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Approvo

LA LEGGE DI BILANCIO 2024 IN BOZZA

Le misure previste a carattere fiscale o di interesse generale – Seconda e ultima parte

Il disegno di legge di Bilancio è stato assegnato dal Governo al Parlamento lo scorso 31 ottobre. Successivamente è iniziato l’iter parlamentare per giungere alla definitiva approvazione mediante assegnazione in prima lettura al Senato della Repubblica con A.S. n. 926.

Numerosi gli interventi previsti a carattere fiscale o di interesse generale; la presente illustrazione intende rendere note le varie misure attualmente previste anche se le stesse sono da considerarsi “provvisorie” fino alla loro definitiva approvazione.

Rottamazione del magazzino

Nell’ambito del disegno di Legge della Finanziaria 2024, è riproposto, a distanza di molti anni (Finanziaria per l’anno 2000), l’adeguamento delle esistenze iniziali, la c.d. “Rottamazione del magazzino”.

In attesa di eventuali nuovi chiarimenti, ad oggi possono essere ritenuti validi quelli già forniti con la circolare n. 115/E/2000.

Ambito soggettivo di applicazione

Possono aderire alla c.d. “rottamazione del magazzino” tutti i soggetti che producono redditi di impresa con la sola esclusione dei soggetti che, per la redazione del bilancio, adottano i principi Ias / Ifrs.

Da notare che, rispetto al passato, l’ambito applicativo è molto più ampio. Nella precedente edizione, infatti, potevano aderire solo le imprese rientranti negli allora vigenti studi di settore.

Ambito oggettivo di applicazione

Dal punto di vista oggettivo, la norma in commento coinvolge le esistenze iniziali relative al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 (per le imprese “solari” le esistenze iniziali all’1.1.2023) relative ai beni elencati all’art. 92 del Tuir.

Trattasi di esistenze iniziali

  • di beni alla cui produzione e/o scambio è diretta l’attività di impresa;

e/o

  • di materie prime, sussidiarie, semilavorati ed altri beni mobili acquistati o prodotti, esclusi quelli strumentali, per essere impiegati nel ciclo produttivo.

Specularmente rimangono esclusi dall’adeguamento:

  • i servizi in corso di esecuzione di durata infrannuale (art. 92, comma 6 Tuir);
  • i servizi in corso di esecuzione di durata ultrannuale (art. 93 Tuir);
  • i titoli (art. 94 Tuir).

Modalità di adeguamento del magazzino

L’adeguamento potrà essere effettuato tramite le seguenti modalità (anche congiuntamente):

  1. eliminazione delle esistenze iniziali in quantità e/o valori superiori a quelli effettivi. Il Mef ha chiarito (circolare 115/E/2000) che l’eliminazione potrà essere totale ovvero parziale comportando di fatto una sola “riduzione” delle esistenze iniziali.
  2. Iscrizione di esistenze iniziali precedentemente omesse.

 

Eliminazione delle esistenze iniziali (modalità n. 1)

La sopravvalutazione del magazzino può essere correlata a comportamenti attuati al fine di:

  • far emergere un utile fittizio coprendo magari la presenza di perdite d’esercizio;
  • occultare vendite non adeguatamente contabilizzate.

In ogni caso, la regolarizzazione prevede il versamento:

  • dell’Iva determinata in base all’aliquota media 2023 applicata sul valore eliminato, corretto da un coefficiente di maggiorazione che sarà stabilito con apposito decreto;
  • dell’imposta sostitutiva (dell’Irpef, Ires e Irap) in misura pari al 18% applicata alla differenza tra l’ammontare calcolato ai fini Iva (valore eliminato maggiorato del coefficiente) ed il valore eliminato.

Iscrizione di esistenze iniziali (modalità n. 2)

L’adeguamento delle esistenze iniziali deve derivare dall’aumento delle quantità di beni presenti a fine esercizio 2022 e non contabilizzati tra le rimanenze finali.

La circolare 115/E/2000 ha chiarito che non è consentita la sola iscrizione di maggiori valori precedentemente sottostimati (senza quindi un aumento delle quantità) in quanto l’operazione si configurerebbe come una “mera rivalutazione”.

