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Acconto Iva 2017.

E’ fissata al 27 dicembre la scadenza del termine per il versamento dell’acconto Iva 2017

  1.     SOGGETTI PASSIVI

Sono tenuti a versare l’acconto Iva, salvo alcune eccezioni, tutti i contribuenti titolari di partita Iva, che svolgono attività d’impresa, arte o professione, qualunque sia la forma giuridica con la quale l’attività viene esercitata e che hanno l’obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche mensili ovvero trimestrali.

2.     SOGGETTI ESONERATI

Sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto Iva i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

 Contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2017;

  1. Contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del 2017 (anche se la chiusura è avvenuta per decesso) entro il 30.9.2017 i contribuenti trimestrali ed entro il 30.11.2017 i contribuenti mensili;
  2. Contribuenti che risultavano a credito nella liquidazione dell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente (2016), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
  3. Contribuenti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito, ovvero con un acconto dovuto inferiore a 103,29 euro ;
  4. Contribuenti soggetti al regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 co. 54-89 della L.190/2014,( i c.d. forfetari);
  5. Contribuenti che hanno adottato il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011(i c.d. minimi);
  6. Contribuenti in regime agricolo esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo ex art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972;
  7. Contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, co. 6, D.P.R. 633/1972;
  8. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991;
  9. Contribuenti che, in relazione al periodo di imposta, hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti, non imponibili, non soggette all’imposta o comunque senza l’obbligo al pagamento del tributo. Tale esonero non si applica nei casi di registrazioni di operazioni intracomunitarie, per alcune prestazioni di servizi rese nel settore edile o per l’acquisto di oro e argento, avvenuti con il metodo del “reverse charge”.
  10. Contribuenti colpiti da calamità naturali per i quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti;
  11. Gli imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 settembre 2017 (se trimestrali) o entro il 30 novembre 2017 (se mensili), a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva;
  12. Le società estinte a seguito di fusione o incorporazione entro il 30.11.2017 se mensili, entro il 30.9.2017 se trimestrali;
  13. I raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
  14. Coloro che nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente hanno evidenziato un debito d’imposta inferiore a 116,72 euro o che nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno in corso presumono di calcolare un debito d’imposta inferiore a 116,72 euro;
  15. I soggetti che non dispongono della base di riferimento 2016 sul quale calcolare l’acconto in quanto usciti da un regime contabile agevolato con decorrenza 2017, (es contribuenti usciti dal regime dei minimi);

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (conferimento d’azienda in società, donazione d’azienda, successione ereditaria, scioglimento società di persone e proseguimento dell’attività sotto forma di ditta individuale, ecc.) si verifica, in linea generale, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti all’operazione. Tenendo presente tale principio si ritiene che il soggetto che “nasce” dalle predette operazioni straordinarie (società conferitaria, erede/i che continuano l’attività del de cuius, donatario dell’azienda, socio di società di persone sciolta per il venir meno della pluralità dei soci che prosegue l’attività in forma individuale, ecc.) debba versare l’acconto IVA 2017 sulla base della situazione esistente in capo al soggetto “dante causa” per il 2016, fatta salva la possibilità di utilizzare uno dei metodi di calcolo successivamente esaminati.

Nell’ipotesi di trasformazione da società di persone in società di capitali o viceversa, non essendoci una variazione della partita Iva, l’acconto dovrà essere versato dalla società in essere al 27 dicembre scegliendo uno dei tre metodi alternativi di calcolo.

In generale, quindi, i contribuenti devono versare l’acconto secondo un importo non inferiore in base a quello determinato in applicazione di uno dei seguenti metodi:

  • il metodo “storico”, quantifica l’acconto dovuto in misura pari al versamento effettuato

o da effettuare sulla base dell’ultima liquidazione periodica ovvero in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno precedente;

  • il metodo “previsionale”, valorizza l’importo che si presume di dover versare in base

all’ultima liquidazione periodica dell’anno “in corso” o in sede di dichiarazione annuale.

  • il metodo delle “operazioni effettuate”: Con il metodo in esame, il contribuente determina l'“effettivo” ammontare dell'acconto dovuto tenendo conto delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre.In particolare il contribuente mensile dovrà fare riferimento al periodo 01/12/2017– 20/12/2017. il contribuente trimestrale dovrà fare riferimento al periodo 01/10/2017 – 20/12/2017. La determinazione è analitica e prevede un versamento pari al 100% dell’importo risultante, considerando le operazioni dell’ultimo mese/trimestre. In particolare si dovranno prendere in considerazione i seguenti dati:
    • le fatture emesse e i corrispettivi regolarmente registrati;
    • le operazioni annotate nel registro delle fatture di acquisto;
    • le operazioni già effettuate anche se non ancora registrate (ad es. in caso di vendita di beni con emissione DDT, occorre tenere conto anche di tale operazioni, ciò anche se la fattura sarà emessa successivamente)
    • dell’eventuale credito precedente.

 Si tratta di una liquidazione “aggiuntiva” basata su dati effettivi, il cui saldo, se a debito, darà la misura dell’acconto dovuto.

Questo sistema di calcolo risulta conveniente per i soggetti con un debito Iva inferiore rispetto a quello determinato con il metodo storico. Inoltre, rispetto al metodo previsionale, ha il vantaggio di non esporre il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni in caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l’imposta

Base di riferimento

Storico: 88% dell’ultima liquidazione Iva (mensile o trimestrale) dell’anno precedente (2016)

Previsionale: 88% del fatturato dell’ultimo mese o trimestre dell’anno in corso (2017)

Analitico: 100% dell’Iva a debito risultante dalle operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) fino al 20 dicembre

3.     MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL’ACCONTO

Il versamento dell’acconto IVA va effettuato con il mod. F24 utilizzando il codice tributo:

  • “6013” (contribuente mensile)
  • “6035” (contribuente trimestrale)

e indicando quale periodo di riferimento “2017”.

Se risultano dei crediti da poter compensare sarà possibile non procedere al versamento presentando comunque il modello F24 per la compensazione.

Per la compensazione (Iva da Iva) è possibile non presentare il modello F24 per il pagamento dell’acconto Iva.

4.     RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il mancato o insufficiente versamento dell’acconto IVA viene punito con una sanzione amministrativa pari al 30% della somma non versata, oltre gli interessi di mora.

Il mancato versamento si può, comunque, regolarizzare ricorrendo alla disciplina del ravvedimento operoso.

Non si potrà accedere al ravvedimento, se interviene, nei confronti del contribuente, la notifica dell’avviso di accertamento o dell’avviso bonario emesso a seguito di liquidazione automatica o di controllo formale della dichiarazione.           

  5.  REATO PENALE PER OMESSO VERSAMENTO IVA

Il prossimo 27 dicembre rappresenta il termine ultimo per il versamento dell’Iva risultante dalla Dichiarazione 2016 (periodo d’imposta 2016), onde evitare sanzioni penali, qualora l’imposta non versata sia superiore a Euro 250.000.

Il reato non sussiste se entro il suddetto termine il contribuente provvede a ridurre il debito Iva al di sotto della soglia penalmente rilevante.

 

 

 

  • Data inserimento: 04.12.17
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 3650