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Approvo

Trasporto Merci: nuovo contratto collettivo regionale e procedure SPRAV

Sottoscritto il 5 novembre 2018 il nuovo CCRL di settore con cui si dà definitiva attuazione alle norme del CCNL 3.12.2017. Operativa delle nuove procedure SPRAV dal 7 gennaio 2019.

Il 5 novembre 2018 Confartigianato Imprese Veneto, con le altre associazioni datoriali artigiane, e le Organizzazioni Sindacali regionali hanno sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Regionale per le imprese che operano nel settore trasporti merci del Veneto.

Il 18 dicembre 2018 le stesse Parti firmatarie hanno sottoscritto un verbale di accordo integrativo al CCRL con il quale sono state apportate modifiche ad alcuni articoli del CCRL e definiti i nuovi modelli SPRAV.

Il contratto sostituisce integralmente tutte le precedenti intese regionali (accordi e vari CCRL) sottoscritte per il settore dal 20 ottobre 1993 in poi, ad eccezione di precise disposizioni mantenute in vigore dal nuovo CCRL. Con esso viene data attuazione nel Veneto alle disposizioni in materia di regimi di orario e di discontinuità del personale viaggiante stabilite dal CCNL di settore del 3 dicembre 2017.

Il CCRL decorre dal 5 novembre 2018 e scadrà il 31 dicembre 2020. In assenza di formale disdetta avanzata dalle parti firmatarie il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

Illustriamo di seguito le principali novità contenute nel CCRL così come modificato dal verbale integrativo del 18 dicembre 2018.

 

Campo di applicazione

Il contratto riguarda i dipendenti di imprese artigiane del settore autotrasporto merci c/terzi del Veneto nonché i dipendenti di imprese artigiane aventi sede legale in altre regioni se assunti in unità locali situate in Veneto.

Inoltre, si applica ai dipendenti di imprese non artigiane del medesimo settore purché associate ad una delle associazioni artigiane firmatarie del CCRL, a prescindere dal numero dei dipendenti.

 

Bilateralità

Le imprese rientranti nel campo di applicazione della sezione artigiana del CCNL 3.12.2017 e che applicano il CCRL del 5.11.2018 assolvono agli obblighi contrattuali in materia di bilateralità mediante i versamenti nei confronti di EBAV e SANI.IN.VENETO. Le aziende non artigiane, associate ad una delle associazioni datoriali artigiane, che applicano la sezione artigiana del CCNL ed il CCRL non sono quindi tenute a versare i contributi né ad EBILOG né a SANILOG.

Le imprese non artigiane, se versanti per la prima volta la contribuzione ad EBAV, potranno accedere alle prestazioni a beneficio dell’impresa, titolare e soci (modelli A) decorsi 360 giorni dalla data del primo versamento. I dipendenti di tali aziende potranno richiedere le relative prestazioni (modelli D) dal 90° giorno successivo al primo versamento.

Le imprese che non aderiscono ad EBAV, oltre alla corresponsione dell’E.A.R. in busta paga (25 euro), sono tenute a corrispondere al lavoratore, se dovuti, i medesimi importi delle prestazioni garantite dall’Ente Bilaterale sia di primo che di secondo livello.

Le imprese non aderenti a SANI.IN.VENETO rispondono direttamente delle prestazioni previste dal Fondo. In pratica, le imprese non versanti a SANI.IN.VENETO sono tenute a corrispondere direttamente al lavoratore per ogni prestazione contenuta nel nomenclatore di SANI.IN.VENETO la quota di rimborso dovuta ivi prevista. Al riguardo, non è prevista l’obbligazione alternativa dei 25 euro mensili.

Dal 1° gennaio 2019, le imprese non aderenti alla bilateralità dovranno consegnare al dipendente l’informativa di tutte le prestazioni garantite da EBAV e SANI.IN.VENETO.

Il lavoratore, all’atto della consegna del nomenclatore, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.

L’azienda inoltre è tenuta a conservare le richieste pervenute dai dipendenti in merito alle prestazioni e la documentazione attestante l’erogazione.

 

Contribuzione Fondi di II livello e nuove prestazioni EBAV

A decorrere dal 1° gennaio 2019 è prevista una rimodulazione delle quote mensili di versamento al 2° livello a carico del datore di lavoro: l’importo complessivo delle quote resta fisso a € 11,74, ma tale totale include anche € 1,50 destinato allo SPRAV.

