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Alternanza scuola-lavoro: divieto di adibire gli studenti ad attività ad elevato rischio
Segnaliamo che la legge 30 dicembre 2025, n. 198 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, ha confermato quanto già previsto dal DL, incidendo in modo definitivo sull’organizzazione e sulla gestione dei percorsi di alternanza scuola lavoro (anche chiamati PCTO), con particolare riferimento agli aspetti di salute e sicurezza nei contesti produttivi, tipici degli indirizzi tecnici e professionali degli istituti scolastici.
In particolare, l’art. 7, comma 2, della legge n. 198/2025 ha introdotto nella legge n. 145/2018 il comma 784-novies, che disciplina espressamente i limiti alle attività affidabili agli studenti nei percorsi di alternanza. Nel dettaglio, viene stabilito che “le convenzioni stipulate tra istituzioni scolastiche e imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’impresa ospitante”.
Ne consegue che:
- le imprese sono tenute innanzitutto a individuare nel proprio DVR le lavorazioni ad elevato rischio;
- tale individuazione avviene in base alla natura intrinseca delle lavorazioni, indipendentemente dalle misure di prevenzione e protezione adottate;
- una lavorazione resta “ad elevato rischio” anche quando il rischio residuo sia considerato accettabile per i lavoratori.
Quanto introdotto dalla legge 198/2025 parrebbe affermare il principio che gli studenti non siano da considerare assimilabili ai lavoratori, anche se il D.lgs 81/2008 stabilisce (art 2) diversamente, in quanto:
- non sono inseriti nel ciclo produttivo dell’impresa ospitante;
- svolgono attività con finalità esclusivamente formative, orientative e didattiche;
- sono destinatari di una tutela rafforzata, maggiore rispetto a quella prevista per i lavoratori dipendenti.
Tale principio assume un particolare rilievo nei percorsi di alternanza scuola-lavoro per studenti degli istituti tecnici e professionali, nei quali l’interazione con ambienti produttivi e laboratoriali è più frequente. In applicazione della nuova disciplina, quindi:
- agli studenti non sarà consentito essere adibiti, né direttamente né indirettamente, a lavorazioni classificate come ad elevato rischio (così come stabilito dal DVR aziendale);
- il divieto opera a prescindere:
- dalla formazione ricevuta;
- dall’eventuale affiancamento a personale esperto;
- dalla presenza di tutor aziendali;
- dall’adozione di DPI o di altre misure di prevenzione.
Le attività degli studenti devono pertanto essere limitate a contesti e mansioni non riconducibili a lavorazioni ad elevato rischio, coerenti con la finalità formativa del percorso, come ad esempio:
- attività di osservazione da aree sicure e segregate;
- utilizzo di strumenti informatici e software;
- simulazioni formative su macchine spente o in modalità dimostrativa;
- affiancamento non operativo in ambiti amministrativi o tecnici.
- Data inserimento: 30.01.26
- Inserito in:: SICUREZZA SUL LAVORO
- Notizia n.: 7045

