InformaImpresa 18/2013 - page 4

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InformaImpresa
Venerdì
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ottobre
2013
emettono gas serra e che si sono visti attribuire quote
di emissione in quantità superiore rispetto al proprio
fabbisogno - perché ad esempio hanno investito in tec-
nologie che consentono loro di limitare le emissioni al
di sotto del livello consentito - alimentano sistemi di
scambio attraverso la vendita delle quote in eccesso
che possono essere acquistate dalle imprese nazionali
meno virtuose, ovvero le cui emissioni “sforano” le quo-
te assegnate.
Tale meccanismo di compravendita delle quote vede
sempre come intermediario lo Stato di appartenenza
dell’Impresa e le operazioni di negoziazione vengono
infine trascritte nei Registri Nazionali di ogni paese
aderente; l’ amministratore della sezione italiana del
Registro è l’ ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione
e la ricerca Ambientale).
Dal 1° gennaio 2005 inoltre, tutti gli impianti che eser-
citano una delle attività individuate, e che emettono
taluni gas ad effetto serra , devono essere in posses-
so di una apposita autorizzazione che , per gli impian-
ti presenti in Italia, è rilasciata dal Comitato Naziona-
le per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il
supporto nella gestione delle attività di progetto del
Protocollo di Kioto.
La richiesta di autorizzazione deve contenere informa-
zioni specifiche sull’impianto quali: le fasi del ciclo pro-
duttivo; le tecnologie utilizzate; le materie prime e se-
condarie il cui impiego è suscettibile di produrre alcuni
tipi di inquinanti; le fonti di emissioni di gas; le misure
previste per monitorare e comunicare le emissioni.
A tal proposito, nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto
u.s. è pubblicata la delibera 25 luglio 2013 nella qua-
le il Comitato Nazionale per la gestione della Diretti-
va 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle
attività di progetto del Protocollo di Kioto, puntualizza
meglio alcuni punti della Delibera Comunitaria alla lu-
ce di alcune recenti modifiche apportate alla stessa.
Le novità introdotte riguardano gli impianti esclusi dal
sistema comunitario di scambio quote, ovvero quelli
che rispondono a determinate caratteristiche tecniche
o svolgono funzioni particolari, come ad esempio gli
impianti termici asserviti a strutture ospedaliere .
L’ Art. 2, in particolare, indica le modalità di pagamen-
to delle sanzioni per le aziende che producono CO2 in
eccesso rispetto al consentito.
Gli articoli 3-4-5 , descrivono i contenuti del “piano di
monitoraggio delle emissioni” da trasmettere entro il
30 settembre 2013: una relazione tecnica approfon-
dita che esamina nel dettaglio le criticità e punti forti
della gestione delle emissioni aziendali.
Ogni singolo piano viene approvato con delibera del
Comitato entro 45 giorni dalla spedizione, salvo richie-
ste di integrazioni.
Eventuali modifiche riguardanti l’identità del gesto-
re, ampliamenti o riduzioni della capacità produttiva
dell’impianto superiore al 20%, modifiche alla natura
e al funzionamento dell’impianto nonché modifiche si-
gnificative del sistema di monitoraggio vanno comuni-
cate entro 30 giorni dall’avvenuta modifica; anche in
questi casi il Comitato si pronuncia con propria deli-
berazione.
Viene inoltre previsto (art. 6) per le aziende ricadenti
nell’allegato I, una modalità semplificata per l’otteni-
mento della autorizzazione alle emissioni, della quale
il piano di monitoraggio è parte integrante.
Tramite l’ Art. 7 viene fissato nel 31 marzo di ogni an-
no , il termine per effettuare la comunicazione annuale
delle emissioni di gas a effetto serra secondo la modu-
listica predisposta.
L’ Art. 8 dispone l’esonero dalla comunicazione annuale
di quelle aziende che nel periodo 2008 – 2010 abbia-
no registrato emissioni annuali medie verificate infe-
riori a 5.000 t di CO2.
Questa tipologia di Imprese deve comunque inviare
entro il 31 marzo di ogni anno il proprio piano di mo-
nitoraggio a prova di quanto dichiarato.
E’ infine istituito il RENAPE, il Registro Nazionale dei
Piccoli Emettitori a cui sono iscritte d’ufficio tutte le
aziende presenti nell’allegato I; resta inteso che qua-
lora una azienda inserita nel registro dovesse sforare il
tetto di 25.000 t di CO2 in uno degli anni dal 2013 al
2020 esce automaticamente dal RENAPE e viene iscrit-
ta al Registro Nazionale che, come già citato ha sede
presso l’ ISPRA.
Informazioni possono essere richieste al Settore Am-
biente di Confartigianato Vicenza.
Per approfondimenti consultare on line il file:
Download DEFINIZIONI.pdf
alla notizia 1164 su
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CONTRATTUALE
126 Decreto Legge 76/2013: incentivo per
l’assunzione a tempo indeterminato di giovani
under30. Circolare INPS 131/2013.
Pubblicata la Circolare esplicativa dell’INPS (n. 131/13)
per la richiesta dell’incentivo.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decre-
to di riprogrammazione delle risorse finanziare e della
Circolare operativa INPS n. 131 del 17 settembre 2013
diventa effettivamente operativo l’incentivo sperimen-
tale introdotto dal Decreto Lavoro (D.L. 76/2013 con-
vertito con legge 9 agosto 2013, n. 99) per l’assunzio-
ne a tempo indeterminato di giovani under 30, privi
di impiego regolarmente retribuito dal almeno sei me-
si ovvero privi di diploma di scuola media superiore o
professionale.
L’incentivo è riconosciuto in favore dei datori di lavoro
che assumano, con
contratto di lavoro a tempo inde-
terminato (anche part-time)
, lavoratori di età compresa
tra i 18 ed i 29 anni (29 anni e 364 giorni) che siano:
-
privi di impiego regolarmente retribuito da almeno
sei mesi
o;
-
privi di un diploma di scuola media superiore o pro-
fessionale
.
Per far scattare l’agevolazione è sufficiente la presenza
di una sola delle due condizioni.
L’incentivo spetta:
1.
per assunzioni a tempo indeterminato;
2.
per trasformazioni a tempo indeterminato di un rap-
porto a termine
: in tal caso è necessario che il la-
voratore sia maggiorenne e non abbia compiuto
trent’anni al momento della decorrenza della trasfor-
mazione; se, alla scadenza originaria del rapporto a
termine il lavoratore superasse il limite di età, la tra-
sformazione può essere anticipata per garantire la
spettanza del beneficio;
3.
per le assunzioni con rapporto di apprendistato;
4.
per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di
somministrazione:
in tal caso l’incentivo non spetta
durante i periodi in cui il lavoratore non sia sommi-
nistrato ad alcun utilizzatore, in quanto, in assenza di
somministrazione, il lavoratore non può considerar-
si occupato. Inoltre l’indennità di disponibilità, che il
lavoratore percepisce, non costituisce retribuzione in
senso proprio - perché non è corrispettiva di alcuna
prestazione lavorativa - per cui non può essere com-
putata come base di calcolo dell’incentivo.
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