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CESSIONE / ACQUISTO SAPONI LIQUIDI O GEL IGIENIZZANTI

Esenzione Iva o no ?

Nel D.L. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio” l’articolo 124 prevede uno specifico regime iva agevolato (esenzione fino al 31.12.2020 e aliquota ridotta al 5% dall’1.1.2021) per le cessioni di beni necessari al contenimento / gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 370 del 17 settembre 2020, ha escluso l’applicabilità del regime iva agevolato alle cessioni di saponi liquidi / gel cosmetici igienizzanti ma non disinfettanti

Per procedere alla corretta applicazione della normativa Iva in fase di vendita e per poter controllare che una fattura di acquisto sia stata emessa dal fornitore in ossequio alla normativa vigente, prendiamo spunto da quanto affermato dall’AdE in sede di risposta a interpello. 

Per i normali “consumatori” è difficile comprendere la differenza tra un prodotto igienizzante ed uno disinfettante in quanto entrambi detergenti e destinati ad un uso comune: l’igiene delle mani. 

L’articolo 124 del D.L. Rilancio prevede l’applicazione del regime agevolato Iva alla cessione dei seguenti beni: 

“ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo” 

Come distinguere i prodotti igienizzanti da quelli disinfettanti 

Per orientarsi nella corretta identificazione dei prodotti “detergenti disinfettanti per mani” occorre far riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Dogane con la Circolare 12/D che individua diversi codici (voci doganali) preceduti dalla particella “ex”. 

L’Agenzia delle Entrate evidenzia che: 

  • la particella “ex” ha il compito di evidenziare che la relativa voce doganale ha una portata più ampia e pertanto occorre individuare all’interno della stessa quali beni siano agevolabili ai sensi dell’articolo 124. 

Considerando le finalità agevolative delle norme contenute nell’articolo 124 DL Rilancio (tutela della salute pubblica), nella considerazione di quanto affermato dall’Agenzia delle Dogane, le Entrate specificano che: 

  • possono essere agevolate le cessioni di beni (sapone liquido/gel igienizzante), soltanto se addizionati con disinfettanti ed in possesso dell’etichetta di “PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO e quindi soggetti all’apposita procedura autorizzativa. 

Nella risposta all’interpello presentato, l’Agenzia Entrate conclude affermando che godono dell’esenzione Iva (o aliquota del 5% dal 2021) solo i prodotti che legalmente possono definirsi “disinfettanti”; gli altri prodotti cosmetici sono e saranno soggetti ad aliquota Iva ordinaria del 22%. 

In pratica, solo se sulla confezione del prodotto è riportata la dicitura “presidio medico chirurgico”, il prodotto sarà cedibile/acquistabile in esenzione da Iva (o dal 2021 con Iva al 5%).

  • Data inserimento: 05.10.20
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 4591