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Approvo

Decreto Agosto - misure in materia di lavoro: ammortizzatori sociali, licenziamenti, agevolazioni, contratti a termine, welfare.

In vigore dal 15 agosto il D.L. n. 104/2020 c.d. Decreto agosto.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 - Supplemento Ordinario n. 30, è stato pubblicato il Decreto Legge del 14 agosto 2020 n. 104 (c.d. Decreto Agosto) recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”.

Il decreto è in vigore da sabato 15 agosto.

Riportiamo di seguito una sintesi delle principali novità in materia di lavoro.

1) Ammortizzatori sociali con causale Covid-19 (art. 1)

Il decreto estende gli ammortizzatori sociali per causale Covid-19 (CIGO, FIS, CIGD, FSBA, CISOA) di ulteriori 18 settimane complessive (9+9) utilizzabili dalle imprese nell’arco temporale ricompreso fra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Alle prime 9 settimane potranno accedere tutti i datori di lavoro senza oneri a loro carico. Secondo il decreto però i periodi di trattamento Covid-19 già autorizzati ai sensi del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), così come modificato dal D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), per i periodi successivi al 13 luglio 2020 saranno però negativamente computati nelle prime 9 settimane disciplinate dal Decreto agosto.

Le ulteriori 9 settimane saranno concesse solamente ai datori di lavoro ai quali saranno state interamente autorizzate le precedenti 9. Tuttavia, l’accesso a questo secondo pacchetto di settimane non è a costo zero per le imprese in quanto assoggettato al pagamento di contributo addizionale determinato sulla perdita di fatturato nei primi 6 mesi del 2020 in rapporto al medesimo periodo nel 2019. Nello specifico, il predetto contributo è pari al:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che NON hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Non è dovuto alcun contributo addizionale se la riduzione di fatturato sia stata pari o superiore al 20%.

Ai fini dell’accesso alle seconde nove settimane, il datore di lavoro, all’atto della presentazione della domanda all’INPS, deve autocertificare la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. L'Inps, sulla base dell’autocertificazione allegata alla domanda, individua l’aliquota del contributo addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18%. L’INPS disporrà le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati.

Le domande di accesso ai trattamenti introdotti dal Decreto agosto devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, tale termine decadenziale è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto, ossia entro il 30 settembre 2020.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini per l’invio di tali dati sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto, ossia entro il 30 settembre 2020 se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Per quanto riguarda la prestazione dell’Assegno ordinario Covid-19 erogata dal Fondo FSBA alle imprese artigiane seguirà specifica informativa non appena in Fondo avrà diramato le indicazioni applicative del decreto.

 

2) Esonero del versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di Cassa Integrazione (art. 3)

A beneficio dei datori di lavoro privati (esclusi quelli agricoli) che non richiedono nuovi periodi di ammortizzatori sociali con causale Covid-19 sarà riconosciuto uno sgravio dei contributi previdenziali INPS per un massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020.

Nel dettaglio, possono accedere a tale esonero contributivo i datori di lavoro privati che:

  • abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale per eventi Covid-19 ai sensi del D.L. 18/2020 (CIGO, Assegno ordinario FIS, FSBA, CIGD, CISOA);
  • non richiedano trattamenti di integrazione salariale per eventi Covid-19 ai sensi del Decreto Agosto;

Le predette condizioni non sono alternative, ma devono ricorrere contemporaneamente.

Possono accedere all’applicazione dell’esonero le aziende che hanno richiesto gli ammortizzatori Covid-19 ai sensi del D.L. 18/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

L’esonero è riconosciuto nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, bimestre che funge quindi da parametro per determinare il diverso tetto aziendale decontribuibile che sarà poi riparametrato e applicato su base mensile.

Dall’esonero sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.

