InformaImpresa 01 - 2014 - page 13

- Scheda tecnica n. 47E -
Sostituzione di frigoriferi, fri-
gocongelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastovi-
glie con prodotti analoghi a più alta efficienza.
Per la preparazione, esecuzione e valutazione dei pro-
getti e per la definizione dei criteri e delle modalità per
il rilascio dei titoli di efficienza energetica sono sta-
te predisposte apposite linee guida, presenti nel sito
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Le stesse
sono aggiornate al 1° novembre 2011. Ci si limita a
riportare di seguito l’articolo 1 delle linee guida riguar-
dante le definizioni, che possono essere utili per com-
prendere correttamente le terminologie in uso per la
valutazione dei progetti in questione:
“Ai fini delle presenti Linee guida si applicano le se-
guenti definizioni:
- anno è un periodo di 12 mesi se non altrimenti spe-
cificato;
- Autorità è l’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n.
481;
- cliente partecipante è il cliente presso il quale viene
realizzato almeno un intervento e che quindi benefi-
cia dei risparmi energetici conseguiti;
- coefficiente di addizionalità è un coefficiente percen-
tuale intero positivo minore o uguale al 100%, pari al
rapporto tra il valore del risparmio netto e il valore
del risparmio lordo di cui al presente comma;
- coefficiente di durabilità è un coefficiente positivo,
pari al rapporto tra il valore del risparmio netto in-
tegrale e il valore del risparmio netto, calcolato con
riferimento alla vita utile dello stesso, come definiti
al presente comma;
- collaboratori di progetto sono i soggetti giuridici con
i quali il soggetto titolare del progetto conclude ac-
cordi formali per la realizzazione del progetto mede-
simo quali, a titolo puramente esemplificativo, instal-
latori o manutentori di apparecchiature;
- controllo a campione è l’attività di verifica puntua-
le orientata a verificare il rispetto della normativa
e della regolazione di riferimento su un campione
selezionato di progetti tra quelli complessivamente
presentati nell’ambito del meccanismo;
- data di prima attivazione di un progetto è la prima
data nella quale almeno uno dei clienti partecipanti,
grazie alla realizzazione del progetto stesso, inizia
a beneficiare di risparmi energetici, anche qualora
questi non siano misurabili; a titolo esemplificativo
essa può coincidere con la prima data di entrata in
esercizio commerciale o con la data di collaudo per
impianti termici o elettrici, oppure con la data di in-
stallazione o vendita della prima unità fisica di rife-
rimento, di cui al successivo articolo 4, comma 4.1
(Linee Guida);
- data di avvio del progetto è la data in cui il progetto
ha raggiunto la dimensione minima di cui al succes-
sivo articolo 10 (Linee guida);
- decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 è il de-
creto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e succes-
sive modifiche e integrazioni;
- decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 è il decreto
ministeriale gas 20 luglio 2004 e successive modifi-
che e integrazioni;
- decreti ministeriali 20 luglio 2004 sono i decreti mi-
nisteriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e in-
tegrazioni;
- decreto ministeriale 21 dicembre 2007 è il decreto
del ministero dello sviluppo economico 21 dicembre
2007 recante “Revisione e aggiornamento dei decreti
ministeriali 20 luglio 2004”;
- decreto legislativo n. 115/08 è il decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 115;
- distributore è la persona fisica o giuridica che effet-
tua attività di trasporto dell’energia elettrica attra-
verso le reti di distribuzione affidate in concessio-
ne in un ambito territoriale di competenza, ovvero in
sub-concessione dalla impresa distributrice titolare
della concessione, e la persona fisica o giuridica che
effettua attività di trasporto di gas naturale attraver-
so reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti fi-
nali;
- Gestore dei mercati energetici è il soggetto di cui
all’articolo 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79 e successive modifiche e integrazioni;
- intervento è l’intervento o la misura di riduzione dei
consumi di energia primaria ammissibile ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20
luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni;
- metodi di valutazione sono i metodi di valutazione
dei risparmi di cui all’articolo 3, comma 3.1, lettere
da a) a c), delle presenti Linee guida;
- obiettivi quantitativi nazionali sono gli obiettivi an-
nuali di efficienza energetica negli usi finali di cui
all’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale
elettrico 20 luglio 2004 e gli obiettivi di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di cui
all’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale gas
20 luglio 2004;
- obiettivo specifico è la quota degli obiettivi quantita-
tivi nazionali che deve essere conseguita rispettiva-
mente dai singoli distributori di energia elettrica e di
gas naturale;
- periodo di riferimento di una richiesta di verifica e
certificazione è il periodo nel corso del quale sono
contabilizzati i risparmi energetici oggetto della ri-
chiesta stessa;
- progetto è una qualsiasi attività o insieme di attivi-
tà che produce risparmi di energia primaria certi e
quantificabili attraverso la realizzazione presso uno
o più clienti partecipanti di uno o più interventi valu-
tabili con il medesimo metodo di valutazione, ovve-
ro attraverso la realizzazione presso un unico clien-
te partecipante di interventi valutabili con metodi di
valutazione diversi;
- risparmio lordo (RL) è la differenza nei consumi di
energia primaria prima e dopo la realizzazione di
un progetto, determinata con riferimento ad un cer-
to orizzonte temporale mediante una misurazione o
una stima ed assicurando la normalizzazione delle
condizioni esterne che influiscono sul consumo ener-
getico, misurata in tonnellate equivalenti di petrolio
(di seguito: tep);
- risparmio netto (RN) è il risparmio lordo, depurato
dei risparmi energetici non addizionali, cioè di quei
risparmi energetici che si stima si sarebbero comun-
que verificati, anche in assenza di un intervento o di
un progetto, per effetto dell’evoluzione tecnologica,
normativa e del mercato;
- risparmio netto integrale (RNI) è il risparmio netto
che si stima venga conseguito nell’arco della vita
tecnica di un intervento e applicando il tasso di de-
cadimento annuo di cui al presente comma; esso è
costituito dalla somma di due componenti: il rispar-
mio netto conseguito nel corso della vita utile (nel
seguito: risparmio netto contestuale, RNc) e il rispar-
mio netto conseguito dal termine della vita utile al
termine della vita tecnica dell’intervento stesso (nel
seguito: risparmio netto anticipato, RNa);
- semestre è il periodo 1 gennaio-30 giugno o il perio-
do 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno solare;
- società di servizi energetici sono le società, compre-
se le imprese artigiane e le loro forme consortili, che
alla data di avvio del progetto hanno come oggetto
InformaImpresa
13
Venerdì
10
gennaio
2014
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...32
Powered by FlippingBook