SUPERBONUS
L'Agenzia delle Entrate ha recentemente avviato un'operazione di verifica sul superbonus, inviando circa 12.000 lettere di compliance ai contribuenti. Gli avvisi invitano a procedere con l'aggiornamento catastale degli immobili interessati da interventi edilizi agevolati al 110% (cd. superbonus).
Questa iniziativa segue una prima tranche di 3.000 comunicazioni inviate ad aprile, riguardanti casi particolari quali ruderi, abitazioni in costruzione o edifici collabenti con rendita catastale prossima allo zero, identificati grazie al confronto dei dati relativi a cessioni del credito e sconti in fattura a partire dal 2020.
La nuova ondata di lettere riguarda immobili con rendite catastali particolarmente basse rispetto agli interventi di ristrutturazione effettuati, considerati sproporzionati rispetto al valore catastale. Il piano dell'Agenzia è articolato su 3 anni e punta a controllare circa 60.000 immobili oggetto del superbonus.
Le comunicazioni contengono i dati catastali delle unità immobiliari, ricavati dalle dichiarazioni presentate per usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura.
Va precisato che queste lettere non costituiscono sanzioni immediate, ma rappresentano un invito a regolarizzare la rendita catastale. Secondo quanto stabilito dall'art. 1, cc. 86 e 87 della legge di Bilancio 2024, l'Agenzia delle Entrate deve accertare la corretta presentazione delle dichiarazioni di variazione catastale per gli immobili oggetto di interventi di ristrutturazione di tipologia superbonus. Le verifiche mirano a identificare possibili effetti sulla rendita catastale registrata e a garantire la corretta imposizione fiscale su redditi, Imu e imposte indirette.
Con il provvedimento n. 38133/2025, l'Agenzia ha definito il contenuto e le modalità di invio delle comunicazioni ai contribuenti che hanno completato interventi edilizi agevolati senza aggiornare il catasto tramite la procedura DOCFA, obbligatoria entro 30 giorni dal termine dei lavori.
L'azione dell'Amministrazione Finanziaria mira a promuovere la regolarizzazione spontanea delle posizioni non aggiornate, evitando contenziosi e accelerando la conformità fiscale.
Le verifiche si concentrano su immobili:
- privi di aggiornamento della rendita catastale nonostante gli interventi significativi realizzati;
- per i quali non sia stata presentata la dichiarazione DOCFA.
L'Agenzia ha previsto 2 canali per l'invio delle lettere:
- posta elettronica certificata (PEC) per chi ha attivato il Domicilio Digitale Speciale e
- raccomandata con avviso di ricevimento per tutti gli altri contribuenti.
In ogni caso, le comunicazioni sono disponibili nel Cassetto Fiscale del contribuente. Ogni lettera riporta i dati identificativi del contribuente (codice fiscale, nome e cognome, ragione sociale) e quelli catastali dell'immobile, estratti dalle comunicazioni di cessione del credito o sconto in fattura previste dall'art. 121 D.L. 34/2020. L'obiettivo non è sanzionare immediatamente, ma invitare il contribuente a regolarizzare eventuali omissioni o a fornire chiarimenti.
Il contribuente, una volta ricevuta la lettera di compliance, ha 2 possibilità:
- aggiornare la rendita catastale tramite modello DOCFA, regolarizzando la propria posizione e beneficiando di sanzioni ridotte;
- trasmettere chiarimenti o documentazione integrativa tramite il servizio disponibile nell'area riservata del portale dell'Agenzia "Consegna documenti e istanze".
Se il contribuente non adempie, l'Agenzia può procedere a verifiche dirette e aggiornamenti d'ufficio, con oneri tecnici a carico del contribuente e sanzioni da 1.032 a 8.264 euro per unità immobiliare, come previsto dalla normativa. Gli uffici provinciali hanno l'autonomia di aggiornare il catasto in caso di persistente inadempimento, garantendo così la corretta rilevazione delle rendite e delle imposte collegate.

