AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
In caso di acquisto contemporaneo di due abitazioni con applicazione del beneficio “prima casa” su entrambi gli immobili, il termine triennale a disposizione dell’ufficio per verificare che il contribuente abbia unificato i due immobili, inizia a decorrere dopo il decorso di tre anni dalla registrazione dell’atto. Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 8139 del 27 marzo 2025. Il caso di specie ha riguardato una contribuente che aveva acquistato due abitazioni usufruendo, per entrambe, del beneficio “prima casa”.
Questa possibilità è stata ammessa dall’Amministrazione finanziaria con numerosi documenti di prassi (ad esempio circolare n. 38/2005, risoluzione n. 142/2009, circolare n. 31/2010, circolare n. 18/2013, circolare n. 2/2014) secondo cui il beneficio è ammesso su entrambi gli immobili purché ricorrano le due seguenti condizioni:
- i due appartamenti contigui devono essere destinati, dopo l’acquisto, a costituire un’unica unità abitativa
- l’immobile risultante dall’unificazione deve conservare le caratteristiche tipiche degli immobili in relazione ai quali può essere concessa l’agevolazione “prima casa”.
Nel caso in esame, l’ufficio in sede di registrazione aveva riconosciuto il beneficio fiscale su entrambi gli immobili ma, successivamente, ha revocato le agevolazioni per uno dei due immobili, in quanto, da controlli effettuati, era risultato che la contribuente, entro tre anni dalla registrazione dell’atto non aveva provveduto all’unificazione delle due unità immobiliari.
La Corte di cassazione, con la pronuncia in commento ha, in primo luogo, riconosciuto il diritto del contribuente al godimento del beneficio fiscale della “prima casa” in relazione all’acquisto contemporaneo di due abitazioni, a patto che ricorrano le condizioni sopra indicate.
Successivamente i giudici, richiamando il proprio consolidato orientamento (Cassazione n. 9030/2017, n. 11322/2020 e n. 21614/2020), hanno rilevato che “…l’agevolazione presuppone che, entro il termine di tre anni dalla registrazione, deve essere dato effettivo seguito all’impegno assunto dai contribuenti, in sede di rogito, di procedere all’unificazione dei locali”.