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Regolamento UE 517/2014 e regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 relativamente alle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigoriferi

Focus sulla certificazione per quanto concerne le attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati ad effetto serra

Il regolamento UE 517/2014 prevede che dal 1 luglio 2017 il personale che effettua almeno una tra le attività di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza o smantellamento di celle frigorifere di autocarri e rimorchi sia in possesso di certificazione, e quindi sia regolarmente iscritto al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.

Nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 vengono stabilite le modalità per il riconoscimento della certificazione di cui sopra.

Innanzitutto occorre ricordare che le persone certificate possono svolgere differenti attività in relazione alla categoria di iscrizione al registro nazionale telematico:

categoria I: tutte le attività di controllo delle perdite, recupero, installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento sulle apparecchiature, indipendentemente dalle quantità di gas contenute;

categoria II: controllo delle perdite, senza però poter intervenire sui circuiti di refrigerazione. Inoltre possono svolgere le attività di recupero, installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e lo smantellamento di apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra (o 6 kg se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali);

categoria III: recupero di gas fluorurati ad effetto serra da apparecchiature contenenti meno di 3 kg di detti gas (6 kg nel caso di apparecchiature ermeticamente sigillate ed etichettate come tali);

categoria IV: controllo delle perdite, senza però intervenire sui circuiti di refrigerazione.

Da quanto emerge dai regolamenti presi in esame, l’impresa che opera su celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero non ha obblighi di certificazione, ma ha comunque l’obbligo di impiegare personale certificato per le operazioni sopra elencate.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 11 comma 4 del Reg. UE 517/2014, l’acquisto dei gas fluorurati ad effetto serra impiegati nelle celle frigorifere di autocarri e rimorchi è possibile solamente per le aziende che impiegano persone in possesso di certificato.

Per chiarimenti e ulteriori informazioni è possibile contattare l’area tecnica – settore ambiente di Confartigianato Vicenza (dott. Barausse Gianluca, telefono 0444168339, email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).

  • Data inserimento: 13.11.17