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COVID-19 E QUARANTENA: CHIARIMENTI SULLA TUTELA DELLA MALATTIA

L’INPS con messaggio 3653/2020 chiarisce quando il lavoratore in quarantena ha diritto al trattamento di malattia

L’INPS con messaggio n. 3653/2020 ha fornito ulteriori precisazioni in merito all'equiparazione della quarantena alla malattia, disposta dall'art. l'art. 26 del dl 18/2020.

In precedenza con il messaggio n. 2584 del 24/06/2020 l'Istituto si era già espresso sull'argomento fornendo le linee guida; per una gestione corretta dell'evento è necessario considerarli in una visione d'insieme, in quanto le precedenti indicazioni non sono modificate e sono tutt'ora vigenti.

L’art. 26 del DL 18/2020 prende in considerazione i diversi casi in cui si dispone la quarantena:

  • Quarantena per sorveglianza attiva o permanenza fiduciaria (comma 1)
  • Quarantena precauzionale per i soggetti fragili (comma 2)
  • Quarantena per malattia conclamata (comma 6)

Naturalmente se la malattia è conclamata, non vi è necessità di alcuna equiparazione, si tratta di malattia a tutti gli effetti.

Se invece la quarantena è disposta ai fini della sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e della quarantena precauzionale (per i soggetti “fragili”), il messaggio 2584 ha concluso che la tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria delle competenti Autorità Sanitarie Locali.

 

Il messaggio 3653 approfondisce l’argomento in relazione ad altre fattispecie che si possano verificare:

Quarantena o sorveglianza precauzionale e lavoro agile

L'INPS ricorda che presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia è che si verifichi un'incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa.

La quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili non sono in sé presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune, ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.

Pertanto non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore, che non sia malato, si trovi in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile e continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio mediante smart-working, telelavoro o altre forme di lavoro a distanza comunque denominate. In tali circostanze infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.

È invece evidente che in caso di malattia conclamata il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.

 

Quarantena per ordinanza amministrativa

Il DL n. 104/2020 prevede, all’articolo 19, un’apposita tutela per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, limitatamente alle imprese operanti nelle regioni Emilia-Romagna, regione del Veneto e Lombardia.

Tale tutela stabilisce che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle citate Regioni, possono presentare, con riferimento ai suddetti lavoratori, domanda di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

Anche se il DL 104 fa riferimento a specifici ambiti territoriali, l’INPS ricava dalla normativa un principio di carattere generale, e cioè che in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 DL 18/2020, in quanto presupposto per l’equiparazione è un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica che manca nei provvedimenti dell’autorità amministrativa.

 

Quarantena all’estero

La quarantena disposta da parte delle competenti autorità estere nei confronti di un lavoratore assicurato in Italia che si rechi all’estero non viene equiparata a malattia in quanto manca il presupposto che la decisione della quarantena provenga da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.

 

Quarantena o sorveglianza precauzionale e CIGO, CIGS, CIGD E ASSEGNO ORIDNARIO

Se il lavoratore è destinatario di un trattamento di CIGO, CIGS, CIGD o di Assegno Ordinario garantito dai fondi di solidarietà, ciò comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.

Questo in base al consueto principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia. Al riguardo, il messaggio INPS 1822/2020 ribadisce le indicazioni operative per la gestione della concomitanza tra la prestazione dell’indennità di malattia e i trattamenti di integrazione salariale. Considerata l’equiparazione operata dal legislatore, il messaggio 3653 precisa che le indicazioni sopra esposte si applicano anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro.

 

  • Data inserimento: 16.10.20