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Quinta operazione di salvaguardia pensionistica: modifiche e precisazioni

Intepretazione autentica sulle disposizioni previste per il versamento dei contributi previdenziali volontari per alcuni destinatari

Tra i destinatari della quinta operazione di salvaguardia sono compresi i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti di accesso a pensione vigenti ante Riforma “Monti”.

In deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 184/97, la legge n.147/2013, al comma 194, dell’articolo 1, aveva previsto che il versamento dei contributi volontari relativo ai sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa poteva riguardare “anche un periodo eccedente”.

Ora l’articolo 3 della legge 147/2014, nella parte titolata “Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico”, con interpretazione autentica, dispone che tale versamento in questione può essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità.

Ciò sta a significare che qualora l’autorizzazione ai versamenti volontari sia stata chiesta oltre i sei mesi successivi al termine della mobilità, il versamento per il periodo precedente può riferirsi ad oltre i sei mesi precedenti la domanda, purché contenuti nei sei mesi successivi alla fine del periodo di mobilità.

Inoltre, è stata introdotta una riapertura dei termini per il versamento dei contributi volontari per coloro che erano già autorizzati al 1° gennaio 2014 (entrata in vigore della legge 147/2013); per costoro i termini dei versamento, relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità in essere al 4 dicembre 2011, sono riaperti a domanda.

Si tratta, evidentemente, di soggetti che hanno già presentato domanda di salvaguardia e che possono raggiungere il requisito soltanto attraverso la contribuzione volontaria da versare nel periodo compreso successivo alla cessazione del periodo di mobilità.

  • Data inserimento: 19.11.14