Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo
  • Home

Approvato lo Statuto dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 11/06/2011, il DPCM 23/03/2011

Con l’articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23/12/2005, n. 266, è stata istituita l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, allo scopo di “accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative attività industriali”.

Con il DPCM 23/03/2011 è stato approvato lo statuto dell’Agenzia. Di seguito alcuni aspetti dello statuto:

L’Agenzia ha sede legale a Milano e di rappresentanza a Roma. E’ dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile.

L’Agenzia promuove l’innovazione nel tessuto economico del Paese anche nel contesto europeo.

L’Agenzia svolge compiti di supporto e di istruttoria tecnico-scientifica, economica e finanziari nell’ambito della valutazione dei progetti di innovazione industriale.

L’Agenzia promuove e coordina le attività finalizzate alla previsione delle linee di tendenza dello sviluppo tecnologico-scientifico ed economico.

L’Agenzia svolge compiti di promozione e coordinamento di appositi percorsi formativi, nonché di accompagnamento dei processi di innovazione.

L’Agenzia realizza studi, ricerche ed eventi sui modelli di collaborazione pubblico-privato in materia di innovazione industriale, anche mediante la partecipazione in apposite Associazioni riconosciute o Fondazioni costituite da Amministrazioni pubbliche o Fondazioni bancarie a la stessa Agenzia può decidere di partecipare.

L’Agenzia realizza studi, ricerche ed eventi all’estero in materia di innovazione industriale, anche mediante la costituzione o partecipazione di apposite Associazioni o Fondazioni riconosciute dagli ordinamenti giuridici dei Paesi in cui tali organismi debbono essere costituiti.

  • Data inserimento: 30.06.11