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Riepilogo delle ultime disposizioni emanate per fronteggiare l'emergenza Covid-19

Nelle ultime due settimane il Governo ha emanato diversi provvedimenti volti a fronteggiare l’emergenza Covid-19. Di seguito alcune note illustrative delle disposizioni emanate.  

 

1 – OBBLIGHI VACCINALI PER OVER 50

Dallo scorso 08 gennaio, e al momento fino al 15 giugno 2022, è in vigore l’obbligo vaccinale per gli over 50 o per coloro che compieranno nel periodo i 50 anni. L’obbligo vale per italiani e anche per gli stranieri residenti nel territorio italiano, che siano o meno iscritti al Servizio Sanitario nazionale. Dal 01 febbraio 2022 scatteranno i controlli con relative sanzioni, erogate dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati delle vaccinazioni forniti dal Ministero della Salute.

Le persone over 50, soggette all’obbligo vaccinale, dovranno possedere dal prossimo 15 febbraio, il Green Pass “rafforzato” per accedere ai luoghi di lavoro.

Ricordiamo che il Green Pass “rafforzato” si ottiene per tramite di:

  1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; secondo interpretazioni volte a incentivare la vaccinazione, il Green Pass rafforzato verrebbe attivato già 15 giorni dopo l’effettuazione della prima dose. Si consiglia comunque di prenotare quanto prima la vaccinazione così da poter effettuare le due dosi entro il 14 febbraio.
  2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari ministeriali;
  3. avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

I controlli del Green Pass sui luoghi di lavoro rimangono a carico dei Datori di Lavoro e/o dei delegati già incaricati. Tale verifica avverrà sempre tramite l’APP “VerificaC19”, tenendo conto che per i soggetti over 50 sarà necessario impostare la “verifica rafforzata”, mentre per gli altri la verifica procederà come in passato. Il controllo del green pass “rafforzato” dovrà essere effettuato anche nei confronti di coloro che svolgono - a qualsiasi titolo (quindi anche eventuali lavoratori autonomi, professionisti, lavoratori dipendenti di altre aziende, etc.) – attività lavorativa nei luoghi di lavoro privati. In tali casi il controllo sarà duplice e dovrà essere svolto anche dal datore di lavoro della struttura presso cui il soggetto sta svolgendo la propria attività lavorativa.

I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della certificazione “rafforzata” al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli altri lavoratori.
La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 “rafforzata” e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022.
La sospensione non comporta conseguenze disciplinari e fa permanere il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Vengono previsti taluni casi di esenzione dall’obbligo vaccinale. Infatti, in caso di accertato pericolo per la salute, attestato dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, la vaccinazione potrà essere omessa o differita.

Durante il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro dovrà adibire tali soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.

 

2 – IMPIEGO CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Sono state inoltre emanate disposizioni sul possesso del Green Pass “base” (da vaccino o da tampone) per l’accesso a determinate attività, nello specifico è necessario il Green Pass base:

  • dal 20 gennaio al 31 marzo 2022 per accedere ai servizi alla persona (acconciatori, estetiste, trucco semipermanente, tatuatori, piercer, lavanderie, pompe funebri)
  • dal 01 febbraio 2022 per accedere a uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali in genere (fatte salve eccezioni, che saranno individuate con apposito DPCM, per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona)

E’ già previsto, dal 10 gennaio, l’utilizzo del Green Pass “rafforzato” per l’accesso a:

  • servizi di ristorazione al chiuso e all’aperto;
  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto e centri termali;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto
  • mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Inoltre, per l’accesso alle attività di seguito elencate, fino al termine dello Stato di Emergenza (al momento fino al 31 marzo 2022) è fatto obbligo di indossare mascherine di protezione del tipo FFp2:

  1. spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto
  2. sale teatrali, sale   da   concerto, sale cinematografiche
  3. locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati
  4. eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto
  5. mezzi di trasporto

Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso sempre fino al termine dello Stato di Emergenza,

 

3 – NUOVE DISPOSIZIONI SU QUARANTENA ED ISOLAMENTO FIDUCIARIO

Sono state anche modificate alcune norme riguardanti la quarantena e l’isolamento.  Quarantena e isolamento sono importanti misure di salute pubblica attuate per evitare l’insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione di SARS-CoV-2 e per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero.

  • La quarantenasi applica ad una persona sana che è stata esposta ad un caso COVID-19 (contatto stretto), con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi.
  • L’isolamentoconsiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità.
  • La sorveglianza attivaè una misura durante la quale l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.

 

In caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applica:
- alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (prima e seconda dose senza richiamo) da 120 giorni o meno; 
- alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno; 
- alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

 

  • Data inserimento: 11.01.22