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Tipografie e rivenditori autorizzati alla stampa e alla rivendita dei documenti fiscali.

Modalità di trasmissione telematica dei dati delle forniture fiscali: scadenza 28 febbraio 2011

L’art. 3, c. 3 del Dpr 5.10.2001, n. 404 ha previsto che le tipografie ed i rivenditori autorizzati alla stampa ed alla rivendita dei documenti fiscali devono provvedere alla trasmissione telematica dei dati relativi alle forniture degli stampati fiscali  effettuate nell’anno solare precedente, entro il mese di febbraio di ciascun anno. Pertanto scade il prossimo 28 febbraio il termine per l’invio telematico, da parte delle tipografie e dei rivenditori autorizzati, dei dati relativi alle forniture di ricevute fiscali, fatture accompagnatorie e scontrini fiscali a tagli fissi effettuate nel 2010.

Le tipografie autorizzate alla stampa dei documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita, prima della consegna agli acquirenti, devono annotare, sino al momento della trasmissione, i dati relativi a ciascuna consegna in un apposito registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici (articolo 3, comma2, del D.P.R. n.404/01).

Tali dati devono essere resi disponibili ed eventualmente stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria; inoltre, i medesimi, devono, essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Trasmissione telematica dei dati

Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita provvedono alla comunicazione dei dati:

-   direttamente tramite il servizio Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. In tal caso occorre richiedere l’abilitazione all’accesso al servizio telematico Entratel o Internet, secondo le modalità descritte dal decreto 31/7/98. Tali soggetti utilizzano il software di controllo distribuito gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;

-  tramite gli intermediari abilitati: la scrivente Associazione, potendo svolgere il ruolo di intermediario in base all’art.2-bis  e 3 del D.P.R. 322/98 offre un servizio rivolto alle aziende associate affinché sia più semplice il rispetto dei tempi e dei modi corretti per questo adempimento normativo.

Per ciascuna fornitura, i soggetti obbligati devono indicare:

-  i propri dati identificativi (codice fiscale, P.IVA, denominazione o cognome, nome e ditta);

-  i dati identificativi del rivenditore o dell’acquirente utilizzatore (codice fiscale, P.IVA, denominazione o, se si tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta);

-  numero degli stampati forniti con l’indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale;

-  il codice che individua le diverse tipologie di stampati, che costituiscono oggetto della fornitura;

-  data della fornitura;

-  estremi dell’autorizzazione rilasciata alla tipografia o al rivenditore.

La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completa la ricezione del file contenente le comunicazioni.

Confartigianato Vicenza è, come sempre, a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento e approfondimento necessario (Sandonà Marco tel. 0444 168405).

  • Data inserimento: 28.03.11