Questo tipo di regolarizzazione prevede il versamento della sola imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap in misura pari al 18% del valore iscritto. Non è dovuto alcun importo di Iva.

Modalità di effettuazione della scelta per la “rottamazione del magazzino”

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (per i contribuenti solari anno d’imposta 2023 – modello Redditi 2024).

Versamento delle somme dovute

Quanto dovuto a titolo di Iva e/o imposta sostitutiva deve essere versato in due rate di pari importo:

  • 1° rata: entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023 (30.6.2024);
  • 2° rata: entro il termine di versamento della seconda / unica rata di acconto delle imposte relative al periodo di imposta 2024 (30.11.2024).

Effetti della regolarizzazione

Il comma 6 dell’art. 20 espressamente stabilisce che l’adeguamento delle rimanenze non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere.

I valori rideterminati ai sensi della disposizione prevista:

  • sono riconosciuti a decorrere dal 2023 ai fini sia civilistici che fiscali;
  • nel limite del valore iscritto o eliminato non possono essere utilizzati ai fini accertativi in riferimento ai periodi di imposta precedenti il 2023. Da evidenziare che la circolare 115/2000 prevede che, per le altre componenti di reddito non oggetto della “rottamazione”, rimane invariata la possibilità di accertamento.

L’adeguamento dei valori del magazzino comunque non assume rilevanza sui PVC (Processi Verbali di Constatazione) consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024 (1.1.2024).

 

Misure in materia di variazione dello stato dei beni immobili

La disposizione in commento prevede che, se a seguito di interventi che implicano variazioni nella consistenza (per le unità immobiliari abitative si considera il numero dei vani – per i garage i mq. tenuto conto anche della qualità delle rifiniture) delle unità immobiliari oggetto dei lavori, l’Agenzia delle Entrate verifichi se sia stata presentata la dichiarazione di variazione dello stato dei beni (adeguamento delle rendite catastali).

La verifica, che sarà effettuata con particolare riferimento agli immobili oggetti di interventi da “Superbonus” ex art. 119 D.L. 34/2020, verrà effettuata con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità delle banche dati.

Anche nei casi in cui la variazione della rendita sia stata correttamente effettuata, la sua determinazione rimane provvisoria. L’agenzia delle Entrate si riserva di attribuire la rendita catastale definitiva (anche confermando la provvisoria se correttamente determinata) entro 12 mesi dalla presentazione della pratica di variazione.

Nei casi in cui la variazione non sia stata presentata (qualora vi siano variazioni alla consistenza delle unità immobiliari oggetto di interventi) l’Agenzia delle Entrate provvederà ad inviare apposite comunicazioni di compliance.

 

Ritenute su bonifici per recupero patrimonio edilizio/Riqualificazione energetica

La ritenuta, introdotta dall’art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, è effettuata sui bonifici disposti per:

  • spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio;
  • spese per interventi di risparmio energetico.

La norma prevede, a decorrere dal 1° marzo 2024, l’innalzamento dell’aliquota della ritenuta d’acconto dall’8% all’11%.

 

Ivie ed Ivafe

E’ aumentata l’aliquota dell’imposta sula valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE). Nella considerazione che i comuni italiani di maggiori dimensioni, per gli immobili tenuti a disposizione in Italia, già applicano l’aliquota massima prevista per l’Imu, l’aliquota IVIE viene aumentata dallo 0,76% all’1,06%

A decorrere dal periodo di imposta 2024, l’imposta sul valore dei prodotti finanziari (IVAFE) qualora detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, sia determinata nella misura del 4 ‰.

Gli Stati ed i territori a fiscalità privilegiata sono individuati dal D.M. 4.5.1999 e successive modifiche.

 

Modifiche al Tuir in materia di determinazione dei redditi

La norma modifica quanto attualmente disposto all’art. 9 comma 5 del TUIR. Viene previsto che ai fini delle imposte sui redditi “laddove non è espresso diversamente” le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso sono valide anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.

Viene inoltre integrata la fattispecie dei redditi diversi (art. 67 comma 1 lett. h) Tuir con l’inclusione (in aggiunta a quelli derivanti dalla concessione in usufrutto) di quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento su beni immobili.