Dalla medesima data sono aumentate di € 0,30 le quote a carico dipendente, il cui importo complessivo passa da € 0,26 a € 0,56.

Fino al 31 dicembre 2018 sono in vigore le precedenti quote di versamento previste dal CCRL del 7 marzo 2015 e dal CCRL del 22 novembre 2011.

Il nuovo CCRL ha inoltre ampliato il catalogo delle prestazioni EBAV sia a favore delle imprese (6 nuove prestazioni) che dei lavoratori (4 nuove prestazioni).

 

Sede Paritetica Regionale Autotrasporto Veneto (SPRAV)

Il CCRL dà attuazione mediante lo SPRAV ad una serie di disposizioni previste nel CCNL 3.12.2017. L’operatività dello SPRAV secondo le nuove attribuzioni previste dal CCRL avrà inizio dal 7 gennaio 2019.

Le procedure SPRAV sono accessibili da tutte le imprese, artigiane e non artigiane, a prescindere dal numero di dipendenti.

Ricordiamo che nella vigenza dei precedenti CCRL potevano accedere allo SPRAV le imprese artigiane e le imprese non artigiane fino a 8 dipendenti purché iscritte ad un’Associazione datoriale artigiana. Ora, col nuovo CCRL, decade per le imprese non artigiane il limite dimensionale degli 8 dipendenti.

Tali imprese, se associate ad una delle associazioni artigiane e applicanti la sezione artigiane del CCNL ed il CCRL in commento, possono accedere alle procedure SPRAV dopo il primo versamento ad EBAV.

Inoltre, il nuovo CCRL, a differenza dei precedenti, non prevede più la ritenuta mensile pari ad € 1,50 a carico del lavoratore che veniva operata a titolo di “prestazioni di terzo livello EBAV” né l’erogazione di una tantum ai lavoratori.

Dal 1° gennaio 2019 la quota di € 1,50 di finanziamento SPRAV rientra fra le quote di finanziamento dei Fondi di 2° livello EBAV ed è interamente a capo dell’impresa.

Le comunicazioni destinate allo SPRAV previste dalle diverse disposizioni del CCRL vanno inviate all’Ente, utilizzando i modelli allegati al CCRL, esclusivamente attraverso una delle associazioni artigiane provinciali.

La modulistica, debitamente compilata e integrata dall’eventuale documentazione integrativa richiesta dal CCRL, datata e firmata dal datore di lavoro deve essere inviata al seguente indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

L’Ufficio Relazioni sindacali e contrattuali di Confartigianato Vicenza, oltre ad essere a disposizione per fornire consulenza ed informazioni in merito alla compilazione della modulistica, inoltrerà allo SPRAV la documentazione ricevuta.

In allegato alla presente notizia il prospetto delle misure SPRAV e l’indicazione della relativa modulistica.

 

Welfare Aziendale

Oltre al welfare contrattuale collettivo erogati da EBAV e SANINVENETO, il nuovo CCRL prevede l’erogazione di strumenti di welfare aziendale per un valore pari a 196 euro rispettivamente (16,33 euro per 12 mensilità) per l’anno 2019 e 2020.

Tale importo è comprensivo di ogni incidenza sugli istituti di retribuzione indiretta e non costituisce base di computo del trattamento di fine rapporto.

Hanno diritto agli strumenti di welfare i lavoratori in forza rispettivamente al:

  • 1.1.2019 (per erogazione welfare 2019)
  • 1.1.2020 (per erogazione welfare 2020)

assunti sia con contratto a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) che a tempo determinato purché abbiano superato il periodo di prova.

Beneficiano dei predetti strumenti anche i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente qualora, oltre alle due condizioni di cui sopra (essere in forza al 1° gennaio e positivo superamento del periodo di prova), nel mese svolgano una prestazione lavorativa superiore a 60 ore. In altri termini, i lavoratori a chiamata hanno diritto a percepire la quota mensile di welfare solo se lavorano più di 60 ore al mese.

Per quanto riguarda i lavoratori con contratto di somministrazione, le aziende interessate non metteranno a disposizione gli strumenti di welfare direttamente a detti lavoratori, ma comunicheranno alla società di somministrazione quanto stabilito dal presente articolo, la quale provvederà a corrispondere direttamente ai lavoratori gli strumenti di welfare definiti dall’azienda.

