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Area Comunicazione: CCRL 12.10.2023 – Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)

Erogazione E.V.R. dalla retribuzione del mese di maggio 2024. Verifica dei parametri aziendali per accedere al regime fiscale agevolato.

Il CCRL Area Comunicazione 12.10.2023 ha istituito per le annualità 2024, 2025 e 2026 l’elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) legato alla produttività e regolamentato dall’Accordo regionale veneto sull’ Elemento Variabile della Retribuzione anni 2024-2025-2026 per i dipendenti delle imprese artigiane e PMI dell’area della comunicazione, allegato al CCRL e di cui ne costituisce parte integrante.

L’E.V.R. sostituisce dal 2024 l’elemento economico regionale denominato “I.R.R.” la cui corresponsione è cessata a partire dalla retribuzione di gennaio 2024.

L’importo E.V.R. è omnicomprensivo di tutti gli altri istituti retributivi diretti, indiretti e differiti di origine legale e contrattuale, compreso il TFR. 

L’E.V.R. – al pari del welfare aziendale di cui all’art. 12 CCRL – non è assorbibile da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o individuato ad personam tra il datore di lavoro ed il lavoratore (superminimi compresi). In pratica, ricorrendo le condizioni definite dal CCRL di seguito descritte, il lavoratore ha sempre diritto all’E.V.R., essendo lo stesso aggiuntivo al trattamento economico complessivo riconosciuto ai lavoratori.

  1. A) Determinazione importo E.V.R.

L’importo E.V.R. spettante ai lavoratori è determinato in base alla verifica dei seguenti due indicatori/parametri di riferimento, che ogni azienda dovrà valutare in base ai propri risultati:

  1. Volume affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa, presentate alla scadenza prevista per legge, confrontando i dati della dichiarazione dell’annualità corrente con quelli della dichiarazione dell’annualità precedente e rapportati al numero delle ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate nell’anno dai dipendenti;
  2. Numero medio dei dipendenti occupati nello stesso anno di riferimento rispetto all’anno precedente.

Quanto alla determinazione dell’E.V.R. 2024 le imprese dovranno operare la verifica dei due indicatori di riferimento secondo il seguente schema:

  1. Volume affari IVA: confronto della dichiarazione IVA 2024 riferita all’anno di imposta 2023/numero ore lavorate da tutti i dipendenti (cessati compresi) nel 2023 rispetto alla dichiarazione IVA 2023 riferita all’anno di imposta 2022/numero ore lavorate da tutti i dipendenti (cessati compresi) nel 2022;
  2. Numero medio dei dipendenti occupati (cessati compresi) nell’anno 2023 rispetto al numero medio dei lavoratori occupati (cessati compresi) nell’anno 2022.

Ciascun parametro incide in misura percentuale rispetto all’importo E.V.R. lordo totale: 80% il primo indicatore (volume di affari IVA) e 20% il secondo (numero medio dei dipendenti).

Ciascun paramento è raggiunto se il valore risulta incrementale, anche su valori decimali.

Ai fini del conteggio dei lavoratori per la verifica del parametro “Numero medio dei dipendenti occupati” si considerano tutti i lavoratori subordinati dipendenti dell’impresa, ossia quadri, impiegati, operai e apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. Non si contano gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato di 1° e 3° livello (duale).

I lavoratori part time saranno conteggiati in proporzione all’orario.

I lavoratori a tempo determinato o gli assunti/cessati in corso dell’anno, sono conteggiati in proporzione ai mesi di durata del rapporto di lavoro negli anni di riferimento (a tal fine è considerato mese intero il mese in cui il lavoratore è in forza per un periodo superiore a 15 gg di calendario).

I lavoratori a chiamata sono computati in base all’orario effettivamente lavorato in ciascuno degli anni di riferimento. Non si considerano i lavoratori somministrati.

