Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo
  • Home

Trasporto merci e spedizioni. Rinnovo del Contratto Integrativo Regionale – Accordo del 22 novembre 2011

Confartigianato del Veneto e le Organizzazioni Sindacali regionali di settore hanno sottoscritto il 22 novembre u.s. il rinnovo del Contratto Integrativo Regionale di lavoro per il settore del Trasporto merci

Lo scorso 22 novembre è stato stipulato tra Confartigianato Veneto e le Organizzazioni Sindacali l’Accordo Regionale che rinnova il precedente Contratto Integrativo del settore Trasporti del Veneto risalente al luglio 2003 e finora via via prorogato con parziali aggiornamenti.

Il nuovo Accordo si applica a tutte le aziende artigiane del settore veneto del Trasporto merci.

Nella sfera di applicazione rientrano anche le aziende non artigiane del medesimo settore che occupano un massimo di 8 dipendenti e che risultano aderenti ad Ebav e iscritte a Confartigianato. 

 

Il nuovo Accordo prevede una nuova tabella retributiva, in vigore da dicembre 2011, che determina il conglobamento di tutti gli elementi retributivi finora fissati dalla contrattazione regionale veneta, sotto la nuova unica voce di “ERC”, Elemento Retributivo Conglobato.

 

Da maggio 2012 è prevista l’erogazione dell’elemento economico territoriale (EET), con le  caratteristiche di elemento retributivo variabile legato alla presenza  e fissato in misura diversificata secondo il livello (22 € mensili per i lavoratori inquadrati al 3° super).

L’EET viene erogato per 12 mesi a partire da maggio di ogni anno (dal maggio 2012 fino all’aprile 2015) solo a condizione di un andamento non negativo del settore in un prefissato periodo annuale di riferimento, che va dal 1° maggio al 30 aprile precedenti.

Secondo le normative vigenti, per tali caratteristiche di variabilità di erogazione legate agli andamenti produttivi, è soggetto a contribuzione INPS e a tassazione IRPEF agevolate.

L’EET è anche erogato con la caratteristica di “premio presenza”: non spetta su 13^, ferie, TFR ecc. e viene erogato esclusivamente per le ore effettivamente lavorate, per le ore retribuite per assemblea o permessi per cariche sindacali e se ne terrà conto per la retribuzione spettante in caso di infortunio sul lavoro. Ne hanno diritto per 12 mesi da maggio di ogni anno tutti i dipendenti, che risultino in forza nel settore almeno un giorno nel periodo annuale di riferimento (dal 01.07 al 30.06). Agli apprendisti il premio spetta in misura ridotta, 90% del livello di riferimento, ed in proporzione all’orario ai lavoratori a tempo parziale.

E’ inoltre fissato un impegno tra le Parti stipulanti per redigere specifica regolamentazione finalizzata a disciplinare l’attivazione di eventuali premi con le stesse caratteristiche dell’EET ma realizzati in ambito aziendale.

 

Relativamente alle prestazioni Ebav di secondo livello, vengono confermate le prestazioni in essere e le priorità di intervento. Viene anche confermata la Commissione Bilaterale regionale, finora sperimentale, denominata SPRAV, e fissati fino al 2015 gli stanziamenti per sostenerne i relativi costi. Infine è prevista dal 1° gennaio 2012 una nuova distribuzione sui vari fondi della contribuzione di categoria, con una riduzione della quota complessiva della contribuzione di secondo livello a carico azienda: si passa da 14,14 a 13,74 euro mensili

 

Con riferimento agli adempimenti formativi previsti dall’art. 20 del CCNL sull’utilizzo del cronotachigrafo e più in generale dalle vigenti normative sulla sicurezza, il nuovo Accordo Regionale attiva un sistema di offerta formativa, sovvenzionato dall’EBav, cui potranno accedere le aziende per ottemperare a tali disposizioni per il proprio personale viaggiante di nuova assunzione (in forza da meno di 6 mesi) con esclusione degli autisti in possesso di patente “c”. Potranno comunque accedere ai cosi formativi tutti i dipendenti, di qualsiasi qualifica compresi gli apprendisti, con priorità per i neoassunti. L’accesso è consentito anche ai datori di lavoro e ai loro soci collaboratori. L’offerta formativa consiste in un corso di otto ore in materia di sicurezza, il cui costo è rimborsabile dall’EBav alle aziende in regola con le contribuzioni all’Ente. Tale offerta formativa sarà operativa non appena il Comitato di Categoria del settore Trasporto presso l’Ebav avrà deliberato i relativi finanziamenti a disposizione dei Centri formativi provinciali (CESAR).

 

Al fine di dare attuazione alla disciplina sull’utilizzo dei sistemi satellitari introdotta dal nuovo CCNL è stata messa a punto a livello regionale una procedura semplificata che permetta alle imprese di essere in regola con le normative vigenti in materia contenute nell’art. 4 L. 300/70 (Impianti audiovisivi - Statuto dei Lavoratori) e nel ccnl collettivo e che tenga conto delle previsioni del Garante sulla Privacy .

