Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

INPS. CERTIFICATI MEDICI: TRASMISSIONE TELEMATICA

La circolare congiunta Ministero Pubblica Amministrazione e Ministero del Lavoro detta le prime linee operative per la trasmissione dei certificati medici per via telematica anche nel settore privato.

Il Ministero della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 4 del 18 marzo 2011, detta le prime istruzioni relative all’art. 25 della legge 183/2010 (Collegato al lavoro), che ha esteso anche al settore privato la disciplina riguardante il rilascio e l’invio telematico della certificazione medica in caso di malattia del lavoratore, già operante nel settore pubblico ai sensi dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001.

Di conseguenza, sia per il settore pubblico che per quello privato, ferma restando per quest’ultimo la fase transitoria di tre mesi, come sotto specificata, la normativa oggi prevede che il certificato medico attestante l’assenza per malattia venga inviato, per via telematica, direttamente solo all’INPS dal medico o dalla struttura pubblica che lo rilascia. Nelle intenzioni del Governo, tale procedura risponde all’esigenza di sollevare i lavoratori dagli adempimenti finora connessi alla certificazione dello stato di malattia, mediante recapito diretto della stessa ai datori di lavoro e all’INPS o tramite raccomandata, entro due giorni successivi al verificarsi dell’evento.

Resta in ogni caso fermo l’obbligo, in capo al lavoratore, di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nei CCNL di riferimento. Così come è fatto obbligo al lavoratore di fornire al proprio datore di lavoro, nel caso di richiesta da parte di quest’ultimo, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico. Solo nel caso in cui il medico non proceda all’invio on- line del certificato medico (ad es. perché impossibilitato ad utilizzare il sistema di trasmissione telematica), il lavoratore deve presentare la proprio datore di lavoro e all’INPS l’attestazione di malattia cartacea.

Operativamente il lavoratore dovrà fornire al proprio medico curante la tessera sanitaria, chiedere allo stesso il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica. Potrà inoltre, se lo ritiene utile, chiedere al medico copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia, ovvero, in alternativa, può richiedere di inviare copia dello stesso alla propria casella di posta elettronica.

Per quanto riguarda il datore di lavoro la normativa prevede che l’INPS metta immediatamente a disposizione del datore di lavoro le attestazioni di malattia relative ai certificati medici ricevuti secondo le seguenti modalità;

1.      Mediante accesso diretto al sistema INPS  (accedendo al portale www.inps.it – servizi on-line), previa autorizzazione e attribuzione di un PIN. A tal proposito, la circolare INPS n. 60/2010 prevede che il rilascio del PIN avvenga tramite un modulo di richiesta compilato e sottoscritto dal datore di lavoro, da reperire presso la sede INPS.

2.      Mediante invio alla casella di posta elettronica indicata dal datore di lavoro; sul punto la circolare INPS n. 119/2010 ha previsto che la richiesta di invio degli attestati di malattia tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) deve essere inoltrata all’indirizzo di Posta certificata delle strutture territoriali INPS (reperibili presso il sito www.inps.it), indicando la matricola INPS dell’azienda e il formato di invio dei documenti scelto tra TXT, XML o entrambi 

Va precisato che, secondo quanto indicato nella circolare del Ministero della pubblica Amministrazione,  i datori di lavoro possono avvalersi dei servizi resi disponibili dall’INPS anche per il tramite dei propri intermediari, come individuati dall’art. 1, commi 1 e 4 della legge 12/1979 (Consulenti del lavoro o servizi istituiti dalle Associazioni di categoria)

Come sopra evidenziato, onde assicurare un’applicazione omogenea della normativa, la circolare prevede che per tre mesi successivi alla data di pubblicazione della circolare 4/2011, quindi fino al 17 giugno p.v., il datore di lavoro può continuare a chiedere al proprio lavoratore l’invio del certificato medico con modalità cartacea. Al termine del periodo transitorio il datore di lavoro non potrà più chiedere al lavoratore copia cartacea del certificato medico, ma dovrà prendere visione dell’attestazione di malattia dei dipendenti avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall’INPS. Si precisa, infine, che  l’adesione del datore di lavoro ai servizi messi a disposizione dell’INPS per la trasmissione telematica delle attestazioni di malattia, consentirà di usufruire del nuovo servizio messo a disposizione dell’Istituto per la richiesta delle visite fiscali on-line.

La circolare 4/2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione è reperibile nel sito: http://www.innovazionepa.gov.it/media/648341/circolare_4-2011.pdf

  • Data inserimento: 06.04.11