La verifica dei parametri potrà portare ai seguenti esiti:

  1. entrambi i parametri risultano incrementati rispetto all’annualità precedente, l’azienda erogherà l’E.V.R. al 100% dell’importo previsto potendo applicare il regime di tassazione agevolata previsto dalla normativa vigente al momento dell’erogazione;
  2. entrambi i parametri risultano pari o inferiore rispetto all’annualità precedente, l’azienda non provvederà all’erogazione dell’E.V.R.;
  3. un solo parametro risulta incrementato rispetto all’annualità precedente l’azienda erogherà l’E.V.R. nella misura quantificata per il singolo parametro, potendo applicare il regime di tassazione agevolata previsto dalla normativa vigente al momento dell’erogazione.

Se l’impresa decide di non effettuare la verifica dei parametri dovrà erogare l’E.V.R. per intero e non potrà accedere al regime di tassazione agevolata prevista dalla normativa fiscale.

Una volta compiuta la verifica dei parametri (punti 1, 2 e 3), l’impresa deve inviare alla Commissione Provinciale Premi di Risultato e Welfare di Confartigianato Imprese Vicenza, a mezzo PEC (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), entro il 10 maggio 2024 – termine perentorio – un’autocertificazione utilizzando il modello di cui all’Allegato 1 dell’Accordo E.V.R. - CCRL Area Comunicazione, completo delle informazioni richieste relative alla verifica dei parametri.

Nelle ipotesi di mancata corresponsione dell’E.V.R. (punto 2) o di corresponsione in misura ridotta dell’E.V.R. (punto 3), la Commissione, entro 7 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione aziendale, potrà:

  • comunicare all’impresa l’esito della propria verifica ai fini della non erogazione dell’EVR o dell’erogazione in misura ridotta;
  • richiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione che l’impresa dovrà produrre entro i successivi 6 giorni di calendario. Entro il successivo termine di 7 giorni di calendario dal ricevimento della documentazione da parte dell’impresa, la Commissione comunicherà all’impresa l’esito della propria verifica ai fini della non erogazione dell’EVR o dell’erogazione in misura ridotta.

Trascorsi i predetti termini senza richiesta di chiarimenti e/o integrazioni e/o comunicazioni da parte della Commissione la documentazione si intende accolta ed il datore di lavoro potrà non erogare o erogare in misura ridotta l’E.V.R.

L’esito della misurazione dei parametri e l’eventuale non erogazione o erogazione in misura ridotta dell’importo E.V.R. deve essere comunicato dall’impresa ai dipendenti utilizzando il modello di cui all’Allegato 3 dell’Accordo E.V.R. - CCRL Area Comunicazione. Prima di comunicare l’esito della verifica dei parametri è opportuno attendere lo spirare dei termini sopra indicati relativi alle comunicazioni della Commissione verso l’impresa.

L’Allegato 3 può essere consegnato ai dipendenti e firmato dagli stessi per presa visione oppure portato a conoscenza degli stessi mediate invio tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail dei lavoratori, se conosciuto, oppure affisso in azienda etc.

La documentazione è scaricabile dal sito di Confartigianato Imprese Vicenza al seguente link

https://www.confartigianatovicenza.it/servizi/lavoro/ (colonna a destra della pagina)

  1. B) Erogazione E.V.R.

L’E.V.R. sarà erogato a decorrere dalla retribuzione di competenza del mese di maggio di ogni anno (2024, 2025 e 2026 – corresponsione a giugno) per 12 mensilità, per tutte le ore effettivamente lavorate (ordinarie, straordinarie e supplementari o in applicazione clausole elastiche per i part-time).

Si considerano “ore effettivamente lavorate” le assenze per:

  • congedo di maternità/paternità;
  • congedo parentale (art. 32 D.lgs. n. 151/2001), congedo per malattia del figlio (art. 47 D.lgs. n. 151/2001) e i riposi e permessi previsti dagli 39 – 42 D.lgs. n. 151/2001;
  • permessi Legge n. 104/1992;
  • permessi donazione sangue;
  • infortunio sul lavoro avvenuto all’interno dell’impresa e malattia professionale;
  • ferie collettive;
  • permessi retribuiti per assemblee e esercizio di cariche sindacali.

