 
          
            4
          
        
        
          InformaImpresa
        
        
          Venerdì
        
        
          
            4
          
        
        
          ottobre
        
        
          
            2013
          
        
        
          emettono gas serra e che si sono visti attribuire quote
        
        
          di emissione in quantità superiore rispetto al proprio
        
        
          fabbisogno - perché ad esempio hanno investito in tec-
        
        
          nologie che consentono loro di limitare le emissioni al
        
        
          di sotto del livello consentito - alimentano sistemi di
        
        
          scambio attraverso la vendita delle quote in eccesso
        
        
          che possono essere acquistate dalle imprese nazionali
        
        
          meno virtuose, ovvero le cui emissioni “sforano” le quo-
        
        
          te assegnate.
        
        
          Tale meccanismo di compravendita delle quote vede
        
        
          sempre come intermediario lo Stato di appartenenza
        
        
          dell’Impresa e le operazioni di negoziazione vengono
        
        
          infine trascritte nei Registri Nazionali di ogni paese
        
        
          aderente; l’ amministratore della sezione italiana del
        
        
          Registro è l’ ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione
        
        
          e la ricerca Ambientale).
        
        
          Dal 1° gennaio 2005 inoltre, tutti gli impianti che eser-
        
        
          citano una delle attività individuate, e che emettono
        
        
          taluni gas ad effetto serra , devono essere in posses-
        
        
          so di una apposita autorizzazione che , per gli impian-
        
        
          ti presenti in Italia, è rilasciata dal Comitato Naziona-
        
        
          le per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il
        
        
          supporto nella gestione delle attività di progetto del
        
        
          Protocollo di Kioto.
        
        
          La richiesta di autorizzazione deve contenere informa-
        
        
          zioni specifiche sull’impianto quali: le fasi del ciclo pro-
        
        
          duttivo; le tecnologie utilizzate; le materie prime e se-
        
        
          condarie il cui impiego è suscettibile di produrre alcuni
        
        
          tipi di inquinanti; le fonti di emissioni di gas; le misure
        
        
          previste per monitorare e comunicare le emissioni.
        
        
          A tal proposito, nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto
        
        
          u.s. è pubblicata la delibera 25 luglio 2013 nella qua-
        
        
          le il Comitato Nazionale per la gestione della Diretti-
        
        
          va 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle
        
        
          attività di progetto del Protocollo di Kioto, puntualizza
        
        
          meglio alcuni punti della Delibera Comunitaria alla lu-
        
        
          ce di alcune recenti modifiche apportate alla stessa.
        
        
          Le novità introdotte riguardano gli impianti esclusi dal
        
        
          sistema comunitario di scambio quote, ovvero quelli
        
        
          che rispondono a determinate caratteristiche tecniche
        
        
          o svolgono funzioni particolari, come ad esempio gli
        
        
          impianti termici asserviti a strutture ospedaliere .
        
        
          L’ Art. 2, in  particolare,  indica le modalità di pagamen-
        
        
          to delle sanzioni per le aziende che producono CO2 in
        
        
          eccesso rispetto al consentito.
        
        
          Gli articoli 3-4-5 , descrivono i contenuti del “piano di
        
        
          monitoraggio delle emissioni” da trasmettere entro il
        
        
          30 settembre 2013: una relazione tecnica approfon-
        
        
          dita che esamina nel dettaglio le criticità e punti forti
        
        
          della gestione delle emissioni aziendali.
        
        
          Ogni singolo piano viene approvato con delibera del
        
        
          Comitato entro 45 giorni dalla spedizione, salvo richie-
        
        
          ste di integrazioni.
        
        
          Eventuali modifiche riguardanti l’identità del gesto-
        
        
          re, ampliamenti o riduzioni della capacità produttiva
        
        
          dell’impianto superiore al 20%, modifiche alla natura
        
        
          e al funzionamento dell’impianto nonché modifiche si-
        
        
          gnificative del sistema di monitoraggio vanno comuni-
        
        
          cate entro 30 giorni dall’avvenuta modifica; anche in
        
        
          questi casi il Comitato si pronuncia con propria deli-
        
        
          berazione.
        
        
          Viene inoltre previsto (art. 6) per le aziende ricadenti
        
        
          nell’allegato I, una modalità semplificata per l’otteni-
        
        
          mento della autorizzazione alle emissioni, della quale
        
        
          il piano di monitoraggio è parte integrante.
        
        
          Tramite l’ Art. 7 viene fissato nel 31 marzo di ogni an-
        
        
          no , il termine per effettuare la comunicazione annuale
        
        
          delle emissioni di gas a effetto serra secondo la modu-
        
        
          listica predisposta.
        