Il datore di lavoro che usufruisce del descritto esonero, è tenuto al rispetto del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo, di cui all’art 14 del decreto stesso. La violazione di tale divieto comporta:

  • la revoca dall’esonero contributivo concesso, con efficacia retroattiva;
  • l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale per evento Covid

L’applicazione pratica dell’agevolazioni resta subordinata alle istruzioni operative dell’Inps

 

3) Divieto di licenziamento (art. 14)

Lo stop ai licenziamenti per motivi economici, che secondo la normativa previgente (art. 46 del D.L 18/2020) valeva fino al 17 agosto 2020, è stato di fatto prorogato per tutto il periodo in cui le imprese saranno coperte dagli ammortizzatori con causale Covid-19 previsti dal Decreto agosto o dall'esonero contributivo alternativo all’utilizzo di ammortizzatori sociali.

Il divieto di licenziamento non ha più una data fissa ma ogni azienda avrà la propria data mobile di riferimento. A titolo esemplificativo un'impresa artigiana che dal 13.7.2020 utilizza ininterrottamente la prestazione FSBA causale Covid-19 per le intere nuove 18 settimane il divieto permarrà fino al 16 novembre 2020. Diverso il calcolo se la stessa impresa si avvale, in alternativa all’ammortizzatore, dello sgravio contributivo.

Il decreto contiene tre espresse eccezioni al divieto di licenziamento. Esso infatti non si applica nei seguenti casi:

  • nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di Naspi (articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22);
  • con riferimento ai licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

 

4) Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (art. 6)

L’art. 6 del decreto introduce, fino al 31.12.2020, un’agevolazione contributiva straordinaria a favore dei datori di lavoro privati (non agricoli) che successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto:

  • assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • trasformano il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Sono escluse dal beneficio le assunzioni di apprendisti e di lavoratori domestici.

Lo sgravio consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad esclusione dei premi e contributi dovuto all’INAIL.

L’agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di sei mesi, decorrenti dalla nuova assunzione, e nel limite di 8.060,00 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

Non possono essere oggetto di agevolazioni le assunzioni di lavoratori già assunti, nei sei mesi precedenti, con un precedente contratto a tempo indeterminato presso la medesima impresa.

L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Non è richiesto che le nuove assunzioni determinino un incremento occupazionale.

L’applicazione pratica dell’agevolazioni resta subordinata alle istruzioni operative dell’Inps.

 

5) Proroga e rinnovi dei contratti a termine – abrogazione della proroga automatica (art. 8)

L’art. 8 del decreto – modificando l’art. 93 del Decreto Legge n. 34/2020 – prevede la possibilità per le aziende di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato, per una sola volta e per un massimo di 12 mesi, anche in assenza delle causali di cui all’art 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Il D.L. 34/2020 prevedeva come data finale del rapporto il 30 agosto 2020 e che il contratto a tempo determinato fosse in essere alla data del 23 febbraio, requisito non più richiesto. Permane, pertanto, anche oltre il 30 agosto 2020, la possibilità per i datori di lavoro di rinnovare il contratto a termine o prorogarlo anche oltre i 12 mesi, senza dover apporre alcuna motivazione.

Rimane, invece, invariato, il limite massimo di durata del contratto a termine, ossia 24 mesi anche non continuativi, nonché il numero massimo di proroghe, pari a quattro, previsto dal decreto Dignità (D.L. n. 87/2018).

È stata abrogata la disposizione (art. 93, comma 1 bis) che prevedeva la proroga automatica dei contratti a termine, anche in regime di somministrazione, e dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del Decreto legislativo n. 81/2015 per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

6) Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 9)

È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro alle seguenti categorie:

  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente Decreto, a patto che siano già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  1. a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  2. b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  3. c) assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Le varie indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità collegata al Fondo di ultima istanza di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 18/2020, mentre sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. Tutte le indennità previste nell’articolo non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

 

7) Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 (art. 112)

Viene raddoppiata per l’anno 2020 la soglia dell’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito. Il limite, pertanto, è portato da 258,23 euro a 516,46 euro.

  • Data inserimento: 20.08.20