InformaImpresa 18/2013 - page 5

L’incentivo NON spetta:
1.
per le assunzioni con contratto di lavoro domestico;
2.
per le assunzioni con contratto di lavoro intermitten-
te;
3.
per le assunzioni con contratto di lavoro ripartito.
L’incentivo è pari ad
un terzo della retribuzione men-
sile lorda imponibile ai fini previdenziali
con un
tetto
massimo mensile di 650 euro
per lavoratore.
In caso di assunzione a tempo indeterminato l’incenti-
vo spetta per 18 mesi; in caso di trasformazione a tem-
po indeterminato di un rapporto a termine l’incentivo
spetta per 12 mesi.
Nell’ipotesi in cui l’assunzione o la trasformazione non
decorrano dal primo giorno del mese di calendario, i
massimali del primo e dell’ultimo mese di vigenza
dell’incentivo sono convenzionalmente ridotti ad una
misura pari a tanti trentesimi di € 650 quanti sono i
giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di ri-
ferimento.
Con riferimento al r
apporto di apprendistato
l’INPS
precisa che l
’incentivo previsto dall’articolo 1 del dl
76/2013 per l’assunzione di un apprendista non può
mensilmente superare l’importo della contribuzione
dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendi-
sta
(es.: Alfa assume un apprendista per il quale deve
una contribuzione pari all’11,61% della retribuzione; in
questo caso l’incentivo previsto dall’art.1 dl 76/2013
spetta nella misura mensile dell’11,61% della retribu-
zione imponibile previdenziale).
L’incentivo spetta nei limiti di risorse specificatamente
stanziate per ogni regione o provincia autonoma ed è
autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di
presentazione delle istanze. Non sarà più possibile es-
sere ammessi all’incentivo dopo che saranno esaurite
le risorse stanziate per ciascuna regione e provincia
autonoma, né – comunque – per assunzioni o trasfor-
mazioni successive al 30 giugno 2015.
DECORRENZA
L’incentivo spetta per le assunzioni e trasformazioni ef-
fettuate a decorrere dal 7 agosto 2013 e non oltre il
31 dicembre 2015.
CONDIZIONI DI SPETTANZA
L’incentivo è subordinato al rispetto delle seguenti
condizioni:
1.rispetto della regolarità contributiva;
2.applicazione dei principi generali definiti dall’art. 4,
commi 12, 13 e 15, della Legge 92/2013 (non spet-
tanza se l’assunzione è in adempimento della legge,
rispetto del diritto di precedenza, ecc…);
3.l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo inde-
terminato di un rapporto a termine) deve determina-
re un
incremento netto dell’occupazione
rispetto alla
media dei lavoratori occupati nell’anno precedente
l’assunzione stessa (ovvero nell’anno precedente la
decorrenza della trasformazione a tempo indeter-
minato); è
altresì necessario che tale incremento sia
mantenuto
(anche per un valore differenziale diver-
so dall’originario)
per ogni mese di calendario di vi-
genza dell’incentivo.
Il venir meno dell’incremento fa
perdere il beneficio per il mese di calendario di riferi-
mento; l’eventuale successivo ripristino dell’incremento
consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino
fino alla sua originaria scadenza.
In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un
rapporto a termine, l’incremento netto dell’occupazio-
ne può essere realizzato alla data di decorrenza della
trasformazione oppure - mediante un’assunzione com-
pensativa successiva – entro un mese da tale data; in
caso di assunzione compensativa successiva, il periodo
di spettanza massima del benefico (12 mesi) decorre
comunque dalla data della trasformazione.
L’
incremento occupazionale netto
è calcolato sulla ba-
se della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato
in ogni mese ed il numero dei lavoratori mediamente
occupati nei dodici mesi precedenti la nuova assunzio-
ne. Si devono considerare le varie tipologie di lavorato-
ri a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro
cosiddetto accessorio; devono essere considerati anche
i lavoratori che sono utilizzati mediante somministra-
zione nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo de-
terminato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore as-
sunto (o utilizzato mediante somministrazione) in so-
stituzione di un lavoratore assente non si computa, in
quanto si computa il lavoratore sostituito I lavoratori
a tempo parziale (part-time) sono calcolati “pro-quota”
in base al lavoro effettivo rispetto all’orario normale di
lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
Ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamen-
to (CE) 800/2008, l’incentivo è comunque applicabi-
le, qualora l’incremento non sia realizzato o non venga
mantenuto per:
- dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dalle di-
missioni per giusta causa;
- invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo.
4.Condizioni generali di compatibilità con il mercato
interno, ai sensi degli artt. 1 e 40 del Regolamento
(CE) n. 800/2008
COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI
Nel caso in cui sussistano i presupposti per l’applica-
zione dell’incentivo per l’assunzione di giovani under
30 sia i presupposti di applicazione di incentivi che
prevedono la riduzione contributiva ( esempio riduzio-
ne ex legge 223/1991) l’incentivo per l’assunzione di
giovani è applicabile mensilmente in misura non supe-
riore alla contribuzione agevolata.
PROCEDURA DI RICHIESTA DEL BENEFICIO
L’incentivo in parola potrà essere richiesto per le as-
sunzioni effettuate dal 7 agosto 2013 ed è corrisposto
al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio
nelle denunce contributive mensili.
Attenzione! Attualmente il modulo per l’inoltro
dell’istanza non è ancora disponibile sul sito INPS.
L’Istituto si riserva di comunicare con successivo mes-
saggio l’avvenuto aggiornamento della procedura.
Il soggetto interessato dovrà presentare all’INPS in via
telematica una domanda preliminare di ammissione
all’incentivo (modulo di istanza on line “76-2013” ac-
cessibile attraverso il percorso “servizi on line” > “per ti-
pologia di utente” > “associazioni di categoria” > “servizi
per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice
fiscale e pin) > “dichiarazioni di responsabilità del con-
tribuente” (Di.Res.Co) indicando:
- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potreb-
be intervenire l’assunzione a tempo indeterminato
ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di
un rapporto a termine;
- la Regione di esecuzione della prestazione lavorati-
va.
Dalla data di inoltro all’INPS vengono scanditi i tempi
per l’accettazione della domanda e l’assunzione del
dipendente:
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