        
          L’ Art. 8 dispone l’esonero dalla comunicazione annuale
        
        
          di quelle aziende che nel periodo 2008 – 2010 abbia-
        
        
          no registrato emissioni annuali medie verificate infe-
        
        
          riori a 5.000 t di CO2.
        
        
          Questa tipologia di Imprese deve comunque inviare
        
        
          entro il 31 marzo di ogni anno il proprio piano di mo-
        
        
          nitoraggio a prova di quanto dichiarato.
        
        
          E’ infine istituito il RENAPE, il Registro Nazionale dei
        
        
          Piccoli Emettitori a cui sono iscritte d’ufficio tutte le
        
        
          aziende presenti nell’allegato I; resta inteso che qua-
        
        
          lora una azienda inserita nel registro dovesse sforare il
        
        
          tetto di 25.000 t di CO2 in uno degli anni dal 2013 al
        
        
          2020 esce automaticamente dal RENAPE e viene iscrit-
        
        
          ta al Registro Nazionale che, come già citato ha sede
        
        
          presso l’ ISPRA.
        
        
          Informazioni possono essere richieste al Settore Am-
        
        
          biente di Confartigianato Vicenza.
        
        
          Per approfondimenti consultare on line il file:
        
        
          
            Download DEFINIZIONI.pdf
          
        
        
          alla notizia 1164 su
        
        
        
          • • •
        
        
          
            CONTRATTUALE
          
        
        
          
            
              126 Decreto Legge 76/2013: incentivo per
            
          
        
        
          
            
              l’assunzione a tempo indeterminato di giovani
            
          
        
        
          
            
              under30. Circolare INPS 131/2013.
            
          
        
        
          
            Pubblicata la Circolare esplicativa dell’INPS (n. 131/13)
          
        
        
          
            per la richiesta dell’incentivo.
          
        
        
          Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decre-
        
        
          to di riprogrammazione delle risorse finanziare e della
        
        
          Circolare operativa INPS n. 131 del 17 settembre 2013
        
        
          diventa effettivamente operativo l’incentivo sperimen-
        
        
          tale introdotto dal Decreto Lavoro (D.L. 76/2013 con-
        
        
          vertito con legge 9 agosto 2013, n. 99) per l’assunzio-
        
        
          ne a tempo indeterminato di giovani under 30, privi
        
        
          di impiego regolarmente retribuito dal almeno sei me-
        
        
          si ovvero privi di diploma di scuola media superiore o
        
        
          professionale.
        
        
          L’incentivo è riconosciuto in favore dei datori di lavoro
        
        
          che assumano, con
        
        
          
            contratto di lavoro a tempo inde-
          
        
        
          
            terminato (anche part-time)
          
        
        
          , lavoratori di età compresa
        
        
          tra i 18 ed i 29 anni (29 anni e 364 giorni) che siano:
        
        
          -
        
        
          
            privi di impiego regolarmente retribuito da almeno
          
        
        
          
            sei mesi
          
        
        
          o;
        
        
          -
        
        
          
            privi di un diploma di scuola media superiore o pro-
          
        
        
          
            fessionale
          
        
        
          .
        
        
          
            Per far scattare l’agevolazione è sufficiente la presenza
          
        
        
          
            di una sola delle due condizioni.
          
        
        
          
            
              L’incentivo spetta:
            
          
        
        
          1.
        
        
          
            per assunzioni a tempo indeterminato;
          
        
        
          2.
        
        
          
            per trasformazioni a tempo indeterminato di un rap-
          
        
        
          
            porto a termine
          
        
        
          : in tal caso è necessario che il la-
        
        
          voratore sia maggiorenne e non abbia compiuto
        
        
          trent’anni al momento della decorrenza della trasfor-
        
        
          mazione; se, alla scadenza originaria del rapporto a
        
        
          termine il lavoratore superasse il limite di età, la tra-
        
        
          sformazione può essere anticipata per garantire la
        
        
          spettanza del beneficio;
        
        
          3.
        
        
          
            per le assunzioni con rapporto di apprendistato;
          
        
        
          4.
        
        
          
            per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di
          
        
        
          
            somministrazione:
          
        
        
          in tal caso l’incentivo non spetta
        
        
          durante i periodi in cui il lavoratore non sia sommi-
        
        
          nistrato ad alcun utilizzatore, in quanto, in assenza di
        
        
          somministrazione, il lavoratore non può considerar-
        
        
          si occupato. Inoltre l’indennità di disponibilità, che il
        
        
          lavoratore percepisce, non costituisce retribuzione in
        
        
          senso proprio - perché non è corrispettiva di alcuna
        
        
          prestazione lavorativa - per cui non può essere com-
        
        
          putata come base di calcolo dell’incentivo.