 

Cessione di metalli preziosi

In base alla normativa vigente contenuta nell’art. 68, comma 7, lettera d), in caso di cessione di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, la plusvalenza è determinata in misura pari al 25% del corrispettivo relativo alla cessione.

Tale impostazione potrebbe portare alla tassazione di un importo imponibile molto inferiore rispetto alla plusvalenza effettivamente realizzata.

Per effetto della modifica in trattazione, in mancanza di documentazione relativa al costo di acquisto, la plusvalenza è calcolata sull’intero corrispettivo relativo alla cessione.

 

Immatricolazione e voltura di autoveicoli UE

La norma estende alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli stati Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, gli obblighi già previsti dalla legislazione per contrastare le frodi Iva nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati della UE.

La norma prevede, ora anche per i beni provenienti dalla Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino, l’obbligo di versamento dell’Iva sulla prima rivendita nazionale in via preliminare all’immatricolazione del veicolo. In assenza del versamento non sarà possibile procedere all’immatricolazione del veicolo.

 

Utilizzo dei servizi telematici per la presentazione dei modelli F24

La norma in trattazione (comma 7 lett. a) modifica quanto previsto all’art. 37 del D.L. n. 223 del 2006 allo scopo di prevedere, dall’1.7.2024, l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’AdE anche in presenza di crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail.

La lettera b) del comma 7 prevede che, dall’1.7.2024, è esclusa la possibilità di compensazione nel modello F24 dei crediti tributari / contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi oneri accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della Riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000 per i quali i termini di pagamento:

  • siano scaduti;
  • siano ancora dovuti pagamenti;
  • oppure non siano in essere provvedimenti di sospensione.

L’esclusione cesserà a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

Dovrà essere chiarito come si conciliano le nuove regole appena esposte rispetto alla norma attuale che vieta la compensazione dei crediti fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500.

 

Limiti alla compensazione

Il comma 10 dell’art. 23 dispone che, a decorrere da una data, anche progressiva, da individuarsi con specifico provvedimento direttoriale (comma 11), sono introdotti limiti temporali minimi per l’esecuzione delle compensazioni orizzontali mediante F24.

Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione IVS artigiani/commercianti/Gestione separata Inps, i crediti Inps di qualsiasi importo saranno compensabili dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Come già previsto oggi, per la compensazione orizzontale dei crediti Inps non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione.

I crediti di qualsiasi importo per premi Inail possono essere compensati a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del medesimo istituto.

 

Misure in materia di rischi catastrofali

I rischi catastrofali rappresentano sempre più uno dei fattori rilevanti al fine dell’analisi e delle stime riguardanti la spesa pubblica e la sua influenza sul bilancio statale.

A legislazione vigente, le spese riconducibili ad eventi calamitosi (solitamente di importo rilevante) sono sostenute dallo Stato a valere sulle risorse nazionali.

Per attenuare l’incidenza di dette spese sul bilancio dello Stato, viene introdotto l’obbligo di stipula di una polizza assicurativa contro i danni causati da eventi catastrofali quali ad esempio (elenco indicativo):

  • sismi
  • alluvioni
  • eruzioni vulcaniche
  • bradisismi
  • frane
  • inondazioni
  • esondazioni

da effettuarsi entro il 31.12.2024.

I soggetti tenuti all’obbligo assicurativo sono le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia tenute all’iscrizione al Registro delle Imprese.

Dall’obbligo, per espressa previsione normativa ai sensi del comma 11, sono escluse le imprese agricole disciplinate all’art. 2135 del C.C.

L’inadempimento all’obbligo assicurativo, sia per rifiuto o elusione della norma o semplicemente del mancato rinnovo, comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa nella misura da euro 200.000 a 1 milione di euro. La sanzione verrà irrogata dall’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

L’inadempimento dell’obbligo assicurativo, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, sarà un elemento che verrà considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Il comma 4 stabilisce che il contratto assicurativo potrà prevedere premi proporzionali al rischio ed un eventuale scoperto/franchigia non superiore al 15% del danno.

  • Data inserimento: 11.12.23