informaimpresa_23_2014 - page 3

AMBIENTE
124 Decreto legislativo231/2001 sulla
responsabilità delle imprese: i criteri
dell’interesse o vantaggio.
Il decreto legislativo231/2001ha introdotto la responsa-
bilità delle imprese per alcune tipologie di reato. Si trat-
ta d’illeciti che devono essere compiuti nell’“interesse o
vantaggio” dell’azienda, da soggetti appartenenti alla sua
struttura.
Perché sussista la responsabilità da reato dell’impresa,
l’art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001 richiede che l’il-
lecito sia commesso “nel suo interesse o a suo vantag-
gio”: solo se sussiste almeno uno dei due elementi si
concretizza quel legame con l’azienda che consente di
considerare il reato come fattopropriodella stessa.
Interesse o vantaggio individuano due concetti distin-
ti. Per “interesse” s’intende un’utilità prevedibile, anche
se poi, di fatto, non realizzata; il “vantaggio” è, invece,
il beneficio oggettivamente conseguito dall’azienda in
seguitoalla commissionedel reato. Per esempio, se l’il-
lecito è causato dalla mancata adozione di misure di
prevenzione inmateria di salute e sicurezza sarà faci-
le sostenere che tale inosservanza abbia garantito un
vantaggio all’impresa, ad esempionella forma di un ri-
sparmiodi costi.
Ma comeèpossibile conciliare i due criteri citati (inte-
resse o vantaggio) con reati quali l’omicidio colposo o
le lesioni colpose, dovuti aviolazionedellenorme sulla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro? Un datore di
lavorononha alcun interesse enon trae alcun vantag-
giodallamorte odall’incidente di un suodipendente!
La difficoltà interpretativa è stata superata dalla giu-
risprudenza che ha evidenziato come, per questi reati
colposi, i criteri dell’interesse o del vantaggio vadano
riferitinonall’evento (morteo lesione)maallacondotta
inosservante delle regole cautelari che precede l’even-
to, quale, per esempio, lamancata adozione di misure
di sicurezza dovuta alla necessità di contenere i costi.
In tal senso la sentenza del Tribunale di Trani dell’11
gennaio 2010 che ha fatto da “apripista” ed ha decre-
tato come l’interesse o vantaggio vadano riferiti alla
condotta che ha determinato l’evento (morte o lesioni
personali) , dovendosi accertaredi volta involta se tale
condotta sia stata omeno determinata da scelte rien-
tranti nella sferad’interessedell’impresaoppure seab-
bia comportatoun vantaggioper quest’ultima.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Area
Tecnica della Confartigianato di Vicenza (tel. 0444
168357–dott.ssaAlessandra Cargiolli).
Per approfondimenti consultare il file:
-Tribunale di Trani- sentenza 11 gennaio 2010.pdf
alla notizia1675 su
AMBIENTE
125 Decreto Legislativo231/2001: i criteri
dell’interesse o vantaggio.
La sentenza del Tribunale di Trani dell’11 gennaio 2010
applica i criteri dell’interesse o vantaggio ai reati colpo-
si in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal
D.lgs. 231/2001.
L’applicazionedelDecretoLegislativo231/2001anche
ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime commesse conviolazionedellenorme sulla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ha comporta-
to alcune difficoltà interpretative.
La dottrina avevamesso in dubbio l’applicabilità di un
sistema normativo, pensato originariamente per i soli
reati dolosi, alle fattispecie di omicidio colposo e le-
sioni personali colpose, che poggiano “su una struttura
soggettivanettamentedifferente”, inquanto si è soste-
nuto che, seun soggettoagisce colposamente, nonagi-
sce per unfine criminale.
E’ altresì impensabile che l’omicidio o le lesioni, cagio-
nati per violazioni colpose in materia di sicurezza sul
lavoro, possano intrinsecamente costituireun interesse
oppure generare un vantaggio concretoper l’impresa.
La sentenzadelTribunalediTrani dell’11.01.2010con-
testa l’impostazione stessa del ragionamento, in quan-
to i reati colposi citati sono reati di evento che scaturi-
sconoda una
condotta colposa
caratterizzata da negli-
genza, imprudenza, imperizia oppure da inosservanza
di leggi, regolamenti, ordini o discipline:
“Se da un lato
lamorte o le lesioni rappresentano l’evento, dall’altropro-
prio la
condotta è il fatto colposo
che sta alla base della
produzione dell’evento.”
Pertanto se, nel porre in essere
la condotta, il soggetto (persona fisica) agisce nell’in-
teressedell’ente
“la responsabilità di quest’ultimo risulta
sicuramente integrata.”
Secondo i giudici la stessa conclusionevalenell’ipotesi
in cui l’ente/impresa abbiaottenuto comunqueunvan-
taggio dalla condotta stessa: se l’evento delittuoso è il
risultato della mancata adozione di misure di preven-
zione, è agevole sostenere che la mancata attuazione
di talimisure abbiagarantitoun vantaggio alla società
o all’ente, ad esempio nella forma di un risparmio di
costi.
Concludendo, la sentenza citata ritiene che il requisito
dell’interesse o vantaggio sia pienamente compatibi-
le con la struttura degli illeciti colposi citati dovendo-
si di volta in volta accertare solo se la condotta che
ha causato la morte o le lesioni personali sia stata o
meno determinata da scelte rientranti oggettivamente
nella sfera d’interesse dell’ente/impresa oppure se la
condotta medesima abbia comportato almeno un be-
neficio a quest’ultima, senza apparenti interessi esclu-
sivi di altri.
Per approfondimenti consultare il file:
-Tribunale di Trani- sentenza 11 gennaio 2010-1.pdf
alla notizia1677 su
AMBIENTE
126 Decreto legislativo231/2001: la colpa di
organizzazione.
Le imprese che commettono reati sono sanzionabili qua-
lora sussista almeno una
“colpa di organizzazione”
e cioè
il nonaver rispettato standarddi diligenzanel compimen-
to dell’attività aziendale.
Il decreto legislativo 231/2001 ha introdotto la re-
sponsabilitàamministrativada reatodelle imprese.Ta-
le responsabilità scatta nel momento in cui viene rea-
lizzato uno degli illeciti espressamente previsti dalla
normativa (per esempio, inmateria di sicurezza sul la-
voroo inmateriaambientale) nell’interesseoavantag-
gio dell’impresa da soggetti-persone fisiche che fan-
no parte della struttura aziendale. A questi elementi
si aggiunge un ulteriore requisito:
“il reato deve essere
espressione della politica aziendale o quanto meno deri-
varedauna colpadi organizzazione”.
Si richiedepertanto
una “nuova forma”di colpevolezza.
Ma cosa s’intende per “colpa di organizzazione”? S’in-
tende lamancata adozione ovvero il mancato rispetto
di standard doverosi: solo in questo caso l’azienda è,
per così dire, rimproverabile e quindi punibile.
In merito ai reati di tipo colposo in materia di salute
e sicurezza sul lavoro che possono causare la respon-
sabilità amministrativa dell’impresa (l’omicidio colpo-
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