RIDUZIONE ALIQUOTE IRPEF E RIORDINO DETRAZIONI FISCALI
Riduzione aliquote Irpef
Modificando le norme del TUIR, viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota Irpef del secondo scaglione di reddito imponibile che corrisponde a quello dei redditi superiori a € 28.000 e fino a € 50.000.
La riduzione operata si prefigge lo scopo di operare una riduzione dell’imposizione fiscale nei confronti del c.d. “ceto medio”.
Per effetto della modifica in trattazione, l’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote Irpef risulta la seguente:
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Aliquota |
Scaglione di Reddito |
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23% |
reddito imponibile fino a € 28.000 |
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33% |
(in precedenza 35%) reddito imponibile superiore a € 28.000 e fino a € 50.000 |
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43% |
Reddito imponibile superiore a € 50.000 |
Il risparmio fiscale massimo derivante dall’intervento normativo in commento è pari ad € 440,00 (22.000 €, “range” del 2° scaglione di reddito moltiplicato per il 2% di riduzione dell’aliquota).
Riordino delle detrazioni fiscali
Per evitare che il suddetto risparmio di imposta venga utilizzato anche dai contribuenti con un reddito elevato, viene previsto un meccanismo che “neutralizza” il vantaggio ottenuto mediante la riduzione di € 440,00 dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda. Tale riduzione si applica ai contribuenti titolari di un reddito complessivo (al netto del reddito per abitazione principale) superiore a € 200.000 in relazione alle detrazioni derivanti da:
- oneri la cui detraibilità è fissata in misura pari al 19% dal Tuir (con esclusione delle spese sanitarie);
- erogazioni liberali in favore dei partiti politici per le quali spetta un detrazione del 26%;
- premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (D.L. 34/2020 art. 119 c.4 “superbonus”) per i quali spetta una detrazione del 90%.

