Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Termine di conservazione sostitutiva dei documenti fiscali – l’agenzia conferma la decorrenza dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

Con la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017, l’Agenzia conferma che il termine di conservazione sostitutiva dei documenti fiscali è unico e decorre dalla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi .

Confermati dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 46/E del 10 aprile u.s., i chiarimenti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti fiscali.

Nel documento di prassi, è precisato che in relazione ai termini di conservazione, è richiamata la disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014, secondo cui la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Tale termine è valido anche per i documenti rilevanti ai fini IVA, ancorché dal 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni relative a imposte dirette ed IVA siano disallineati.

Per quanto riguarda i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’Agenzia chiarisce che i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare andranno, comunque, conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

A chiarimento si riportano gli esempi forniti nella stessa risoluzione:

  • un contribuente con periodo d’imposta “solare” (1/1-31/12/2016) concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (IVA e altri) al più tardi entro il 31/12/2017;
  • un contribuente con periodo non coincidente con l’anno solare (1/7/2016- 30/6/2017) conserverà i documenti IVA del 2016 entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31/12/2016. La prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al 31/12/2016 è quella relativa al periodo 1/7/2015-30/6/2016 da presentarsi entro il 31/3/2017. Quindi, il termine di conservazione dei documenti IVA relativi all’anno solare 2016 sarà il 30/6/2017, entro lo stesso termine (30/6/2017) andrà conclusa anche la conservazione degli altri documenti fiscalmente rilevanti relativi al periodo 1/7/2015-30/6/2016.

Nella risoluzione in oggetto, sono forniti ulteriori chiarimenti sul concetto di “documento informatico”, nonché sulle modalità di integrazione dell’”immagine” della fattura nel caso di assolvimento dell’IVA da parte del cessionario (reverse charge).


  • Data inserimento: 13.04.17
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 3274