L’importo E.V.R. spettante, determinato all’esito della verifica dei parametri nella misura del 100%, 80% o 20%, è quello previsto per il livello di inquadramento del lavoratore posseduto al 1° maggio di ciascun anno di erogazione, non rilevando eventuali cambi di qualifica/livello o di conferma in servizio (nel caso di apprendista) intervenuti successivamente al 1° maggio (di ciascun anno). In caso di variazioni dell’orario di lavoro intervenute nel corso dell’annualità di erogazione (es. trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e viceversa dopo il 1° maggio) l’importo effettivo da corrispondere sarà legato alle ore effettivamente lavorate nel singolo mese di erogazione.

L’E.V.R. spettante è erogato ai soli lavoratori che risultano in forza presso la medesima impresa nel periodo di riferimento/maturazione secondo le seguenti modalità:

  • per i lavoratori con anzianità aziendale, anche non continuativa, fino a 3 mesi nel periodo di riferimento/maturazione, l’EVR verrà riconosciuto nella misura del 25%;
  • per i lavoratori con anzianità aziendale, anche non continuativa, fino a 6 mesi nel periodo di riferimento/maturazione, l’EVR verrà riconosciuto nella misura del 50%;
  • per i lavoratori con anzianità aziendale, anche non continuativa fino a 9, mesi nel periodo di riferimento/maturazione, l’EVR verrà riconosciuto nella misura del 75%;
  • per i lavoratori con anzianità aziendale, anche non continuativa fino a 12, mesi nel periodo di riferimento/maturazione, l’EVR verrà riconosciuto nella misura del 100%.

L’E.V.R. 2024 è quindi riconosciuto ai soli lavoratori in forza nel 2023 secondo le modalità sopra descritte.

Ai fini dell’anzianità aziendale si intende per mese l’essere in forza per un periodo superiore a 15 gg. di calendario.

Per gli apprendisti professionalizzanti l’importo E.V.R. spettante è determinato nella misura del 70% dell’importo riferito al livello 5° bis (ossia 156*70% = 110), a prescindere dal livello di inquadramento finale al termine del periodo di apprendistato, purché possano far valere un’anzianità aziendale di almeno 6 mesi nel periodo di riferimento/maturazione. L’E.V.R. non spetta agli apprendisti assunti con apprendistato di 1° e 3° livello (Duale).

Nel caso in cui il dipendente in forza nell’intero periodo di riferimento/maturazione (12 mesi) cessi il rapporto antecedentemente alla data di erogazione (1° maggio) e venga successivamente assunto nel corso dell’annualità di erogazione (maggio – aprile) presso la medesima impresa, l’E.V.R. spettante verrà erogato a partire dal mese di nuova assunzione nell’annualità di erogazione (maggio – aprile). In questo caso, l’importo E.V.R. spettante è quello riferito al livello di inquadramento posseduto nel mese di cessazione del precedente rapporto di lavoro.

Gli assunti nel corso del 2024, ad esclusione di coloro che rientrano nella fattispecie sopra descritta, non hanno diritto all’E.V.R. 2024. Saranno, invece, presi in considerazione per l’E.V.R. 2025.

  1. C) Applicazione regime fiscale agevolato

L’E.V.R. regolamentato dal CCRL Area Comunicazione, qualora risultino rispettati i criteri previsti dalla normativa fiscale vigente in materia di tassazione dei premi di risultato, presenta le caratteristiche per poter essere tassato con l’imposta sostitutiva, in quanto trattasi di incrementi di risultato, di ammontare variabile, raggiunti e verificati a livello aziendale, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, anche con riferimento ad uno solo dei due parametri, sulla base dei criteri definiti dalla legge n. 208/2015 come modificata dalle legge n. 232/2016 e s.m.i. .

