CCRL conferma, senza variazioni, per tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione l’elemento retributivo di secondo livello E.R.V. nei valori fissati dal CCRL 01.12.2022 e decorrenti dal 1° dicembre 2024. Al seguente link sono scaricabili le tabelle retributive complete:

https://www.confartigianatovicenza.it/contratti-collettivi-tabelle-retributive-artigianato/

Si ricorda che l’E.V.R. congloba, e quindi assorbe, le voci retributive I.R.R. ed E.R.R. (0,44 €) previsti dalla contrattazione regionale previgente dei tre settori e non più corrisposte rispettivamente dal 1.1.2020 per i settori meccanica di produzione, installazione di impianti ed autoriparazione e dal 1.1.2022 per i settori orafo ed odontotecnico. L’estinzione di I.R.R. ed E.R.R. (0,44 €) riguarda tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti professionalizzanti e apprendisti assunti in apprendistato di 1° e 3° livello (c.d. duali).

Gli importi E.R.V. rappresentano retribuzione con effetto su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale, TFR compreso.

Per gli apprendisti professionalizzanti l’importo di E.R.V. rimane fisso per tutto il periodo di apprendistato a prescindere dallo scaglione temporale di progressione retributiva in essere.

L’E.R.V. non è riconosciuto agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato di 1° e 3° livello.

L’importo E.V.R. è assorbibile qualora l’impresa abbia erogato elementi retributivi a titolo di anticipo sui futuri miglioramenti contrattuali, tra i quali devono essere espressamente ricompresi anche gli elementi retributivi di livello regionale.

Welfare aziendale su base contrattuale

In tema di soluzioni di welfare aziendale il nuovo CCRL conferma e consolida quanto previsto dal precedente contratto del 1° dicembre 2022.

L’importo da destinare a soluzioni di welfare è un elemento strutturale del trattamento economico dei lavoratori e ha, pertanto, carattere di ultrattività alla scadenza del CCRL (31.12.2027). In altre parole, anche per gli anni successivi al 2027 le imprese dovranno riconoscere ai propri dipendenti gli importi destinabili a soluzioni di welfare alle condizioni previste dal CCRL.

Gli importi annuali destinabili a soluzioni di welfare per gli anni di vigenza del CCRL sono riportati nella tabella riepilogativa allegata.

Gli importi maturano su base mensile in relazione all’effettiva presenza nel periodo di riferimento di ogni anno, purché la presenza sia superiore alla metà dei giorni lavorabili nel mese. Il valore mensile si ricava suddividendo in dodicesimi l’importo complessivo.

Ai fini della maturazione della quota mensile spettante una giornata si intende lavorata anche in presenza di una sola ora di effettivo lavoro nel giorno considerato. Parimenti, si considerano come lavorate le giornate in cui il lavoratore/la lavoratrice sia stato/a assente per le seguenti tassative motivazioni: a) fruizione del congedo di maternità/paternità (sia obbligatorio che alternativo), escluso il congedo parentale; b) infortunio sul lavoro; c) malattia e malattia professionale; d) permessi ex legge 104/1992; e) permessi donazione sangue; f) ferie collettive; g) permessi retribuiti per assemblee e per l’esercizio di cariche sindacali.

L’importo spetta in relazione al maturato su base mensile in ciascun anno di riferimento anche in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro a condizione che il lavoratore/la lavoratrice abbia superato il periodo di prova e abbia maturato almeno 3 mesi di anzianità aziendale. Il requisito dei 3 mesi di anzianità aziendale va inteso nel senso di 3 mesi anche non continuativi nell’anno di riferimento presso la medesima impresa. In altre parole, in caso di più rapporti di lavoro fra lavoratore e l’impresa (es. successione di contratti a termine etc.) nell’anno di riferimento, l’anzianità aziendale si calcola sommando tutti i periodi di rapporto di lavoro intercorsi. La verifica andrà quindi effettuata nel mese di erogazione (novembre 2025, giugno 2026 e 2027) e l’importo da erogare equivale alla somma dei valori maturati nei mesi di rapporto di lavoro.

Per i lavoratori con contratto part-time la verifica della soglia del 50% per determinare l’importo definitivo da erogare è svolta con riferimento all’orario di lavoro ridotto nel mese di erogazione (novembre 2025, giugno 2026 e 2027). In caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro nel corso dell’anno di riferimento per la predetta verifica si farà riferimento all’orario di lavoro del mese di cessazione.

Per i lavoratori assunti con contratto intermittente l’importo da destinare a welfare sarà definito utilizzando il medesimo criterio dei part-time, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti (superamento periodo di prova, anzianità di tre mesi, presenza superiore alla metà dei giorni lavorabili in ciascun mese nell’anno di riferimento).

Gli importi da destinare a misure di welfare non costituiscono retribuzione, sono comprensivi di ogni loro incidenza sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita di origine legale e contrattuale. Non costituiscono base di computo del trattamento di fine rapporto, in ordine al quale ne è esclusa l’incidenza ai sensi dell’art. 2120 c.c.

Per l’anno 2025 l’assegnazione degli importi a strumenti di welfare deve avvenire entro il 12 dicembre 2025 con annotazione nel cedolino di competenza del mese di novembre 2025, con un mese di anticipo rispetto alla scadenza fissata dal precedente CCRL (assegnazione entro 12 gennaio con annotazione nel cedolino di dicembre).

