 
          InformaImpresa
        
        
          
            3
          
        
        
          Venerdì
        
        
          
            4
          
        
        
          ottobre
        
        
          
            2013
          
        
        
          gli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispo-
        
        
          sitivi periferici per la misura e certificazione dei dati.
        
        
          Con  apposito decreto verranno,  altresì, rideterminati
        
        
          i contributi da porre a carico degli utenti in relazio-
        
        
          ne alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza
        
        
          dall’esercizio fiscale successivo a quello di emanazione
        
        
          del  decreto.
        
        
          
            Collaudo del SISTRI
          
        
        
          Sembra incredibile, ma intanto che il SISTRI viene av-
        
        
          viato (e non prima), verrà effettuata la verifica di con-
        
        
          formità dello stesso alle norme e finalità vigenti. Ver-
        
        
          rà peraltro istituita una commissione per il collaudo
        
        
          dell’intero sistema. Prima si parte e durante la gestione
        
        
          viene fatto il collaudo del sistema.
        
        
          
            Sanzioni
          
        
        
          Nel decreto viene stabilito che le sanzioni previste per
        
        
          gli eventuali reati commessi, verranno applicate solo
        
        
          se nel periodo dei primi sei mesi di avvio del Sistri sa-
        
        
          ranno riscontrate più di tre violazioni.  Quindi per i ge-
        
        
          stori di rifiuti il periodo dei sei mesi è compreso tra il
        
        
          01/10/2013 al 31/03/2014. Mentre per i produttori
        
        
          iniziali di rifiuti pericolosi il periodo dei sei mesi è com-
        
        
          preso tra il 03/03/2014 al 30/09/2014. Questo aspet-
        
        
          to riguarda le sole violazioni e le conseguenti sanzioni
        
        
          di seguito riportate:
        
        
          
            Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152
          
        
        
          
            - Art. 260-bis, comma 3
          
        
        
          Chiunque omette di compilare il registro cronologico
        
        
          o la scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE, secondo
        
        
          i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal siste-
        
        
          ma informatico di controllo di cui al comma 1, ovve-
        
        
          ro fornisce al suddetto sistema informazioni incomple-
        
        
          te, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque
        
        
          dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema
        
        
          informatico di controllo, o comunque ne impedisce in
        
        
          qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con
        
        
          la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilasei-
        
        
          cento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso
        
        
          di imprese che occupino un numero di unità lavorati-
        
        
          ve  inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzio-
        
        
          ne amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a
        
        
          seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calco-
        
        
          lato con riferimento al numero di dipendenti occupati
        
        
          mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i
        
        
          lavoratori a tempo  parziale e quelli stagionali rappre-
        
        
          sentano frazioni di unità lavorative annue; ai predet-
        
        
          ti fini l’anno  da prendere in considerazione è quello
        
        
          dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il
        
        
          momento di accertamento dell’infrazione.  Se le indi-
        
        
          cazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiu-
        
        
          dicano la tracciabilità dei rifiuti, si  applica  la sanzione
        
        
          amministrativa pecuniaria da   euro duecentosessanta
        
        
          ad euro millecinquecentocinquanta.
        
        
          
            Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152
          
        
        
          
            - Art. 260-bis, comma 4
          
        
        
          Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili
        
        
          a rifiuti pericolosi si applica la sanzione  amministrati-
        
        
          va pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro
        
        
          novantatremila, nonché la sanzione amministrativa ac-
        
        
          cessoria della sospensione da un mese a un anno dalla
        
        
          carica rivestita  dal soggetto cui l’infrazione è imputa-
        
        
          bile ivi compresa la sospensione dalla  carica di ammi-
        
        
          nistratore. Nel caso di imprese che occupino un nume-
        
        
          ro di unità lavorative inferiore a  quindici dipendenti, le
        
        
          misure minime e massime di cui al periodo precedente
        
        
          sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro
        
        
          a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. La
        
        
          modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene
        
        
          nelle modalità di cui al comma 3. Se le  indicazioni ri-
        
        
          portate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la
        
        
          tracciabilità dei rifiuti, si  applica la sanzione ammini-
        
        
          strativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro
        
        
          tremilacento.
        
        
          
            Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152
          
        
        
          
            - Art. 260-bis, comma
          
        
        
          Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i
        
        
          soggetti che si rendono inadempienti agli  ulteriori ob-
        
        
          blighi su di loro incombenti ai sensi del predetto si-
        
        
          stema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
        
        
          sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con
        
        
          la sanzione  amministrativa pecuniaria da euro due-
        
        
          milaseicento ad  euro quindicimilacinquecento. In caso
        
        
          di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrati-
        
        
          va pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro
        
        
          novantatremila.
        
        
          
            Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152
          
        
        
          
            - Art. 260-bis, comma 7
          
        
        
          Il trasportatore che omette di accompagnare il traspor-
        
        
          to dei rifiuti con la copia cartacea della   scheda SI-
        
        
          STRI –AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla
        
        
          base della normativa vigente, con  la copia del certifi-
        
        
          cato analitico che identifica lecaratteristiche dei rifiu-
        
        
          ti è punito con la sanzione  amministrativa pecuniaria
        
        
          da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui
        
        
          all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di ri-
        
        
          fiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a co-
        
        
          lui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di
        
        
          analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla  na-
        
        
          tura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimi-
        
        
          co-fisiche dei rifiuti trasportati.
        
        
          
            Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152
          
        
        
          
            - Art. 260-bis, comma 9
          
        
        
          Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la
        
        
          tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione  ammini-
        
        
          strativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro
        
        
          millecinquecentocinquanta.
        
        
          Per approfondimenti consultare on line il file:
        
        
          
            - Download SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EU-
          
        
        
          
            ROPEA.pdf
          
        
        
          alla notizia 1163 su
        
        
        
          
            ambiente
          
        
        
          
            
              51 Emissioni in atmosfera. Gas ad effetto serra:
            
          
        
        
          
            
              disciplina degli impianti di ridotte dimensioni.
            
          
        
        
          
            Guida agli adempimenti per gli impianti esclusi dallo
          
        
        
          
            scambio di quote.
          
        
        
          Con il recepimento della Direttiva Comunitaria
        
        
          2003/87/CE e s.m.i., il legislatore intende realizzare
        
        
          importanti riduzioni delle emissioni di gas ad effetto
        
        
          serra che come è noto, hanno un forte impatto sul cli-
        
        
          ma globale. Tale disposizione scaturisce da una serie
        
        
          di impegni assunti da tutte le nazioni aderenti al del
        
        
          Protocollo di Kyoto ed in conformità al Programma Eu-
        
        
          ropeo per il cambiamento climatico.
        
        
          Nel dettaglio la Direttiva prevede che l’autorità com-
        
        
          petente di ciascuno Stato membro assegni,  sulla base
        
        
          di un piano nazionale di dotazione , un certo numero
        
        
          di quote di emissione di CO2 equivalente (da intender-
        
        
          si come permessi ad emettere gas serra per un deter-
        
        
          minato ammontare) alle imprese interessate. Ciascuna
        
        
          quota dà il diritto di emettere una tonnellata di CO2.
        
        
          A seguito dell’assegnazione, i gestori di impianti che