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Apprendistato di 1° livello: esonero contributivo totale.

L’INPS fornisce le istruzioni per la fruizione dello sgravio contributivo per le assunzioni con apprendistato di 1° livello per gli anni 2020 e 2021.

L’INPS, con circolare n. 87 del 18 giugno 2021, fornisce le indicazioni in merito alle condizioni per la fruizione dell’esonero contributivo totale per le assunzioni in apprendistato di primo livello, alla luce della disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) e dal Decreto Sostegni (D.L. n. 137/2020).

Come noto, l’articolo 1, comma 8, della Legge di Bilancio 2020 ha previsto uno sgravio contributivo totale per le assunzioni con apprendistato di primo livello effettuate nel corso del 2020  da parte di datori di lavoro con un numero di dipendenti pari o inferiore a 9.

Lo sgravio trova applicazione con riferimento ai primi tre anni di contratto, con applicazione dell’aliquota ordinaria del 10% a partire dagli anni successivi al terzo.

Tale esonero è stato successivamente prorogato per le assunzioni effettuate nel corso del 2021 ad opera dell’art. 15 bis, comma 12, del Decreto Sostegni.

In merito alle condizioni per la fruizione dell’esonero, l’Istituto chiarisce che:

  • il requisito dimensionale del datore di lavoro deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista: di conseguenza, l’esonero continua a trovare applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro superi successivamente il limite dimensionale dei 9 dipendenti;
  • è necessario tenere conto di precedenti periodi di apprendistato di primo livello svolti presso altri datori di lavoro: in tal caso l’esonero può essere riconosciuto per il periodo residuo rispetto ai 36 mesi.

Rispetto al regime contributivo la circolare precisa che i rapporti di apprendistato possono beneficiare oltre che dell’esonero contributivo totale per i primi 36 mesi di contratto anche degli incentivi previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015, disposizione in base alla quale:

  • non trova applicazione il d. ticket licenziamento;
  • l’aliquota contributiva del 10% a carico del datore di lavoro è ridotta al 5%;
  • non è dovuto il contributo di finanziamento della NaSpI (1,31%) né il versamento dello 0,30% che può essere destinato ai Fondi

Pertanto, in base al combinato disposto delle due normative:

  • per i primi 36 mesi di contratto l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro sarà pari a zero e non saranno dovuti il ticket licenziamento, la contribuzione per la NaSpI e quella per i Fondi Interprofessionali;
  • a partire dal 37° mese di contratto l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro sarà pari al 10% e continueranno a non essere dovuti il ticket licenziamento, la contribuzione per la NaSpI e quella per i Fondi

Nell’ipotesi di trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante l’esonero contributivo totale ed il regime di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015 troveranno applicazione limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedente alla trasformazione.

Di conseguenza, a partire dal mese della trasformazione troverà applicazione, in ragione dell’anno di vigenza del contratto, lo specifico regime contributivo dell’apprendistato professionalizzante.

L’Istituto fornisce, infine, specifiche istruzioni:

  • per il corretto invio dei flussi Uniemens, attraverso l’indicazione dei codici di contribuzione da utilizzare per le assunzioni con decorrenza gennaio 2020;
  • per il recupero delle differenze contributive, attraverso l’istituzione del codice causale L603 da valorizzare esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza luglio e agosto 2021.
  • Data inserimento: 06.07.21