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Approvo

Ridotti i termini per l’esercizio della detrazione iva

L’articolo 2, comma 1, del decreto n. 50/2017 (c.d. manovra correttiva), intervenendo sull’articolo 19 del D.P.R. 633/1972, ha modificato i termini entro cui è possibile detrarre l’Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati.

Le nuove regole sulla detrazione dell’Iva e sui termini di registrazione delle fatture di acquisto si applicano dalle fatture emesse e ricevute nel 2017. Per le fatture degli anni precedenti (2015 e 2016) non registrate, invece, vale la disciplina in vigore prima delle modifiche.

Secondo l’attuale formulazione della norma, il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui lo stesso è sorto.

Pertanto, per un acquisto di beni effettuato nel 2018, il diritto alla detrazione, sorto nel 2018, potrà essere esercitato dall’acquirente entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2018).

La disciplina precedente, invece, prevedeva che il diritto alla detrazione poteva essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto.

Le ragioni della riduzione del termine concesso per la detrazione dell’Iva sono state spiegate nella necessità di armonizzare le tempistiche della detrazione con quelle della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e della comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni periodiche e per creare una maggiore coerenza con il nuovo regime per cassa, riducendo la discrezionalità nell’imputazione dei costi derivante dall’opzione per la tenuta dei soli registri Iva anche ai fini del calcolo del reddito Irpef

  • Data inserimento: 15.05.17
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 3364