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Proroga dell’obbligo di etichettatura ambientale e chiarimenti su alcuni aspetti normativi

È slittato al 1 gennaio 2022 l’obbligo di etichettatura degli imballaggi. Contemporaneamente è uscita una circolare del MiTE con chiarimenti su alcune problematiche connesse a questo argomento

Facendo seguito all’articolo del 17 maggio 2021, si comunica che, con la Legge di conversione n° 69 del D.L. 22 marzo 2021 n° 41, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2021, L’OBBLIGO DI ETICHETTATURA DEGLI IMBALLAGGI, cioè l’obbligo di identificare i materiali di imballaggio secondo la Decisione 97/129/CE e di dare informazioni al consumatore finale per la corretta raccolta differenziata, È PROROGATO FINO AL 31 DICEMBRE 2021.

Inoltre, le aziende del settore potranno commercializzare i prodotti privi dei requisiti di etichettatura ambientale, che sono già immessi in commercio o etichettati al 1 gennaio 2022, fino ad esaurimento delle scorte.

Contemporaneamente, il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha pubblicato una circolare, allegata a questo articolo, che porta alcuni chiarimenti in merito ai seguenti aspetti della norma:

SOGGETTI RESPONSABILI DELL’OBBLIGO DI ETICHETTATURA ambientale degli imballaggi: il produttore dell’imballaggio è responsabile dell’identificazione del materiale, secondo la Decisione 97/129/CE, tramite la codifica alfa numerica.

La modalità di gestione condivisa, tra produttore e utilizzatore, delle informazioni previste per la corretta etichettatura (ad es. predisposizione della grafica con i contenuti e la forma), fa sì che l’obbligo di etichettatura debba ricadere anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi.

IMBALLAGGI NEUTRI, con particolare riferimento a quelli del TRASPORTO: per gli imballaggi finiti e venduti direttamente dal produttore neutri, privi di grafica o stampa (es. sacchetti trasparenti, incarti non personalizzati) e imballi per il trasporto o imballaggio terziario (es. film per pallettizzazione, pallet, scatole), si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio attraverso le informazioni sui documenti di trasporto, che accompagnano la merce o su altri supporti esterni, anche digitali.

PREINCARTI E IMBALLI A PESO VARIABILE DELLA DISTRIBUZIONE (ad es. per alimentari freschi o di cui non si conosce con certezza la destinazione d’uso): è possibile inserire le indicazioni in schede informative, messe a disposizione dei consumatori finali nei punti vendita o sui siti internet.

IMBALLAGGI DI PICCOLE DIMENSIONI, MULTILINGUA E DI IMPORTAZIONE: per imballaggi con capacità massima di 125 ml o superficie di 25 cm2, beni provenienti dall’estero o con etichette multilingua, si può fare ricorso a strumenti digitali (es. app, QR code, codice a barre) o siti internet per una comunicazione completa.

IMBALLAGGI DESTINATI ALL’ESPORTAZIONE: non essendo anche armonizzata a livello europeo l’obbligatorietà dell’etichettatura degli imballaggi, il MiTE ritiene opportuno escludere dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi terzi (soggetti alle normative specifiche). Gli imballaggi saranno accompagnati da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.

RICORSO AL DIGITALE: il MiTE invita le aziende a privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni relative agli imballaggi (APP, QR code, siti internet) per adempiere all’obbligo di etichettatura.

  • Data inserimento: 11.06.21