ACCONTO IVA 2025
L'obbligo di versamento di un anticipo (acconto) sull'IVA dovuta per l'ultimo periodo dell'anno (mese o trimestre) è stato introdotto a decorrere dall’anno d’imposta 1991. La disciplina è stata modificata a partire dall’anno 1993 con la determinazione della misura dell’acconto che ammonta all’88%.
Il termine per il versamento dell'acconto è fissato il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno. Per l'anno 2025, tale termine scade, tuttavia, il 29.12.2025, posto che il 27.12.2025 è sabato e il 28.12.2025 è domenica.
Il soggetto passivo tenuto al versamento dell'acconto ha a disposizione tre modalità:
- il metodo "storico", che prevede il versamento di un importo pari all’88% dell’imposta dovuta per l’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente (2024);
- il metodo "previsionale", che prevede il versamento di un importo pari sempre all’88% dell’imposta stimata dovuta riferita alle operazioni dell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno 2025; e
- il metodo "effettivo" che prevede il versamento di un importo pari al 100% dell’imposta dovuta calcolata sulle operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) fino alla data del 20.12.2025.
Al riguardo, si ricorda che al soggetto passivo IVA è concessa la facoltà di versare l'acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti alcuna somma dovuta.
In ogni caso, l'acconto IVA non è dovuto se l'importo determinato è inferiore a 103,29 euro.
Per il versamento dell'acconto, tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
Con riferimento al versamento dell'acconto per l'anno 2025, le violazioni per l'omesso o insufficiente versamento fruiscono delle modifiche alla disciplina sanzionatoria apportate dal DLgs. 14.6.2024 n. 87.
Per il versamento omesso, tardivo o insufficiente, la sanzione amministrativa applicabile è determinata:
- in termini generali, nella misura del 25% dell'importo non versato;
- nella misura del 12,5%, se il versamento è effettuato entro 90 giorni.
Alle sanzioni determinate come appena esposto sono applicabili le riduzioni previste dal ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97:
- all'1,25% (1/10 del 12,5%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (salve le maggiori riduzioni previste per ritardi non superiori a 14 giorni);
- all'1,39% (1/9 del 12,5%) dell'imposta non versata o versata tardivamente, se il ravvedimento avviene tra 31 giorni e 90 giorni dalla scadenza;
- al 3,13% (1/8 del 25%) dell'imposta non versata o versata tardivamente, se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione;
- al 3,57% (1/7 del 25%) dell'imposta non versata o versata tardivamente, se il ravvedimento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Affinché il meccanismo del ravvedimento operoso possa perfezionarsi, è necessario che il versamento effettuato dal soggetto passivo comprenda:
- l'acconto IVA dovuto per il 2025;
- la sanzione ridotta;
- gli interessi legali, commisurati all'imposta dovuta, con maturazione giorno per giorno, decorrenti dal 30.12.2025 (giorno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato) fino al giorno dell'effettivo versamento.
Ambito applicativo
In linea generale, sono tenuti a versare l'acconto IVA tutti i soggetti passivi, obbligati alla liquidazione periodica del tributo:
- su base mensile (soggetto passivo "mensile");
- su base trimestrale "per natura" (soggetto passivo trimestrale "per natura");
- su base trimestrale "per opzione" (soggetto passivo trimestrale per "opzione").
Soggetti esonerati
Sono esonerati dall'obbligo di versamento dell'acconto IVA i seguenti soggetti passivi:
- coloro che devono versare un acconto inferiore a 103,29 euro;
- coloro che hanno cessato (o cessano) l'attività nel corso del 2025 e non sono tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell'imposta relativa al mese di dicembre 2025 (per i contribuenti "mensili") o all'ultimo trimestre del 2025 (per i contribuenti "trimestrali"), in quanto non hanno registrato alcuna operazione dopo l'inizio di tale mese o trimestre;
- i soggetti in regime agricolo di esonero;
- i soggetti che esercitano attività di intrattenimento;
- le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla L. 16.12.91 n. 398;
- i soggetti che hanno aderito al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 6.7.2011 n. 98 (contribuenti “minimi”);
- i soggetti che fruiscono del regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014 (contribuenti forfettari);
- i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili agli effetti dell'IVA;
- i soggetti che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti della P.A. con il meccanismo dello "split payment".
In virtù della possibilità di optare per il metodo di determinazione dell'acconto "più favorevole", risultano, inoltre, di fatto esonerati dall'obbligo di versamento:
- i soggetti passivi che hanno iniziato l'attività nel corso del 2025;
- i soggetti passivi "mensili" che abbiano evidenziato un credito IVA nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2024;
- i soggetti passivi trimestrali "per natura", che abbiano evidenziato un credito IVA nella liquidazione relativa all'ultimo trimestre del 2024;
- i soggetti passivi trimestrali "per opzione", che abbiano evidenziato un credito IVA nella dichiarazione IVA annuale relativa al 2024;
- i soggetti passivi che prevedano di evidenziare un credito IVA nell'ultima liquidazione (mensile o trimestrale) relativa al 2025 o nella dichiarazione IVA annuale relativa al 2025.
Il soggetto passivo, nel valutare la propria posizione nell'ultimo periodo dell'anno (mese, trimestre o saldo della dichiarazione annuale), non deve tener conto dell'acconto eventualmente versato.

