Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

FSBA: Assegno di integrazione salariale (AIS). Novità decorrenti da maggio 2024.

Aggiornamento della procedura di informazione e consultazione sindacale valevole in Veneto per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale erogato da FSBA.

La procedura di informazione e consultazione sindacale utilizzabile, in Veneto, per richiedere la prestazione dell’Assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) è regolamentata dall’Accordo Interconfederale del 2 febbraio 2023.

L’accordo è stato sottoscritto dalle Parti Sociali regionali dell’artigianato a seguito dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2023 del nuovo Regolamento FSBA e dell’adozione il 26 gennaio 2023 delle Procedure attuative finalizzate a consentire la richiesta dell’Assegno di integrazione salariale (di seguito AIS) da parte delle imprese artigiane rientranti nel campo di applicazione del Fondo.

Il 27 marzo 2024 il Consiglio Direttivo FSBA ha assunto una delibera che apporta dei correttivi alle procedure di richiesta dell’AIS con effetto dai periodi di sospensione richiesti a partire dal 1° maggio 2024:

  1. Mensilizzazione dei verbali di accordo. Dal primo maggio p.v. non saranno più accettati verbali trimestrali: ogni domanda caricata in Sinaweb dovrà essere corredata dal proprio verbale riferito al mese (o parte di mese) per cui si richiede la prestazione. Il verbale di accordo mensile dovrà indicare come data di inizio il giorno (presumibile) di inizio della sospensione e data termine l’ultimo giorno del mese (es. 01.05.2024 – 31.05.2024; 10.05.2024 – 31.05.2024, etc.). Nel corso del mese di aprile è ancora possibile sottoscrivere verbali di accordo trimestrali a copertura del periodo fino al 30 giugno 2024. Tuttavia, le tre domande mensili vanno protocollate in Sinaweb obbligatoriamente entro il 30 aprile 2024. Ciascuna domanda deve avere un diverso ticket INPS (non è possibile utilizzare lo stesso ticket INPS per le tre domande).
  2. Dal primo maggio 2024 le domande devono essere protocollate in Sinaweb preventivamente rispetto all’inizio del periodo di sospensione richiesto (viene meno il termine dei 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione entro cui caricare la domanda sul portale). La protocollazione tardiva della domanda fa decorrere la prestazione dal giorno successivo alla data di protocollo.
  3. Il terzo correttivo riguarda l’obbligo di caricare per ogni domanda di prestazione, oltre al verbale di accordo, il documento del legale rappresentante (carta di identità).
  4. Sarà richiesto al datore di lavoro di documentare schematicamente i dati economici relativi a fatturato, utili o perdite e debiti verso fornitori. In alternativa, potrà essere allegata alla domanda una relazione tecnica che contenga in modo dettagliato ed esaustivo le seguenti informazioni: a) tipologia e caratteristiche attività del datore di lavoro; b) descrizione delle cause della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (si ricorda che la prestazione AIS è richiedibile per cause imputabili esclusivamente a situazioni temporanee esterne all’impresa; non sono tali eventi ricorrenti e stagionalità); c) previsione di ripresa dell’attività (si veda FAQ FSBA del 23 aprile 2024).

Di seguito la descrizione della procedura valevole per il Veneto aggiornata alle novità di cui sopra:

L’impresa che ravvisi la necessità di ricorrere alla prestazione AIS avvia la procedura di consultazione sindacale, inviando il modello FSBA - AIS (allegato 1 A.I. regionale 2.2.2023) in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali e ad una della Associazioni artigiane provinciali attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (PEC, raccomandata a mano etc.) a dimostrazione dell’avvenuto recapito a tutte e tre le OO.SS. e all’A.A. scelta. L’invio dell’informativa a Confartigianato Impresa Vicenza va effettuato al seguente recapito PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

L’invio dell’informativa deve essere preventivo rispetto all’inizio del periodo di sospensione, così come la sottoscrizione del verbale di accordo. Inoltre, la data di sottoscrizione del verbale non può coincidere con la data di avvio della procedura.

Considerato che anche la domanda di AIS va protocollata in Sinaweb preventivamente rispetto all’inizio del periodo di sospensione richiesto è importante calcolare le tempistiche per rispettare questa scadenza. Si suggerisce che il Mod. FSBA – AIS sia trasmesso alle OO.SS. e all’Associazione con anticipo di almeno 15 giorni rispetto all’inizio del periodo di sospensione, in modo da consentire di chiudere la procedura in tempo utile al caricamento della domanda in Sinaweb.

La procedura di consultazione sindacale si conclude con il verbale di accordo sindacale (Allegato 2 A.I. regionale 2.2.2023), obbligatorio ai fini della richiesta di prestazione. Il verbale deve essere sottoscritto da datore di lavoro, da almeno una OO.SS. e da tutti i lavoratori interessati dalla sospensione/riduzione dell’orario di lavoro. Ai fini della validità del verbale di sospensione la firma dell’OO.AA. è facoltativa. Al riguardo, si ricorda che Confartigianato Imprese Vicenza sottoscriverà i verbali di accordo, a richiesta, solo per le imprese associate, previa verifica del ricevimento dell’informativa (modello FSBA – AIS) inviata dall’impresa.

