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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO : Rilevanti modifiche al D.Lgs 81/2008

Con legge 215 del 17 dicembre 2021, di conversione e modifica del DL 146/2021 (cosiddetto DL "fisco-lavoro"), è giunta a compimento una profonda rivisitazione del D.Lgs 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro). 

Tale modifica normativa, realizzata sull'onda emotiva proveniente dagli ultimi tragici infortuni sul lavoro, non ha coinvolto le Parti Sociali interessate (tra le quali Confartigianato)  ed è indubbiamente sbilanciata sulla componente "repressiva", aumentando esponenzialmente le sanzioni per inadempimenti anche solo documentali, arrivando alla "automatica" sospensione delle attività dell'impresa in determinate situazioni.

Riservandoci di approfondire, nelle prossime settimane, in maniera dettagliata le diverse tematiche oggetto di modifica nel TU sicurezza, elenchiamo di seguito i punti principali che dovranno essere tenuti in considerazione dalle imprese, non senza premettere che la novità più importante, già segnalata nei mesi scorsi, riguarda l'automatismo della  sospensione dell'attività dell'impresa nel caso venissero accertare determinate carenze in materia di salute e sicurezza (carenze elencate nell'Allegato I al TU Sicurezza). Sono, al riguardo, ben 12 le ipotesi elencate nell’Allegato I del provvedimento, ipotesi che erano in realtà già contenute (a parte un’eccezione) nella previgente stesura.

Al di là delle modifiche all’Allegato I, di cui sopra detto, riepiloghiamo le principali norme di modifica al D.Lgs 81/2008, operate dalla legge 215/2021:

  • Viene introdotto l'obbligo del Datore di Lavoro di nominare uno o più preposti per l'attività di vigilanza, ai sensi dell'articolo 18, del decreto 81 /2008, TUSSL; viene altresì precisato che i contratti individuali o collettivi nazionale di lavoro possono stabilire gli emolumenti spettanti ai preposti; viene infine precisato che il preposto non può subire pregiudizio dallo svolgimento dell'attività di vigilanza
  • Vengono modificati gli obblighi del Preposto, di cui all'articolo 19 del decreto 81/2008, con il rafforzamento del cosiddetto “obbligo di intervento” in caso lo stesso rilevi comportamenti “non conformi” alla sicurezza; laddove le indicazioni del preposto siano disattese, lo stesso può interrompere le attività produttive; analoga potestà viene successivamente introdotta in merito a deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro e condizioni di pericolo
  • Viene modificato l'articolo 26 del decreto 81/2008, concernente l'obbligo del datore di lavoro appaltante - in caso di appalto/subappalto - di individuare il personale con qualifica di preposto e comunicarne i riferimenti al committente
  • All'articolo 37 del decreto 81/2008 viene stabilita la rivisitazione e semplificazione dell'accordo in Conferenza Stato regioni per la formazione in materia di salute e sicurezza entro il 30 giugno 2022; viene inoltre inserita la nuova definizione di “addestramento”, come una “prova pratica” inerente alla valutazione della capacità del lavoratore di saper usare correttamente (ed in sicurezza) macchinari, impianti, attrezzature, dispositivi etc.; di tale attività va tenuta traccia in un registro aziendale (che può essere anche informatizzato)
  • Viene introdotto un obbligo, precedentemente non presente, di formazione e aggiornamento anche per i datori di lavoro (la relativa regolamentazione andrà definita, dalla Conferenza Stato Regioni, entro il 30 giugno 2022)
  • Viene sancito l’obbligo di formazione ed aggiornamento dei datori di lavoro, dirigenti e preposti, esclusivamente in presenza e con cadenza tassativamente, almeno biennale (obbligo efficace alla data di entrata in vigore della Legge di conversione)

 

 

  • Data inserimento: 27.12.21