Ove la singola azienda registri l’incremento di cui sopra nel periodo congruo stabilito dal CCRL, applicando criteri di misurazione riferiti a parametri che alla data di sottoscrizione dell’accordo regionale, e anche con riferimento agli anni successivi, fino alla vigenza dello stesso, non si siano ancora realizzati, potrà procedere ad applicare il regime fiscale agevolato come vigente per legge avendo assolto all’invio dell’Allegato 1 alla Commissione provinciale secondo la procedura descritta al precedente punto A).

Le imprese di nuova costituzione, esclusi i casi di trasformazione/trasferimento d’azienda che prevedono la continuazione del rapporto di lavoro, che non siano in grado di effettuare la verifica aziendale comparando i parametri rispetto all’annualità precedente, erogheranno l’E.V.R. nella misura del 100% senza applicare la tassazione agevolata.

  1. D) Opzione welfare

L’accordo E.V.R. prevede un’opzione welfare secondo la quale il lavoratore potrà optare per la destinazione dell’importo totale o parziale dell’E.V.R. spettante, in un’unica soluzione, a prestazioni, opere, servizi in natura o sotto forma di rimborso spese, aventi finalità di welfare, solo laddove siano messi a disposizione dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro metterà a disposizione la soluzione di welfare entro al fine del mese di giugno dell’anno di riferimento (2024, 2025, 2026) con annotazione nel cedolino paga di competenza di giugno del medesimo anno.

Su richiesta del lavoratore, se lo stesso è iscritto ad un Fondo di previdenza complementare con conferimento del TFR, l’impresa può destinare l’importo welfare spettante al Fondo pensione (anche aperto) prescelto dal lavoratore. In tal caso, l’importo trasferito al fondo si configura come contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro di cui viene data indicazione del conferimento nel cedolino paga del mese di giugno di ciascun anno (2024, 2025, 2026).

Il conferimento dell’importo welfare al fondo pensionistico avviene senza oneri aggiuntivi per l’impresa e, pertanto, l’importo E.V.R. spettante destinato a previdenza complementare deve intendersi comprensivo del contributo di solidarietà datoriale previsto verso l’INPS. 

L’importo E.V.R. destinabile all’opzione welfare/previdenza complementare è quello determinato all’esito della verifica dei parametri aziendali e spettante al lavoratore con riferimento all’anzianità aziendale nell’anno di riferimento/maturazione e al livello di inquadramento posseduto al 1° maggio.

Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale l’importo E.V.R. è riproporzionato in ragione della riduzione di orario in essere al 1° maggio dell’anno di erogazione secondo il seguente schema:

  • percentuale part-time pari o superiore al 50% = importo E.V.R. intero
  • percentuale part-time inferiore al 50% = importo E.V.R. ridotto della metà

Per i lavoratori a chiamata l’importo E.V.R. teorico spettante, riferito al livello di inquadramento posseduto al 1° maggio dell’anno di erogazione, è calcolato in base alla percentuale media dell’orario di lavoro effettuato nei mesi da gennaio ad aprile dell’anno di erogazione. Ove la percentuale media sia:

  • pari o superiore al 50% = importo E.V.R. intero
  • inferiore al 50% = importo E.V.R. ridotto della metà.

L’impresa darà comunicazione dell’opzione welfare/previdenza complementare ai dipendenti utilizzando l’Allegato 4 del CCRL Area Comunicazione, il quale dovrà essere compilato e restituito firmato dal lavoratore entro il 30 giugno di ciascun anno (2024, 2025, 2026).

La documentazione è scaricabile dal sito di Confartigianato Imprese Vicenza al seguente link

https://www.confartigianatovicenza.it/servizi/lavoro/ (colonna a destra della pagina)

  • Data inserimento: 23.04.24