 
          
            L’incentivo NON spetta:
          
        
        
          1.
        
        
          
            per le assunzioni con contratto di lavoro domestico;
          
        
        
          2.
        
        
          
            per le assunzioni con contratto di lavoro intermitten-
          
        
        
          
            te;
          
        
        
          3.
        
        
          
            per le assunzioni con contratto di lavoro ripartito.
          
        
        
          L’incentivo è pari ad
        
        
          
            un terzo della retribuzione men-
          
        
        
          
            sile lorda imponibile ai fini previdenziali
          
        
        
          con un
        
        
          
            tetto
          
        
        
          
            massimo mensile di 650 euro
          
        
        
          per lavoratore.
        
        
          
            In caso di assunzione  a tempo indeterminato l’incenti-
          
        
        
          
            vo spetta per 18 mesi; in caso di trasformazione a tem-
          
        
        
          
            po indeterminato di un rapporto a termine l’incentivo
          
        
        
          
            spetta per 12 mesi.
          
        
        
          Nell’ipotesi in cui l’assunzione o la trasformazione non
        
        
          decorrano dal primo giorno del mese di calendario, i
        
        
          massimali del primo e dell’ultimo mese di vigenza
        
        
          dell’incentivo sono convenzionalmente ridotti ad una
        
        
          misura pari a tanti trentesimi di € 650 quanti sono i
        
        
          giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di ri-
        
        
          ferimento.
        
        
          Con riferimento al r
        
        
          
            apporto di apprendistato
          
        
        
          l’INPS
        
        
          precisa che l
        
        
          
            ’incentivo previsto dall’articolo 1 del dl
          
        
        
          
            76/2013 per l’assunzione di un apprendista non può
          
        
        
          
            mensilmente superare l’importo della contribuzione
          
        
        
          
            dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendi-
          
        
        
          
            sta
          
        
        
          (es.: Alfa assume un apprendista per il quale deve
        
        
          una contribuzione pari all’11,61% della retribuzione; in
        
        
          questo caso l’incentivo previsto dall’art.1 dl 76/2013
        
        
          spetta nella misura mensile dell’11,61% della retribu-
        
        
          zione imponibile previdenziale).
        
        
          L’incentivo spetta nei limiti di risorse specificatamente
        
        
          stanziate per ogni regione o provincia autonoma ed è
        
        
          autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di
        
        
          presentazione delle istanze. Non sarà più possibile es-
        
        
          sere ammessi all’incentivo dopo che saranno esaurite
        
        
          le risorse stanziate per ciascuna regione e provincia
        
        
          autonoma, né – comunque – per assunzioni o trasfor-
        
        
          mazioni successive al 30 giugno 2015.
        
        
          
            DECORRENZA
          
        
        
          
            L’incentivo spetta per le assunzioni e trasformazioni ef-
          
        
        
          
            fettuate a decorrere dal 7 agosto 2013 e non oltre il
          
        
        
          
            31 dicembre 2015.
          
        
        
          
            CONDIZIONI DI SPETTANZA
          
        
        
          L’incentivo è subordinato al rispetto delle seguenti
        
        
          condizioni:
        
        
          1.rispetto della regolarità contributiva;
        
        
          2.applicazione dei principi generali definiti dall’art. 4,
        
        
          commi 12, 13 e 15, della Legge 92/2013 (non spet-
        
        
          tanza se l’assunzione è in adempimento della legge,
        
        
          rispetto del diritto di precedenza, ecc…);
        
        
          3.l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo inde-
        
        
          terminato di un rapporto a termine) deve determina-
        
        
          re un
        
        
          
            incremento netto dell’occupazione
          
        
        
          rispetto alla
        
        
          media dei lavoratori occupati nell’anno precedente
        
        
          l’assunzione stessa (ovvero nell’anno precedente la
        
        
          decorrenza della trasformazione a tempo indeter-
        
        
          minato); è
        
        
          
            altresì necessario che tale incremento sia
          
        
        
          
            mantenuto
          
        
        
          (anche per un valore differenziale diver-
        
        
          so dall’originario)
        
        
          
            per ogni mese di calendario di vi-
          
        
        
          
            genza dell’incentivo.
          
        
        
          
            Il venir meno dell’incremento fa
          
        
        
          
            perdere il beneficio per il mese di calendario di riferi-
          
        
        
          
            mento; l’eventuale successivo ripristino dell’incremento
          
        
        
          
            consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino
          
        
        
          
            fino alla sua originaria scadenza.
          