Entro i mesi di novembre 2019 e novembre 2020 il datore di lavoro informerà i lavoratori, mediante comunicazione allegata al cedolino paga di ottobre, delle varie misure di welfare che verranno erogate e che saranno messe a disposizione il mese successivo (limite massimo il cedolino paga di dicembre).

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno, la comunicazione e l’erogazione degli strumenti di welfare dovrà avvenire con l’ultimo cedolino utile.

Il CCRL prevede l’esclusione dal welfare aziendale dei lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel corso del 2019 o nel 2020.

 

Pagamento in forma rateale anticipata di 13esima e 14esima

Il CCRL consente di effettuare il pagamento in forma rateale anticipato su base mensile in dodicesimi della 13esima e/o della 14esima. Il calcolo del relativo rateo andrà effettuato sulla base della retribuzione in atto il mese in cui ha inizio tale modalità di corresponsione.

L’erogazione anticipata verrà sospesa temporaneamente in caso di eventi che non prevedono la maturazione di 13esima e/o 14esima e ricomincerà alla cessazione dell’evento che ne ha interrotto l’erogazione.

Qualora intervengano aumenti contrattuali durante l’erogazione, i ratei verranno adeguati ai nuovi valori.

L’azienda, con nota allegata al primo cedolino paga utile, informerà il dipendente dell’adozione di tale modalità di pagamento. Tale nota verrà sottoscritta dal dipendente per espressa accettazione. Corrispondentemente tale modalità di erogazione verrà evidenziata sul cedolino paga in una voce specifica.

L’erogazione in forma anticipata potrà essere interrotta dall’azienda in maniera definitiva in qualsiasi momento, concordandone con il lavoratore la tempistica. Analogamente il lavoratore potrà revocare il proprio consenso a tale modalità di erogazione. I ratei eventualmente mancanti sulla base della retribuzione in atto andranno erogati entro la naturale scadenza di corresponsione di 13esima e 14esima.

 

Non è più consentito l’utilizzo sotto forma di permessi dei ratei di 14esima come strumento di flessibilità per la gestione dell’orario di lavoro nei periodi di crisi aziendale dovuti a difficoltà di mercato. La relativa norma contenuta nel precedente CCRL non è stata riprodotta nell’accordo in commento.

 

Attuazione orario di lavoro plurimensile

Viene stabilita la possibilità per le imprese di ricorrere ad un regime di orario plurimensile su base quadrimestrale (in precedenza annuale) per tutti i lavoratori attraverso meccanismi di accantonamento e compensazione da attuare nell’arco temporale di 4 mesi con preventiva comunicazione ai dipendenti.

Per attivare tale regime di orario l’azienda invierà per il tramite dell’associazione artigiana provinciale cui aderisce o conferisce mandato un’apposita domanda allo SPRAV (allegato 1) che autorizzerà entro 30 giorni l’azienda.

Qualora lo SPRAV non si esprima entro i 30 giorni, la richiesta dell’impresa si intende tacitamente confermata. Sarà poi cura dello SPRAV comunicare la conferma all’azienda.

Nella sostanza le eventuali ore lavorate mensili eccedenti le 39/47 ore settimanali compenseranno nel mese le settimane con prestazione lavorativa inferiore a 39/47 ore.

Il vantaggio consiste nel fatto che le ore lavorate mensili eccedenti le 39/47 ore non utilizzate in compensazione nel mese di effettiva prestazione vengono accantonate con il riconoscimento solamente della maggiorazione del 20% (il precedente CCRL prevedeva la maggiorazione del 16%).

Tali ore potranno essere utilizzate nei mesi successivi con prestazione lavorativa inferiore.

Con la busta paga del mese successivo al termine del quadrimestre di riferimento le ore accantonate e non utilizzate in compensazione vengono corrisposte al valore della retribuzione in essere al momento della liquidazione. Ad essa va aggiunta la parte di maggiorazione dello straordinario non corrisposta in precedenza.

Gli istituti retributivi differiti ed indiretti continueranno ad essere calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (39/47 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part-time.

 

Apprendistato

Il CCRL prevede che l’E.R.R. di € 0,44 mensili incluso nell’elemento retributivo conglobato (E.R.C.) debba essere corrisposto per intero, senza percentualizzazione, agli apprendisti assunti con qualsiasi tipologia di apprendistato.

  • Data inserimento: 03.01.19