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ALIMENTAZIONE: Prodotti in Plastica Monouso Non Biodegradabili

Il 14 gennaio 2022 entreranno in vigore le nuove regole in materia di prodotti in plastica monouso non biodegradabile e non compostabile; si tratta dei cosiddetti SUP (single use plastics).

Ecco alcuni dei punti di maggior interesse del decreto 196/2021 (che attua la direttiva 2019/904).

Sono stabilite importanti restrizioni all’immissione e alla messa a disposizione sul mercato dei seguenti prodotti di plastica monouso

  • bastoncini cotonati;
  • posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
  • piatti;
  • cannucce;
  • agitatori per bevande;
  • aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
  • contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
    • sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
    • sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
    • sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
  • contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
  • tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

Le restrizioni si applicano anche a tutti i prodotti realizzati in «plastica oxo-degradabile», vale a dire con materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica.

ATTENZIONE ALLE DEFINIZIONI!

L’immissione sul mercato è definita come “la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato.

Tale concetto si differenzia dalla messa a disposizione sul mercato che viene definita come “la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato del territorio nazionale nel corso di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito”.

In particolare:

  • viene introdotto il divieto – a partire dal 14.01.2022 – di immettere sul mercato i prodotti sopra indicati;
  • è previsto che la messa a disposizione sul mercato degli stessi prodotti sia consentita esclusivamente fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di cui sopra, e quindi prima del 14.01.2022.

Proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto sarebbe preferibile utilizzare/rivendere prodotti acquistati dal proprio fornitore prima della data suddetta o, in alternativa, laddove si acquisti in data successiva, occorrerebbe farsi consegnare dal fornitore o dal grossista idonea documentazione dalla quale si ricavi che il prodotto è stato immesso sul mercato in un momento antecedente all’inizio della decorrenza del divieto di immissione (quindi prima del 14 gennaio 2022).

Sanzioni

Molto pesanti le sanzioni per la violazione degli obblighi a partire dal 14 gennaio: in particolare è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro per “l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto previsto”aumentata fino al doppio del massimo edittale in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore.

  • Data inserimento: 29.12.21