informaimpresa_23_2014 - page 4

so e le lesioni personali colpose gravi o gravissime) la
“colpa di organizzazione” scatta per una carenza orga-
nizzativa rispetto ad un modello di diligenza stabili-
to dalla norma. Dunque l’applicazione della sanzione
all’azienda non è automatica, ma nasce dal fatto che
l’impresa non ha prestato la dovuta attenzione e dili-
genza nell’applicazione di disposizioni obbligatorie.
Se guardiamo ai fatti, anche tragici, d’incidenti sul la-
voro che si sono verificati recentemente, possiamo no-
tare comequesti ultimi siano spessodovuti all’inosser-
vanza di regole basilari in materia di sicurezza, quali
il mancato utilizzo dei DPI, lamancata formazione dei
dipendenti, la disorganizzazione determinata spesso
dalla necessità di rispettare ritmi elevati di lavoro.
L’azienda comepuòdimostraredi aver rispettatoquesti
standarddi diligenza e di organizzazione?Appare cen-
trale il ruolodelmodelloorganizzativo (MOG). L’impre-
sa che adotta e s’impegna ad attuare il modello orga-
nizzativo, in casodi reato, può sosteneredi aver rispet-
tato ilmodellodi diligenza richiesto.
Ancora una volta è essenziale la funzione del MOGnel
nuovo sistemadi responsabilitàda reatodelle imprese,
inquanto, sevieneadottatoedattuatopreventivamen-
te al reato, può comportare l’esenzione da tale respon-
sabilità; se adottato ed attuato successivamente al re-
ato, assicurauna riduzionedella sanzionepecuniariae,
sia pure a determinate condizioni, l’inoperatività delle
sanzioni interdittive.
Tali concetti sono stati chiariti da alcune sentenze del-
la Corte di Cassazione che hanno stabilito taluni prin-
cipi fondamentali in materia di responsabilità da rea-
to delle imprese: La sentenza della Cassazione Penale,
Sez. VI, n. 27735/2010; La sentenza della Cassazione
Penale, Sez. VI, n. 36083/2009.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Area
Tecnica della Confartigianato di Vicenza (tel. 0444
168357–dott.ssaAlessandra Cargiolli).
Per approfondimenti consultare i file:
- Cassazione Penale Sez. 616 luglio 2010 n. 27735.pdf
- Cassazione Penale Sez. 617novembre 2009 n. 36083 .pdf
alla notizia1676 su
AMBIENTE
127 Decreto Legislativo231/2001: le sentenze
dellaCorte di Cassazione sulla colpa di
organizzazione.
Il mancato rispetto degli standard di diligenza richiesti
nel compimento dell’attività aziendale espone l’impresa
alla responsabilità da reato: le sentenze della Corte di
Cassazione definiscono la colpa di organizzazione.
LaSentenzadellaCassazionePenale, SezioneVI, 16 lu-
glio 2010, n. 27735 ha definito il concetto di
“colpa
di organizzazione”.
La Suprema Corte ha escluso che
il D.lgs. 231/2001 possa prevedere ipotesi di respon-
sabilità oggettiva (cioè senza dolo né colpa) in quan-
to tale normativa richiede che sussista la c.d. “colpa di
organizzazione” dell’ente/impresa e cioè il non avere
predisposto una serie di accorgimenti preventivi ido-
nei a evitare la commissione di reati del tipo di quel-
lo realizzato; il riscontro di un tale deficit organizzati-
vo consente una piena e agevole imputazione all’ente
dell’illecitopenale realizzatonel suoambitooperativo.
L’azienda ha il compito, cioè, di prevedere una serie di
presidi (modello organizzativo, organismo di vigilanza,
sistema disciplinare) che possano garantire un abbas-
samentodel rischiodi reato.
Lamancata previsione ed attuazione dei suddetti pre-
sidi espone l’impresa alla responsabilità da reato con
la conseguente applicazione delle sanzioni pecuniarie
e/o interdittive previste dalla normativa.
Anche la sentenza della Cassazione Penale, Sezione
VI, 9 luglio 2009, n. 36083 ribadisce come la manca-
ta adozione dei modelli organizzativi, in presenza dei
presupposti previsti (reato commesso nell’interesse o
vantaggio della società, da soggetto a essa apparte-
nente) “è sufficiente a costituire quella “rimproverabi-
lità”(…) e a integrare la fattispecie sanzionatoria, co-
stituita dall’omissione delle previste doverose cautele
organizzativeegestionali idonee aprevenire talune ti-
pologie criminose.”
In tale concetto di rimproverabilità, ribadisce la Cassa-
zione, è “implicata una forma nuova, normativa, di col-
pevolezza per omissione organizzativa e gestionale”.
Per approfondimenti consultare il file:
- Cassazione Penale Sez. 616 luglio 2010 n. 27735-1.pdf
- Cassazione Penale Sez. 617novembre 2009 n. 36083 -1.pdf
alla notizia1678 su
• • •
CONTRATTUALE - LAVORO
116 Inail. Registro Infortuni:modifica alla L.R.
19/3/2013n. 2.
Facendo riferimento alla notizia n. 112 pubblicata in
InformaImpresan.21del 14.11.14 si precisa che, dopo
aver contattato per dei chiarimenti le sedi Inail/Spisal
di Vicenza, la modifica intervenuta riguarda esclusiva-
mente l’abolizionedellavidimazionedel registro infor-
tuni. Resta inteso che gli infortuni devono continuare
ad essere registrati. Le aziende di nuova costituzione
dovranno comunqueprocurarsi il registro, nonvidimar-
lo, e registrare gli eventuali eventi infortunistici. Vice-
versa le aziende che hanno in essere un registro già
vidimato lodovranno conservarefinoalla suaeventua-
le ultimazione per poi continuare le annotazioni in un
nuovo registronon vidimato.
CONTRATTUALE - LAVORO
117 AreaAlimentazione-Panificazione.Tabella
retributiva: variazione deiminimi da
novembre2014.
Dal 01.11.2014 aggiornamento dei minimi retributivi.
Dal 01.11.2014 decorre l’aumento dei minimi retri-
butivi del settore autotrasporto merci come previsto
dall’accordo di rinnovo del CCNL del 19.11.2013. Di
seguito allegate le nuove tabelle retributive.
Per approfondimenti consultare i file:
-Alimentari 11.2014.pdf
-Panifici 11-2014.pdf
alla notizia1680 su
CONTRATTUALE - LAVORO
118 AccordoRegionale01.12.2014. Sospensione
permancanza di lavoronelle aziende
artigiane: procedure dicembre2014.
Siglato il 1° dicembre scorso l’Accordo Interconfederale
Regionale che disponemodalità e procedure per gli inter-
venti di sospensione ne caso di esaurimento della CIG in
Deroga a dicembre2014.
Loscorso1dicembre leOrganizzazioniArtigianeeCGIL,
CISLeUIL regionali hanno siglato l’Accordo Interconfe-
deraleRegionale chedispone le
procedureper attivare
per ilsolomesedidicembregli interventidisospensione
per mancanza di lavoro dei lavoratori dipendenti da
4
InformaImpresa
Venerdì
12
dicembre
2014
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...16
Powered by FlippingBook