Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

LA DETRAZIONE DELL’IVA DELLE RICARICHE TELEFONICHE

Chiarimento definitivo dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 69/E del 22.10.2020, ha definitivamente chiarito la questione della detrazione dell’Iva indicata in fattura per i servizi di telefonia mobile ricaricabile.

La normativa sulla modalità di fatturazione delle operazioni in esame (articolo 74 comma 1 DPR 633/72) dispone che per le stesse:

“l’imposta non deve essere comunque indicata, nei documenti eventualmente rilasciati separatamente dal corrispettivo della prestazione, salvo che per quelle effettuate dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni, utilizzatori del servizio”.

In questi casi:

  • la fattura deve essere emessa dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta;
  • l’emissione della fattura avviene con indicazione dell’Iva distinta.

Per le operazioni in oggetto, pur appartenendo al c.d.regime monofase, la Risoluzione 22.10.2020 n. 69/E dell’AdE ha risolto la questione confermando la possibilità di detrarre l’IVA relativa alle fatture emesse dai gestori telefonici per i servizi di telefonia mobile ricaricabile resi nei confronti di soggetti passivi quali utilizzatori finali.

La detrazione dell’Iva sui servizi di telefonia mobile è comunque condizionata dalle regole generali previste e da quelle specifiche di cui all’articolo 19, comma 4, DPR 633/72 e più precisamente:

  • principio generale di inerenza;
  • detrazione del 50% (per non dover dimostrare l’effettivo maggiore uso aziendale).
  • Data inserimento: 15.02.21
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 4756