Saranno soggette a tale procedura le aziende del settore autotrasporto merci conto terzi che utilizzano sistemi satellitari installati nei mezzi aziendali al fine di garantire la sicurezza del mezzo e del carico.

Per il tramite di Confartigianato tali aziende dovranno inviare allo SPRAV una domanda appositamente predisposta con l’indicazione del numero dei veicoli interessati e l’elenco con le denominazioni dei modelli di navigatore utilizzati sugli automezzi ed il numero totale degli apparecchi installati.

Ricevuta dallo SPRAV la comunicazione dell’avvenuta registrazione della posizione dell’azienda, questa provvederà ad informare i dipendenti interessati che firmeranno per conoscenza e accettazione.

Lo SPRAV inoltrerà alle OOSS regionali e alla DRL i nominativi delle imprese registrate.

Le apparecchiature video satellitari non potranno essere utilizzate dall’impresa per contestazioni disciplinari ai lavoratori.

Sono invece esonerate dal presentare la richiesta allo SPRAV le aziende che, alla data di stipula dell’accordo, abbiano già presentato l’istanza di autorizzazione di impianti di videosorveglianza ai sensi dell’art. 4 L. 300/70 ed ottenuto dalla DPL la specifica autorizzazione.

Comunque la nuova procedura sarà operativa solo a seguito di conferma da parte della DRL, Direzione Regionale del Lavoro, con la quale le Parti si incontreranno a breve.

 

Relativamente ai casi di ritiro della patente per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, viene confermato il sussidio EBav già previsto, anche nelle ipotesi in cui il ritiro sia cagionato da comportamenti addebitabili all’autista, al di fuori dell’esercizio delle proprie mansioni.

Tale sussidio vale per i dipendenti delle aziende indipendentemente dalle loro dimensioni.

E’ necessario allegare alla documentazione un verbale in sede sindacale nel quale sia espressamente riportato che si tratta dell’ipotesi di ritiro patente e, nei casi di aziende sopra i 6 dipendenti, deve essere specificato che l’azienda non ha la possibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni.

Si dà così applicazione a quanto previsto all’art. 29 – Ritiro patente/carta del conducente dal CCNL Logistica trasporto merci e spedizione.

 

Viene estesa fino al 31 dicembre 2015 la durata dell’accordo del 17 giugno 2008 sui “diversi limiti d’orario”.

Tale accordo ha previsto l’introduzione di una procedura semplificata di registrazione presso lo SPRAV che consente alle aziende di usufruire della deroga sull’orario di lavoro (durata media settimanale di 58 ore e durata massima settimanale che può essere estesa a 61 ore solo se in un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite delle 58 ore settimanali) per il personale viaggiante inquadrato al liv. 3 S ed impiegato in mansioni discontinue dando applicazione all’art. 11 bis comma 2 del CCNL Logistica trasporto merci e spedizione, così come novellato dall’accordo nazionale del 3 aprile 2008.

Fino al 31 dicembre 2015 le aziende che hanno già ottenuto la registrazione dallo SPRAV continueranno ad usufruirne, a condizione che conservino i requisiti che hanno determinato la registrazione e che siano in regola con i versamenti EBav.

Eventuali regolarizzazioni dei versamenti dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate da EBav entro il 31 dicembre 2011.

Le imprese che effettueranno la registrazione allo SPRAV all’atto dell’assunzione del primo lavoratore dopo il 1° gennaio 2012 presenteranno la domanda (Relazione iniziale di impresa) secondo la procedura attualmente in uso introdotta dall’accordo sui “diversi limiti di orario” del 17 giugno 2008.

Viene mantenuta per tutto il periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2015 la trattenuta di € 1,50 mensili ai lavoratori per i quali opera la registrazione prevista dall’accordo del 23 giugno 2008.

Con la retribuzione del mese di ottobre 2012 le imprese già registrate allo SPRAV entro il 2011 erogheranno al personale viaggiante inquadrato al liv. 3 S adibito a mansioni discontinue un elemento retributivo una tantum di € 130,00.

Le altre imprese (registrate dopo il 2011) erogheranno 130 euro di una tantum entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dello SPRAV.

L’una tantum è omnicomprensivo di ogni sua quota di incidenza; pertanto non avrà alcun ulteriore incidenza su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti e/o indiretti di alcun genere, TFR compreso.

Inoltre tale elemento ha le caratteristiche della retribuzione premiale.

Le aziende che sulla base della registrazione allo SPRAV usufruiscono dei diversi limiti di orario di lavoro devono mantenere la regolarità contributiva di versamento per tutto il periodo di validità della registrazione.

Le aziende dovranno inoltre provvedere al versamento della quota di € 1,50 eventualmente non versata.

 

 

ON LINE IL TESTO DEL NUOVO ACCORDO

  • Data inserimento: 29.11.11