Per gli eventi di sospensione decorrenti dal 1° maggio 2024 il verbale di accordo può avere solo validità mensile. La data di fine periodo di sospensione deve sempre coincidere con l’ultimo giorno del mese di competenza.

Non sono ammessi verbali bimestrali o trimestrali. Tuttavia, nell’informativa sindacale resta facoltà per l’impresa indicare il periodo fino al trimestre, a cui farà seguito un verbale per ogni mese indicato nella comunicazione di avvio procedura.

La domanda va caricata e protocollata sul portale Sinaweb entro il giorno antecedente quello di inizio della sospensione indicato nel verbale di accordo. In caso di protocollazione tardiva della domanda, la prestazione decorre dal giorno successivo alla data di protocollo.

Per ogni domanda va richiesto e abbinato un ticket INPS. Non è possibile utilizzare uno stesso ticket per più domande.

Alla domanda andranno allegati i dati economici o la relazione tecnica richiesti dal Fondo a supporto/descrizione del motivo di ricorso alla prestazione.

Resta confermato il termine del giorno 25 del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione per rendicontare le assenze sul portale Sinaweb.

Sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi climatici straordinari

Nel caso di fermata produttiva legata ad eventi climatici straordinari dovrà essere inviata alle OO.SS. e ad almeno una delle associazioni artigiane provinciali l’informativa di cui all’allegato 3 dell’A.I. regionale, la quale dovrà essere allegata alla domanda nel portale Sinaweb unitamente alla dichiarazione dell’autorità competente attestante l’evento meteo. In questo caso, la domanda va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento (si suggerisce il caricamento entro il giorno 25 così da effettuare anche la rendicontazione delle ore di sospensione).

Requisito soggettivo lavoratori (anzianità aziendale)

I lavoratori devono soddisfare il requisito soggettivo dell’anzianità aziendale di almeno 30 giorni di calendario alla data di inizio del periodo di sospensione dichiarata nel verbale di accordo.

I lavoratori che non soddisfano tale requisito saranno gestiti con una procedura separata una volta maturata l’anzianità aziendale richiesta, ivi compresa una domanda separata sul portale Sinaweb, la quale dovrà avere un ticket INPS ad hoc, diverso da quello utilizzato per la domanda principale (per questi lavoratori il ticket diverso andrà riportato anche nell’UNIEMENS).

Residui ferie, permessi (ROL – ex festività – Banca ore)

Quanto alla gestione dei residui ferie e permessi valgono per analogia le regole esistenti per i trattamenti CIGO e FIS (Interpello Ministero del Lavoro n. 19/2011, Circolare INPS n. 139/2016, Circolare INPS n. 170/2017 e Messaggio INPS n. 3777/2019).

Festività Infrasettimanali

Le festività infrasettimanali sono integrate da FSBA secondo le regole vigenti per i trattamenti CIGO e FIS (Circolare INPS n. 130/2017); pertanto vanno rendicontate nel calendario Sinaweb. Quanto al contatore delle giornate di prestazione fruibili, la festività rendicontata equivale ad una giornata di effettiva sospensione, ossia decurta le giornate di AIS a disposizione dell’impresa.

Ripresa dell’attività produttiva

Non è più richiesto il caricamento nella piattaforma Sinaweb del documento di ripresa attività produttiva al termine del periodo di sospensione indicato nel verbale di accordo.

Adempimenti a carico dell’impresa

Una volta conclusa la procedura di consultazione sindacale, l’azienda provvederà direttamente o per il tramite dello Studio/servizio associativo ad inviare, entro le tempistiche determinate dal Fondo, la domanda di prestazione a FSBA attraverso la piattaforma informatica.

Entro il giorno 25 del mese successivo a quello di inizio della sospensione/riduzione di orario, l’impresa è tenuta ad inviare la rendicontazione delle assenze attraverso la funzione dedicata nel portale Sinaweb (compilazione manuale dei dati)In assenza di tale documentazione il pagamento della prestazione non potrà avvenire. Inoltre, decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda senza alcuna rendicontazione, la domanda viene considerata decaduta (Procedure operative 27.03.2024, pagina 6).

Adempimenti a carico del lavoratore

Sarà cura dei lavoratori interessati dalla sospensione/riduzione comunicare e aggiornare al datore di lavoro il proprio IBAN (intestatario/cointestatario) in caso di variazione dello stesso.

Dal 1° gennaio 2023 non è più richiesto il modello D06-FSBA.

Ruolo delle parti sociali nella procedura di consultazione sindacale

Confartigianato Vicenza, oltre all’attività di consulenza alle imprese in ordine al trattamento erogato da FSBA, provvederà a raccogliere le comunicazioni di avvio di procedura inviate dalle stesse. La sottoscrizione dei verbali di accordo avverrà, a richiesta, solo per le imprese associate.

Le Organizzazioni sindacali assisteranno i lavoratori nella fase di consultazione sindacale e nonché nella consulenza e assistenza per la presentazione delle eventuali domande di prestazioni connesse ai periodi di sospensione.

Modulistica

La modulistica è scaricabile dalla pagina dedicata alle notizie su FSBA nella homepage del sito di Confartigianato Imprese Vicenza https://www.confartigianatovicenza.it/fsba/ e dalla pagina dedicata sul sito dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto (EBAV): https://www.ebav.it/servizi/modulo-erogazioni-fsba/

  • Data inserimento: 23.04.24