Per il solo anno 2025, il periodo di riferimento da prendere in considerazione per la verifica del requisito dell’effettiva presenza è di 11 mesi, ossia dal 01.01.2025 al 30.11.2025, garantendo l’importo pieno se il lavoratore soddisfa il requisito delle giornate lavorate. Per quest’anno, quindi, il valore mensile della singola quota spettante si ricava suddividendo in undicesimi l’importo complessivo.

L’impresa accompagnerà la consegna del cedolino paga del mese di ottobre 2025 con un’informativa al lavoratore sulla base del modello di cui all’allegato 5 del CCRL in merito alla possibilità di scegliere la soluzione di welfare preferita fra quelle proposte dal datore di lavoro. Il lavoratore dovrà ritornare l’informativa compilata entro il 20 novembre 2025 al fine di consentire l’assegnazione e i relativi adempimenti nel termine del 12 dicembre 2025.

A partire dal 2026 e per gli anni successivi, l’assegnazione degli importi a soluzioni di welfare dovrà avvenire entro il 12 luglio, con annotazione nel cedolino di competenza del mese di giugno dell’anno di competenza.

Dal prossimo anno il periodo di riferimento da considerare per la verifica dell’effettiva presenza mensile, ai fini dei dodicesimi di maturazione dell’importo spettante, va inteso come 12 mesi precedenti l’assegnazione e, dunque, dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno di assegnazione (periodo di riferimento welfare 2026: 01.07.2025 – 30.06.2026; periodo di riferimento welfare 2027: 01.07.2026 – 30.06.2027; periodo di riferimento welfare 2028: 01.07.2027 – 30.06.2028).

L’impresa accompagnerà la consegna del cedolino paga del mese di aprile (2026, 2027, 2028, etc.) con l’informativa di cui all’allegato 5 del CCRL. Il lavoratore dovrà ritornare l’informativa compilata entro il 10 giugno (2026, 2027, 2028, etc.)  al fine di consentire l’assegnazione e i relativi adempimenti nel termine del 12 luglio (2026, 2027, 2028, etc.).

Il lavoratore può richiedere all’impresa di destinare l’intero valore spettante alla previdenza complementare, senza oneri aggiuntivi a carico dell’impresa stessa. Ciò significa che l’importo destinato alla previdenza integrativa deve intendersi comprensivo del contributo di solidarietà INPS a carico del datore di lavoro.

Il versamento andrà effettuato al Fondo pensione (anche aperto) a cui il lavoratore già aderisce con il conferimento del TFR. In tal caso l’erogazione di configura come contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro e ne sarà data indicazione nel cedolino paga di competenza del mese di novembre per l’anno 2025 e luglio per l’anno 2026 e successivi.

Solo nel caso in cui l’impresa non metta a disposizione del lavoratore delle soluzioni di welfare, l’equivalente del valore spettante verrà liquidato a titolo di retribuzione – importo lordo non assorbibile (es. 150 euro per il settore meccanica) – in busta paga, con assoggettamento a normale contribuzione e imposizione fiscale e incidenza esclusivamente con riferimento al TFR. Resta la possibilità per il lavoratore di destinare l’importo al fondo di previdenza complementare cui ha aderito. Ne consegue che il pagamento in busta paga è da considerarsi come un’ipotesi residuale.

Infine, in relazione alla natura di welfare che caratterizza l’elemento economico in oggetto, pur non essendoci un’indicazione esplicita nel testo dell’accordo, si ritiene che lo stesso non sia assorbibile da altri elementi retributivi o di welfare già concessi dall’impresa ai lavoratori, essendo lo stesso aggiuntivo al trattamento economico complessivo riconosciuto ai lavoratori.

Premio di Risultato Veneto (P.R.V.)

Con specifico accordo integrativo al CCRL viene istituito per le annualità 2025, 2026 e 2027 un Premio di Risultato Veneto.

Tale elemento economico è erogato da parte di tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione del CCRL. Per espressa previsione contrattuale, il P.R.V. non potrà essere assorbito da trattamenti economici equivalenti, di natura retributiva o di welfare già concessi dall’impresa ai lavoratori ed è da intendersi, quindi, aggiuntivo al trattamento economico complessivo riconosciuto ai lavoratori.

Il Premio di Risultato, determinato sulla base della verifica degli indicatori individuati dal CCRL da parte dell’impresa, sarà erogato annualmente in unica rata con la retribuzione di competenza del mese di ottobre degli anni 2026, 2027 e 2028.

Ai fini dell’erogazione, non erogazione o erogazione ridotta del P.R.V., l’Accordo Regionale disciplina una specifica procedura per il tramite della Commissione Provinciale Premi Risultato e Welfare, la quale in base alla documentazione presentata dall’impresa, opererà una valutazione ai fini del riconoscimento in misura piena, ridotta o della non erogazione del Premio.

Viene inoltre prevista un’opzione welfare secondo la quale il lavoratore potrà optare per la destinazione dell’importo totale o ridotto dell’E.V.R. se dovuto, in un’unica soluzione, a prestazioni di welfare, ivi compresa la destinazione al fondo di previdenza complementare a cui è iscritto il lavoratore con conferimento del TFR, laddove siano messe a disposizione da parte del datore di lavoro che compilerà uno specifico allegato prima dell’erogazione del P.R.V.

Su tale argomento verrà pubblicata una successiva specifica notizia di dettaglio.

I testi del contratto collettivo e dell’Accordo P.R.V. sono allegati alla presente notizia. Tali testi e i relativi allegati compilabili saranno consultabili e scaricabili prossimamente sulla pagina web:

https://www.confartigianatovicenza.it/contratti-collettivi-tabelle-retributive-artigianato/