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IL CREDITO DI IMPOSTA 5.0

La nuova agevolazione prevista dal D.L. PNRR – Prima parte

Il Piano “Transizione 5.0” di cui al D.L. n. 19/2014 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 02/03/2024, può essere definito come l’evoluzione potenziata “green” del Piano Transizione 4.0, incentivando investimenti in asset digitali nuovi a condizione che, tramite gli stessi, si ottenga una riduzione dei consumi energetici a livello di struttura produttiva localizzata in Italia (almeno pari al 3%), o di processo produttivo (almeno pari al 5%).

Possono accedere al credito “Transizione 5.0” le imprese di qualsiasi dimensione che sostengano, per gli anni 2024 - 2025, uno o più progetti di innovazione, attraverso investimenti nei medesimi beni di quelli di cui al Piano Transizione 4.0 (indicati negli allegati A e B della Legge 232/2016).

Nell’ambito del progetto di innovazione, potranno essere ricompresi anche beni materiali nuovi, finalizzati all’autoproduzione di energia per autoconsumo, ed investimenti in formazione del personale, entro determinati limiti.

Il meccanismo di accesso al credito d’imposta non sarà automatico, ma richiederà un iter particolare che coinvolge anche il GSE come ente gestore.

I soggetti inteteressati

Il piano di “Transizione 5.0” è rivolto:

  • a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
  • indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Sono escluse le imprese:

  • in liquidazione volontaria;
  • in fallimento;
  • in liquidazione coatta amministrativa;
  • in concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D. Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali;
  • che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni sopra elencate;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Per le imprese che saranno ammesse al credito di imposta in commento, la spettanza del beneficio viene comunque subordinata:

  • al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
  • al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Gli investimenti agevolabili

Nell’ambito dei progetti di innovazione perseguiti dall’impresa, gli investimenti agevolati dalla “Transizione 5.0” sono quelli effettuati nel periodo 2024-2025, che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

In particolare, l’agevolazione compete a seguito dell’effettuazione di investimenti:

  • in beni materiali ed immateriali nuovi;
  • strumentali all’esercizio di impresa e rientranti negli allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2016 (i medesimi beni della Transizione 4.0);
  • in beni che siano interconnessi al sistema aziendale o alla rete di fornitura;
  • con cui si ottenga una riduzione dei consumi energetici  che superino determinate soglie minime.

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al D.L. n. 19/2024 sono inoltre agevolabili (se aggiuntivi rispetto a quelli finalizzati all’investimento innovativo “Transizione 5.0”) anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (eolico, idroelettrico etc.) destinata all’autoconsumo (non permessa, quindi, la vendita in rete di energia), ad eccezione degli impianti alimentati a biomassa (non agevolabili quelli alimentati con legno, pellet, cippato etc.), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.

Più precisamente l’art. 12 sopracitato, prevede che:

  • i moduli fotovoltaici, sono agevolabili solo se rispondono ai requisiti, attestati dal produttore, di carattere:

- territoriale: devono essere prodotti negli Stati membri dell’UE;

- qualitativo: devono possedere una efficienza minima;

L’efficienza minima che devono avere i moduli fotovoltaici:

  • di cui alla lettera a), a livello di modulo, sia almeno pari al 21,5 %;
  • di cui alla lettera b), a livello di cella, sia almeno pari al 23,5 %;
  • di cui alla lettera c), a livello di cella, sia almeno pari al 24,0 %.

Pertanto, riepilogando, nell’ambito degli investimenti agevolabili che compongono il progetto di innovazione, possiamo distinguere:

  • investimenti “trainanti”: in asset digitali 4.0 (materiali/immateriali), tramite i quali si consegue la riduzione dei consumi energetici;
  • investimenti “trainati”: in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia per autoconsumo da fonti energetiche rinnovabili (moduli fotovoltaici).

Misura dell’agevolazione

Di seguito, si propone una tabella riassuntiva della % di credito 5.0 spettante in relazione alla riduzione dei consumi energetici (di struttura o processo) ed in base all’ammontare dell’investimento:

Riduzione dei consumi energetici

Investimenti

Fino a 2,5 mln di euro

 Da 2,5 mln a 10 mln di  euro

Da 10 a 50 mln di euro

% di credito spettante

di struttura produttiva

3% -  6%

 

 

35%

 

 

15%

 

5%

di processo

5% - 10%

 

 

 

 

di struttura produttiva

6% - 10%

 

40%

 

20%

 

10%

di processo

10% - 15%

 

 

 

 

di struttura produttiva

+ 10%

 

45%

 

25%

 

15%

di processo

+ 15%

Il limite massimo di costi ammissibili è pari a € 50.000.000 per ciascun anno

  • Data inserimento: 29.04.24
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6221