        
        
          In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un
        
        
          rapporto a termine, l’incremento netto dell’occupazio-
        
        
          ne può essere realizzato alla data di decorrenza della
        
        
          trasformazione oppure - mediante un’assunzione com-
        
        
          pensativa successiva – entro un mese da tale data; in
        
        
          caso di assunzione compensativa successiva, il periodo
        
        
          di spettanza massima del benefico (12 mesi) decorre
        
        
          comunque dalla data della trasformazione.
        
        
          L’
        
        
          
            incremento occupazionale netto
          
        
        
          è calcolato sulla ba-
        
        
          se della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato
        
        
          in ogni mese ed il numero dei lavoratori mediamente
        
        
          occupati nei dodici mesi precedenti la nuova assunzio-
        
        
          ne. Si devono considerare le varie tipologie di lavorato-
        
        
          ri a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro
        
        
          cosiddetto accessorio; devono essere considerati anche
        
        
          i lavoratori che sono utilizzati mediante somministra-
        
        
          zione nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo de-
        
        
          terminato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore as-
        
        
          sunto (o utilizzato mediante somministrazione) in so-
        
        
          stituzione di un lavoratore assente non si computa, in
        
        
          quanto  si computa il lavoratore sostituito I lavoratori
        
        
          a tempo parziale (part-time) sono calcolati “pro-quota”
        
        
          in base al lavoro effettivo rispetto all’orario normale di
        
        
          lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
        
        
          Ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamen-
        
        
          to (CE) 800/2008, l’incentivo è comunque applicabi-
        
        
          le, qualora l’incremento non sia realizzato o non venga
        
        
          mantenuto per:
        
        
          - dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dalle di-
        
        
          missioni per giusta causa;
        
        
          - invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
        
        
          - pensionamento per raggiunti limiti di età;
        
        
          - riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
        
        
          - licenziamento per giusta causa o giustificato motivo
        
        
          soggettivo.
        
        
          4.Condizioni generali di compatibilità con il mercato
        
        
          interno, ai sensi degli artt. 1 e 40 del Regolamento
        
        
          (CE) n. 800/2008
        
        
          
            COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI
          
        
        
          Nel caso in cui sussistano i presupposti per l’applica-
        
        
          zione dell’incentivo per l’assunzione di giovani under
        
        
          30 sia i presupposti di applicazione di incentivi che
        
        
          prevedono la riduzione contributiva ( esempio riduzio-
        
        
          ne ex legge 223/1991) l’incentivo per l’assunzione di
        
        
          giovani è applicabile mensilmente in misura non supe-
        
        
          riore alla contribuzione agevolata.
        
        
          
            PROCEDURA DI RICHIESTA DEL BENEFICIO
          
        
        
          L’incentivo in parola potrà essere richiesto per le as-
        
        
          sunzioni effettuate dal 7 agosto 2013 ed è corrisposto
        
        
          al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio
        
        
          nelle denunce contributive mensili.
        
        
          Attenzione! Attualmente il modulo per l’inoltro
        
        
          dell’istanza non è ancora disponibile sul sito INPS.
        
        
          L’Istituto si riserva di comunicare con successivo mes-
        
        
          saggio l’avvenuto aggiornamento della procedura.
        
        
          Il soggetto interessato dovrà presentare all’INPS in via
        
        
          telematica una domanda preliminare di ammissione
        
        
          all’incentivo (modulo di istanza on line “76-2013” ac-
        
        
          cessibile attraverso il percorso “servizi on line” > “per ti-
        
        
          pologia di utente” > “associazioni di categoria” > “servizi
        
        
          per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice
        
        
          fiscale e pin) > “dichiarazioni di responsabilità del con-
        
        
          tribuente” (Di.Res.Co) indicando:
        
        
          - il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potreb-
        
        
          be intervenire l’assunzione a tempo indeterminato
        
        
          ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di
        
        
          un rapporto a termine;
        
        
          - la Regione di esecuzione della prestazione lavorati-
        
        
          va.
        
        
          Dalla data di inoltro all’INPS vengono scanditi i tempi
        
        
          per l’accettazione della domanda e l’assunzione del
        
        
          dipendente:
        
        
          InformaImpresa
        
        
          
            5
          
        
        
          Venerdì
        
        
          
            4
          
        
        
          ottobre
        
        
          
            2013